Risoluzione Agenzia Entrate n. 41/E del 04.06.2021

pdf-html

RISOLUZIONE N. 41/E

Divisione Contribuenti

______________

Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori

Autonomi ed Enti non Commerciali

Roma, 04 giugno 2021

Direzioni regionali e provinciali

Uffici dell’Agenzia delle Entrate

OGGETTO: Indicazione del numero dei giorni nella dichiarazione dei redditi 2021 relativa ai redditi 2020 in caso di erogazione da parte dell’INPS di indennità per disoccupazione agricola, CIG e NASPI.

A decorrere dal 1° luglio 2020, il bonus Irpef è stato sostituito con il trattamento integrativo o con l’ulteriore detrazione fiscale a seguito delle modifiche operate dal decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.

Conseguentemente, nei modelli dichiarativi 2021 relativi all’anno d’imposta 2020, sono stati previsti due semestri al fine di determinare i benefici spettanti al contribuente ante e post 1° luglio 2020. Anche nel modello di Certificazione Unica 2021 è prevista l’indicazione del numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente riferiti a ciascuno dei due semestri, rispettivamente al punto 13 ("Primo semestre”) e al punto 14 ("Secondo semestre”).

Se il lavoratore nel corso del 2020 ha percepito sia redditi di lavoro dipendente sia indennità di disoccupazione agricola in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, dovrà indicare i giorni rilevati sia nella CU dell’Ente che


2

ha erogato l’indennità in questione che in quella emessa dal datore di lavoro fino ad un massimo di giorni di lavoro nell’anno pari a 365.

Ciò posto, sono pervenute alla Scrivente richieste di chiarimenti con riferimento alla corretta modalità di compilazione dei modelli dichiarativi da presentare nel 2021 relativamente ai redditi 2020 e, nello specifico del quadro C del Modello 730 2021 e del quadro RC del modello Redditi Persone Fisiche 2021, con riferimento al numero dei giorni che danno diritto alle detrazioni da lavoro dipendente nel caso in cui l’Inps o altri Enti per l’anno d’imposta 2020 abbiano erogato indennità o somme quali, ad esempio disoccupazione agricola, CIG, NASPI. In particolare, è stato chiesto di chiarire quale sia il numero dei giorni da indicare nei modelli dichiarativi relativi all’anno 2020 in presenza di indennità, quale quella per disoccupazione agricola, riferita alle giornate lavorate nel 2019, considerato che:

l’INPS nelle CU 2021, con un periodo di giorni di lavoro inferiore a 181/182 giorni nell’anno, indica nel punto 13 ("Primo semestre”) il totale di giorni indicati al punto 6 ("giorni lavoro dipendente”), non potendo attribuire un numero preciso di giorni riferiti al primo e/o al secondo semestre;

il datore di lavoro, invece, certifica il numero di giorni al punto 13

("Primo semestre”) e/o 14 ("Secondo semestre”) sulla base dell’effettivo periodo di lavoro nell’anno, ricadente nel primo e/o nel secondo semestre.

Il decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, prevede a partire dal 1° luglio 2020, l’abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus Irpef e l’introduzione di due nuove misure fiscali, disciplinate al di fuori del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) volte a ridurre la tassazione sul lavoro.

La prima misura riconosce un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, determinato in rapporto al numero


3

di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e 1.200 euro per il 2021. Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro.

La seconda misura riconosce per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 una ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. L’importo di tale detrazione, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro.

Coerentemente, il modello di certificazione CU 2021, prevede l’indicazione distinta per i due semestri 2020 del numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni (punto 13 "Primo semestre” e punto 14 "Secondo semestre”).

Si segnala che, in merito alla modalità di calcolo dei giorni di spettanza delle detrazioni riferite alla indennità di disoccupazione speciale in agricoltura, con la circolare n. 137 del 15 maggio 1997, al punto 3.2 è stato chiarito che per "le indennità o somme erogate direttamente dall’Inps o da altri enti, come ad esempio, l’indennità di disoccupazione speciale in agricoltura, il contribuente ha diritto a fruire delle detrazioni per spese di produzione del reddito nell’anno in cui sono stati percepiti tali redditi. Ai fini della determinazione del numero di giorni per i quali si ha diritto a tale detrazione, il contribuente deve tener conto di quelli che hanno dato diritto a tale indennità, anche se riferibili ad anni precedenti, purché tali giorni trovino capienza nel limite massimo di 365 giorni (o 366 se l’anno è bisestile). In pratica, la detrazione spetta per il numero di giorni che la suddetta indennità ha retribuito ossia il numero di giorni per i quali il contribuente è rimasto disoccupato (e non quelli che devono essere obbligatoriamente lavorati per conseguire il diritto alla predetta indennità). Se il contribuente ha avuto nel corso del 1996 un rapporto di lavoro continuativo per il quale ha usufruito delle detrazioni d’imposta per lavoro dipendente per l’intero


4

anno, non può recuperare i ratei di detrazione di cui avrebbe potuto beneficiare sulle indennità relative ad anni precedenti percepite nel medesimo anno 1996, in quanto nel periodo d'imposta il contribuente non può usufruire delle detrazioni in misura superiore a quella annuale”.

Ciò considerato, si ritiene che il principio interpretativo recato con la citata circolare n. 137 del 1997, possa essere mutuato anche per il calcolo dei giorni che danno diritto al bonus Irpef, al trattamento integrativo e all’ulteriore detrazione in caso di indennità o somme erogate direttamente dall’Inps o da altri Enti per l’anno d’imposta 2020 con riferimento ai due semestri dello stesso anno, purché tali giorni trovino capienza nel limite massimo di 365 giorni (ad esempio, disoccupazione agricola, CIG, NASPI).

Ne consegue che potrà essere computato in dichiarazione il numero di giorni indicato nelle CU INPS 2021, a prescindere dal riferimento ai semestri, consentendo al lavoratore il recupero di tutti i benefici spettanti.

Ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente, attenendosi ai dati certificati dal datore di lavoro e dall’INPSaltro Ente e nel rispetto della regola generale secondo la quale la somma dei giorni indicati al punto 13 ("Primo semestre”) e al punto 14 ("Secondo semestre”) deve sempre essere uguale al numero di giorni riportati al punto 6 ("giorni lavoro dipendente”), deve riportare in dichiarazione:

-un numero di giorni riferito al primo semestre (1.01.2020 - 30.06.2020) non superiore a 181 (se il rapporto di lavoro è coincidente con l’anno solare), non superiore a 182 (qualora il rapporto di lavoro sia inferiore all’anno solare con inizio prima del 29 febbraio, in quanto è tenuto a considerare il giorno 29.02.2020);

-un numero di giorni riferito al secondo semestre (1.7.2020 - 31.12.2020) non superiore a 184.

Ne consegue che per l’anno d’imposta 2020 può essere riportato in

dichiarazione il numero di giorni riferiti al 1° e al 2° semestre anche diversi da


5

quelli certificati nella CU INPS, sempre che la somma dei giorni indicati per i due periodi coincida con il numero di giorni indicati nel punto 6 ("giorni lavoro dipendente”) della certificazione CU INPS, consentendo al lavoratore il recupero di tutte le detrazioni spettanti.

***

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS