Problematiche connesse allo scorporo del ramo d'azienda relativo alle attività di gestione della fiscalità locale, ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203
Risoluzione Agenzia Entrate n. 52 del 13.04.2006
Sono pervenute alla scrivente alcune richieste di chiarimenti in merito alla gestione dell'attività di riscossione, nei casi in cui le aziende concessionarie, prima della loro acquisizione da parte di Riscossione spa, decidano di trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alla fiscalità locale, ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto legge 30.9.2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 02.12.2005, n. 248.
Al riguardo, occorre precisare, in via preliminare, che l'operazione di trasferimento del ramo relativo alla fiscalità locale determina una totale separazione tra l'attività di riscossione della società scorporante e quella della società scorporata, anche quando tali attività siano riferite ad un medesimo soggetto debitore.
Pertanto, dal momento dello scorporo, in virtù della predetta separazione, la società cessionaria del ramo d'azienda gestirà esclusivamente la riscossione dei ruoli degli enti locali compresi nell'ambito territoriale della società concessionaria per i quali tale società operava prima dello scorporo.
Viceversa, la società scorporante, acquisita da Riscossione spa, perderà la titolarità dell'attività di riscossione relativa ai ruoli dei predetti enti locali e continuerà a riscuotere a mezzo ruolo per conto di tutti gli altri soggetti creditori.
Per quanto riguarda i ruoli degli enti locali situati al di fuori dell'ambito territoriale, si fa presente che Riscossione spa gestirà la riscossione sia di quelli consegnati prima dello scorporo che di quelli che verranno consegnati successivamente a tale data, con l'eccezione, naturalmente, del caso in cui, prima dello scorporo, la società concessionaria fosse risultata affidataria dell'attività di riscossione di un ente locale "fuori ambito", ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lett. b), n. 2, del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 .
Ciò, in quanto la ratio dell'articolo 3, comma 24, del d.l. n. 203 del 2005 è quella di agevolare il rapporto tra la società scorporata ed il territorio nel quale operava la "vecchia" società concessionaria (cioè l'azienda nella sua configurazione originaria, antecedente allo scorporo), territorio nel quale non rientrano gli enti locali "fuori ambito".
E' evidente, inoltre, che la società risultante dallo scorporo non sarà una società concessionaria del servizio nazionale della riscossione, ma sarà, invece, una società iscritta all'albo di cui all'art. 53 del citato d.lgs. n. 446 del 1997, sempre che, naturalmente, risulti in possesso dei relativi requisiti (cfr. art. 3, comma 24, lett. a), del decreto legge n. 203/2005).
Di conseguenza:
a) nei confronti della società scorporata, non potranno trovare applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, salvo che con riferimento ai ruoli consegnati fino alla data del trasferimento del ramo d'azienda. In particolare, non potrà essere consentito a tale società l'accesso al sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 18 del citato d.lgs. n. 112 del 1999. Resta fermo, naturalmente, che, in quanto iscritta all'albo di cui al citato articolo 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, la scorporata potrà beneficiare del predetto accesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2-octies, del decreto legge 24.9.2002, n. 209, convertito nella legge 22.11.2002, n. 265, sulla base della disciplina che sarà dettata nel regolamento di attuazione ivi previsto;
b) la società scorporata, non potendo utilizzare il ruolo quale titolo per il recupero coattivo (fatti salvi, anche in questo caso, i ruoli consegnati prima dello scorporo), non potrà neanche avvalersi dei modelli di pagamento di cui agli allegati al decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze del 28 giugno 1999 (bollettini RAV ed F35);
c) dopo lo scorporo, l'attività di riscossione coattiva iniziata in precedenza nei confronti di uno stesso debitore, sia per i carichi affidati dagli enti locali dell'ambito che per altri carichi, non potrà che essere proseguita dalla società concessionaria, acquisita da Riscossione spa, con esclusivo riferimento ai crediti per i quali perdura la sua legittimazione allo svolgimento dell'azione di recupero, vale a dire per i crediti iscritti a ruolo da soggetti diversi dagli enti locali dell'ambito.
In considerazione della diminuzione dell'importo dei crediti iscritti a ruolo della cui attività di recupero è rimasta titolare, tale società concessionaria dovrà procedere alle conseguenti riduzioni di ipoteche e pignoramenti, effettuati prima dello scorporo. La scorporata, a sua volta, dovrà riavviare in proprio, sotto la sua esclusiva responsabilità, la procedura di riscossione coattiva dei carichi degli enti locali dell'ambito.
Ciò posto, è necessario che i concessionari del servizio nazionale della riscossione che intendono cedere il predetto ramo d'azienda:
a) prima di operare lo scorporo, intervengano sui propri archivi informatici, separando l'archivio dei ruoli affidati dagli enti locali, situati nella provincia di riferimento, da quello degli altri ruoli.
Nell'ambito di tale operazione, dovrà essere assicurato che non vengano trasferite alla società scorporata informazioni acquisite dalla società concessionaria con riferimento a soggetti che non sono iscritti nei ruoli emessi dai predetti enti locali.
Diversamente, infatti, si potrebbe profilare una violazione delle norme penali in materia di riservatezza e di segreto d'ufficio, di cui all'articolo 35 del d.lgs. n. 112 del 1999.
Inoltre, una volta esaurita l'attività di riscossione relativa ai ruoli consegnati prima dello scorporo dagli enti locali dell'ambito, le informazioni riguardanti i debitori iscritti in tali ruoli devono essere considerate non utilizzabili nell'attività di recupero dei crediti sorti dopo lo scorporo nei confronti degli stessi soggetti iscritti nei predetti ruoli. In caso contrario, in effetti, potrebbero ipotizzarsi violazioni del diritto alla riservatezza analoghe a quelle sopra prospettate;
b) prima dell'acquisto, da parte di Riscossione spa, effettuino il trasferimento dei carichi contabili relativi all'attività di fiscalità locale, quale sopra evidenziata.
Ovviamente, tali adempimenti dovranno essere effettuati dalla società concessionaria prima della cessione della maggioranza del capitale sociale a Riscossione spa; sarà, dunque, l'attuale proprietà della società concessionaria ad assumere la responsabilità del corretto svolgimento di tali adempimenti.
Inoltre, allo scopo di evitare le disfunzioni che deriverebbero da eventuali pagamenti effettuati a soggetti incompetenti e nel rispetto dei principi di trasparenza e di correttezza previsti dallo Statuto del contribuente, si ritiene indispensabile che la società scorporata invii al debitore, cui, prima dello scorporo, sono state notificate cartelle di pagamento non ancora assolte al momento dello stesso scorporo, un avviso, relativo a tutti i ruoli per i quali è divenuta titolare dell'azione di recupero, avendo cura di indicare in tale avviso anche il dettaglio del credito per cui procederà, nonché le modalità con cui le quali il debitore dovrà effettuare il relativo versamento.
Ciò premesso, ed alla luce di quanto già precisato nella risoluzione n. 21 del 1 febbraio 2006, relativamente all'inscindibile connessione tra l'acquisto della singola società concessionaria da parte di Riscossione spa e la possibilità di quest'ultima di cedere a terzi il proprio ramo d'azienda della fiscalità locale, è necessario che, nell'ambito delle trattative di acquisizione, siano concordate, con la stessa Riscossione spa, la decorrenza dell'operazione di scorporo, del trasferimento degli archivi informatici e del passaggio dei carichi contabili ricompresi nei ruoli affidati dagli enti locali dell'ambito, decorrenza che dovrà essere coordinata con la stipula del contratto di acquisto.
Ciò, poiché, come evidenziato nella citata risoluzione n. 21, in tanto la società concessionaria potrà effettuare lo scorporo del ramo d'azienda riguardante la fiscalità locale, in quanto procederà alla cessione a Riscossione spa di almeno il 51% del proprio capitale sociale.
E' stata, infine, sottoposta alla scrivente la problematica relativa alla titolarità del credito, vantato dalle società concessionarie per l'anticipazione agli enti locali delle somme affidate in riscossione, a seguito dello scorporo del ramo d'azienda.
A tale riguardo, è evidente che i crediti nei confronti degli enti locali e le relative poste debitorie nei confronti dei soggetti che hanno finanziato l'azienda concessionaria devono necessariamente essere considerati parte integrante del ramo d'azienda oggetto di cessione.
In tal senso, del resto, depone anche il diretto legame tra la riscossione dei ruoli in parola e le anticipazioni che ad essi afferiscono; infatti, le somme anticipate dalla società concessionaria e successivamente riscosse, che non vengono riversate all'ente creditore, riducono, in misura corrispondente, il credito derivante dalle anticipazioni sostenute a favore dell'ente locale.
In conclusione, poiché l'attività di riscossione dei ruoli degli enti locali per i quali vi è stata l'anticipazione sarà svolta dalla società scorporata, è inevitabile che la titolarità dei crediti in parola e delle corrispondenti poste debitorie spetti alla stessa scorporata.
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