RISOLUZIONE N. 40
Divisione Contribuenti
Roma, 1 giugno 2021
OGGETTO: Articolo 61, comma 1, del
Sospensione dei versamenti delle ritenute – Chiarimenti
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Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito all’applicazione della disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 61 del
In particolare, è stato chiesto se la sospensione, disposta dal citato articolo, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si riferisca anche al versamento delle trattenute relative all’addizionali regionale e comunale, come disposto dal successivo articolo 62 del medesimo
Al riguardo si osserva quanto segue.
L’articolo 61, comma 1, del
a)i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 2 marzo 2020
al 30 aprile 2020;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
c) i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020. […]».
L’articolo 61 citato ha, dunque, disciplinato la sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi, già disposta dall’articolo 8 del precedente
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−ha soppresso il riferimento all’articolo 29 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973 (contenuto nel richiamato articolo 8), stabilendo, pertanto, che sono sospesi i termini dei versamenti limitatamente alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; nonché degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria ed escludendo quindi le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato;
−ha previsto la sospensione anche dei termini di versamento dell’imposta sul valore aggiunto;
−ha esteso la sospensione prevista per il settore
L’articolo 62, comma 2, del medesimo
a)relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative
all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b)relativi all’imposta sul valore aggiunto;
c)relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per
l’assicurazione obbligatoria».
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Dunque, l’articolo 62, comma 2, diversamente dall’articolo 61 comma 1, del medesimo
Nel trasfondere il contenuto dell’articolo 8 del
La lettera della norma non consente, dunque, di ricomprendere le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali tra i versamenti sospesi di cui all’articolo 61. Né alcun spunto in tal senso si rinviene nella relazione tecnica e nella relazione illustrativa al
Ciò posto, è altrettanto vero che il rappresentato disallineamento tra la formulazione degli articoli 61 e 62 del
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In tale evenienza, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 10, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non saranno dovuti sanzioni ed interessi laddove i contribuenti, prendendo atto - solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti ivi contenuti - di avere assunto un comportamento non coerente con le norme, provvedano tempestivamente al versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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