Risoluzione Agenzia Entrate n. 40 del 01.06.2021

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RISOLUZIONE N. 40

Divisione Contribuenti

Roma, 1 giugno 2021

OGGETTO: Articolo 61, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 –

Sospensione dei versamenti delle ritenute – Chiarimenti


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Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito all’applicazione della disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. "decreto Cura Italia”).

In particolare, è stato chiesto se la sospensione, disposta dal citato articolo, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si riferisca anche al versamento delle trattenute relative all’addizionali regionale e comunale, come disposto dal successivo articolo 62 del medesimo decreto-legge n. 18.

Al riguardo si osserva quanto segue.

L’articolo 61, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, prevede che, «Per i soggetti di cui al comma 2, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

a)i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 2 marzo 2020

al 30 aprile 2020;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

c) i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020. […]».

L’articolo 61 citato ha, dunque, disciplinato la sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi, già disposta dall’articolo 8 del precedente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (non convertito), definendo con maggior precisione il perimetro dei versamenti sospesi e, nello specifico:


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ha soppresso il riferimento all’articolo 29 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 600 del 1973 (contenuto nel richiamato articolo 8), stabilendo, pertanto, che sono sospesi i termini dei versamenti limitatamente alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; nonché degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria ed escludendo quindi le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato;

ha previsto la sospensione anche dei termini di versamento dell’imposta sul valore aggiunto;

ha esteso la sospensione prevista per il settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri settori individuati dal successivo comma 2.

L’articolo 62, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, invece, «Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto- legge» ha previsto la sospensione dei «versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

a)relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative

all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

b)relativi all’imposta sul valore aggiunto;

c)relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per

l’assicurazione obbligatoria».


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Dunque, l’articolo 62, comma 2, diversamente dall’articolo 61 comma 1, del medesimo decreto-legge, nel definire il perimetro dei versamenti sospesi per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, in possesso di particolari requisiti, richiama espressamente le «trattenute relative all’addizionale regionale e comunale».

Nel trasfondere il contenuto dell’articolo 8 del decreto-legge n. 9 del 2020 nell’articolo 61 del "Decreto Cura Italia”, il Legislatore ha, quindi, modificato il perimetro dei versamenti sospesi senza, tuttavia, estendere la sospensione alle trattenute, espressamente menzionate nel successivo articolo 62.

La lettera della norma non consente, dunque, di ricomprendere le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali tra i versamenti sospesi di cui all’articolo 61. Né alcun spunto in tal senso si rinviene nella relazione tecnica e nella relazione illustrativa al decreto-legge in argomento che, nel descrivere il contenuto dell’articolo 61, non fanno mai riferimento alle trattenute relative alle addizionali, che invece sono contemplate nel commento all’articolo 62.

Ciò posto, è altrettanto vero che il rappresentato disallineamento tra la formulazione degli articoli 61 e 62 del decreto-legge n. 18 del 2020, unito al rapido susseguirsi degli interventi normativi in tema di sospensione dei versamenti tributari, in favore di imprese e professionisti che operano nei settori più colpiti dall’emergenza COVID-19, insieme alla risonanza mediatica data alle "sospensioni dei versamenti” in senso atecnico e generico, potrebbe aver generato il legittimo fraintendimento in capo ad alcuni sostituti d’imposta che hanno sospeso anche il versamento delle addizionali regionali e comunali valutando che l’intendimento delle misure fiscali fosse indirizzato verso una generica e generale sospensione dei versamenti effettuati in qualità di sostituto d’imposta.


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In tale evenienza, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 10, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non saranno dovuti sanzioni ed interessi laddove i contribuenti, prendendo atto - solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti ivi contenuti - di avere assunto un comportamento non coerente con le norme, provvedano tempestivamente al versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali.

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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL CAPO DIVISIONE (firmato digitalmente)

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