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Risoluzione Agenzia Entrate n. 36/E del 22.07.2024

RISOLUZIONE N. 36/E










Roma, 22 luglio 2024

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli “F24” e
“F24 enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta sostitutiva sulle prestazioni
aggiuntive del personale sanitario di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, del
Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73

L’articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, prevede

l’applicazione di un’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario,

alle condizioni ivi indicate.

Il comma 5 dell’articolo 7 del citato Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, stabilisce

che “Le imposte sostitutive previste dai commi 1 e 2 sono applicate dal sostituto d'imposta

con riferimento ai compensi erogati a partire dalla data di entrata in vigore del presente

decreto. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi”.

Tanto premesso, per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello

F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

“1068” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali

regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario –

Sostituto di imposta - articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024,

n. 73”;

“1607” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali

regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario

maturata in Sicilia e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 7,

commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;



Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione


2

“1922” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali

regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario

maturata in Sardegna e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 7,

commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;

“1923” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali

regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario

maturata in Valle d’Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta -

articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;

“1308” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali

regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario

versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalla regione in

cui è effettuato il versamento - Sostituto di imposta - articolo 7, commi 1 e 2,

del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”.

In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione

Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a

debito versati”, con indicazione, quale “Mese di riferimento” del mese in cui il sostituto

d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui

si riferisce il versamento (AAAA).

***

Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello “F24 enti

pubblici” (F24 EP), dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituiscono i seguenti codici

tributo:

“171E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali

regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario -

Sostituto di imposta - articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024,

n. 73”;

“172E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali

regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario

3

maturata in Valle d’Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta -

articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;

“173E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali

regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario

versata in Valle d’Aosta e maturata fuori dalla regione - Sostituto di imposta -

articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”.

In sede di compilazione del modello “F24EP”, i suddetti codici tributo sono esposti

nella sezione “Erario” (valore F), esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate

nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione nel campo “riferimento A” e nel

campo “riferimento B”, del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta e

dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, rispettivamente nel formato “00MM” e

AAAA”.

I campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere valorizzati.


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