Risoluzione Agenzia Entrate n. 42/E del 08.06.2021

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RISOLUZIONE N. 42/E

Divisione Servizi

______________

Direzione Centrale Servizi Fiscali

Roma, 8 giugno 2021

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, nonché per le industrie tecniche e di post-produzione, di cui agli articoli 15 e 17, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n. 220

L’articolo 17, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n. 220, prevede il riconoscimento alle industrie tecniche e di post-produzione, ivi inclusi i laboratori di restauro, di un credito d'imposta, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento delle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore.

Inoltre, l’articolo 15 della citata legge n. 220 del 2016, riconosce alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva un credito d’imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive.

Con i decreti del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 3 e 4 febbraio 2021, sono state emanate le disposizioni attuative dei predetti crediti di imposta.

In proposito, i citati decreti prevedono che i crediti d’imposta in parola siano utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Inoltre, l'ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dalla Direzione Generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei suddetti crediti d’imposta, si istituiscono i seguenti codici tributo:


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"6944” denominato "TAX CREDIT INDUSTRIE TECNICHE – art. 17, c. 2, legge n. 220/2016”;

"6945” denominato "TAX CREDIT OPERE DI FORMAZIONE E RICERCA – art. 15, legge n. 220/2016”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario”, nella colonna "importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna "importi a debito versati”.

Il campo "anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato "AAAA”.

L’importo del credito d’imposta spettante può essere consultato nella sezione "Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link "Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.

IL DIRETTORE CENTRALE

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