IVA - Operazioni esenti. Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. SINDACATO XX
Risoluzione Agenzia Entrate n. 36 del 13.03.2006
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 10 del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente
QUESITO
Il Sindacato XX ha chiesto alla scrivente chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile, ai fini IVA, alle prestazioni rese dai medici che effettuano le visite fiscali per conto dell'INAIL.
Tale richiesta è motivata dal fatto che alcune Direzioni provinciali INAIL nel liquidare il compenso ai medici per il rilascio al paziente del certificato di infortunio contenente anche i giorni di prognosi riconosciuti all'assistito per curarsi e predisporsi al rientro al lavoro, impongono al medico di assoggettare ad IVA le parcelle relative a tali prestazioni.
Secondo le direzioni regionali in questione l'obbligo IVA discenderebbe dalla corretta interpretazione della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 23 gennaio 2005.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il sindacato istante ritiene che sulla base della circolare n. 4 del 2005 citata le prestazioni rese dai medici fiscali in questione non siano da assoggettare ad IVA in quanto il medico curante nell'accertare uno stato di infortunio effettua una diagnosi,conseguentemente, proprio in applicazione dell'arte sanitaria, propone o dispone una cura ed infine, sempre nell'ambito della tutela e della salute delle persone emette un documento che impone al paziente un periodo di cura. Per ragioni diverse poi il medico è tenuto a redigere un certificato esclusivamente ad uso amministrativo che ha lo scopo di informare l'azienda e l'istituto delegato - l'INAIL- al risarcimento della retribuzione persa. Questo certificato peraltro è un "di cui" della precedente attività squisitamente medica posta in essere dal medico curante (criterio dello scopo principale della prestazione) ed è solo questa la prestazione che in base a convenzione tra medici e INAIL comporta il pagamento del corrispettivo al medico dall'Ente stesso.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con la circolare n. 4 del 2005 la scrivente ha emanato istruzioni volte a consentire la corretta applicazione dell'esenzione IVA prevista dall'art. 10, n. 18 del DPR n. 633 del 1972, alla luce delle sentenze del 20/11/2003 - cause 307/01 e 212/01 - della Corte di Giustizia.
Con tali pronunce la Corte ha ritenuto che l'esenzione da IVA, prevista dall'art. 13,parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva (77/388/CEE del 17 maggio 1977), debba essere riconosciuta alle sole prestazioni mediche rese a scopo terapeutico, escludendo le prestazioni di medicina legale e, più in generale, quelle il cui scopo principale sia diverso da quello di tutela della salute della persona.
L'Organo di giustizia comunitario ha anche sottolineato che per stabilire quale sia lo scopo principale di una prestazione sanitaria occorre individuare il contesto in cui le prestazioni sono rese, per cui possono beneficiare dell'esenzione anche le prestazioni effettuate per fini profilattici, compresi quelli eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia. Conseguentemente vanno escluse dall'esenzione le perizie rese dai medici nell'ambito della loro professione e le consulenze medico legali concernenti lo stato di salute delle persone, finalizzate, in generale, al riconoscimento o meno di benefici economici.
Al contrario, sempre secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza comunitaria, sono esenti da IVA, i controlli medici (istituiti da datori di lavoro o da compagnie assicurative) diretti a verificare la presenza di virus, infezioni o altre malattie, nonché il rilascio di taluni certificati di idoneità fisica, in particolare quelli volti "a dimostrare nei confronti di terzi che lo stato di salute di una persona impone limiti a talune attività o esige che esse siano effettuate in condizioni particolari" considerato che lo scopo principale di tali prestazioni è la tutela della salute dell'interessato.
Inoltre, la Corte di Giustizia, in particolare nella causa C-307/01, ha affermato che "i controlli medici regolari, istituiti da taluni datori di lavoro e da talune compagnie di assicurazione possono realizzare le condizioni dell'esenzione purché tali controlli siano diretti principalmente a permettere la prevenzione ed il depistaggio di malattie e la verifica costante dello stato di salute dei lavoratori o degli assicurati. Il fatto che tali controlli medici avvengano su richiesta di terzi, e che possano soddisfare interessi propri dei datori di lavoro o delle compagnie di assicurazioni, non impedisce di considerare che tali controlli hanno come scopo principale la tutela della salute".
Si rappresenta, infine, che con la circolare n. 4 del 2005 la scrivente ha chiarito che fruiscono dell'esenzione, tra l'altro, i controlli medici eseguiti sui lavoratori a scopo profilattico o al fine di stabilire l'idoneità fisica, cioè se lo stato di salute consenta lo svolgimento di determinate mansioni ovvero il rientro a lavoro.
Conclusivamente, sulla base delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che le prestazioni rese dai medici che effettuano le visite fiscali per conto dell'INAIL, di cui al presente interpello, rientrano tra le prestazioni mediche esenti dall'IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. n. 633 del 1972. In detti casi, infatti, la prestazione resa dal medico, concretizzandosi in un intervento che accerta la non idoneità al lavoro del dipendente per un determinato periodo di tempo, persegue in via prevalente una funzione di tutela della salute.
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