Risoluzione n. 53/E
Divisione Contribuenti
______________
Direzione Centrale
Piccole e Medie Imprese
Roma, 05 agosto 2021
OGGETTO: proroga dei versamenti
Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito alle modalità di versamento delle somme emergenti dalle dichiarazioni annuali i cui termini sono stati prorogati per effetto delle disposizioni di cui all’articolo
In particolare, il citato articolo
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati al comma 1 del presente articolo».
Come previsto dalla norma in commento, la proroga al 15 settembre 2021 dei termini dei versamenti si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:
•esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività1 prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
•dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite
stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione;
e, quindi, ricorrendo tali condizioni, si applica anche ai contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020:
•applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
•applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del
•partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, aventi i requisiti indicati al comma 1 dell’articolo
•determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
•ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.
Per effetto della proroga, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da
1Attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale.
quelle dell'imposta sul valore aggiunto, in scadenza nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021, possono essere eseguiti entro il 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione. In base all’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte sui redditi, compreso il versamento annuale dell’IVA, e dell’imposta regionale sulle attività produttive possono essere versate anche in rate mensili di pari importo, di cui la prima in scadenza entro il 15 settembre 2021. La rateazione deve concludersi in ogni caso entro il mese di novembre e sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 4 per cento annuo, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 21 maggio 2009, a decorrere dal 16 settembre.
Tanto premesso, tenuto conto del tenore letterale della norma, che ha prorogato «al 15 settembre 2021» «i termini dei versamenti […] che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021» – intendendosi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il termine del 30 giugno per il versamento del saldo e del primo acconto, compreso il versamento annuale dell’IVA2, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, ovvero i termini di versamento che scadono in detto arco temporale per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435) – i termini di versamento possono così riassumersi:
2Limitatamente ai soggetti che ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 542 del 1999 hanno differito il versamento alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’articolo 17, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’IVA versando l’imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi (anche per tali soggetti si tiene conto dei
termini di versamento previsti dall’articolo 17, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 435/2001).
3 Ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 435 del 2001, «1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è effettuato entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; le società o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e
1.entro il 15 settembre 2021, nel caso di versamento in unica soluzione, per tutti i soggetti che hanno beneficiato della proroga - titolari o non titolari di partita IVA;
2.nel caso di versamento rateizzato:
a.per i soggetti titolari di partita IVA:
i.entro il 15 settembre 2021 la prima rata, senza interessi;
ii.entro il 16 settembre 2021 la seconda rata, con interessi;
iii.entro il 18 ottobre 2021 la terza rata, con interessi;
iv.entro il 16 novembre 2021 la quarta rata, con interessi.
b.per i soggetti non titolari di partita IVA che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
i.entro il 15 settembre 2021, la prima rata, senza interessi;
ii.entro il 30 settembre 2021, la seconda rata, con interessi;
iii.entro il 2 novembre 2021, la terza rata, con interessi;
iv.entro il 30 novembre 2021, la quarta rata, con interessi.
del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive è effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
2.I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
3.I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente:
a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;
b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale sulle attività produttive il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta».
Poiché la proroga si applica «in deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2011, n. 435», non è possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre 2021 di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Di seguito si riportano le tabelle riepilogative delle scadenze sopra indicate.
TITOLARI DI PARTITA IVA
N. RATA |
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SCADENZA |
INTERESSI % |
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1 |
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15 settembre |
0 |
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2 |
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16 settembre |
0,01 |
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3 |
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18 ottobre |
0,34 |
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4 |
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16 novembre |
0,67 |
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NON TITOLARI DI PARTITA IVA |
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N. RATA |
|
SCADENZA |
INTERESSI % |
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|
1 |
|
15 settembre |
0 |
|
|
|
|
2 |
|
30 settembre |
0,17 |
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|
3 |
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2 novembre |
0,50 |
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|
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4 |
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30 novembre |
0,83 |
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I soggetti che hanno già iniziato il pagamento in forma rateale, nel rispetto di termini vigenti prima della proroga, possono proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originario. In questo caso, il termine di versamento delle rate in scadenza nel periodo 30
In tutti i casi è, comunque, necessario dare evidenza, nella delega di pagamento, del numero di rata versata.
Qualora, invece, entro il termine del 15 settembre 2021, si effettuino più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), è possibile versare la differenza dovuta a saldo:
•in un’unica soluzione, al più tardi entro il 15 settembre 2021, senza interessi;
•in un massimo di quattro rate, di cui la prima da effettuare entro il 15 settembre 2021, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
LA DIRETTRICE CENTRALE
Danila D’Eramo
Firmato digitalmente
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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi