PayPal paga in 3 rate - Clicca per maggiori informazioni!

Risoluzione Agenzia Entrate n. 54/E del 06.08.2021

pdf-html
 

Divisione Servizi

Risoluzione n. 54

Roma, 6 agosto 2021

OGGETTO: Dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità, ai sensi degli articoli 7-sexies e 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 708 a 712, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 – primi chiarimenti

Col Provvedimento direttoriale prot. n. 151377/2021 del 15 giugno u.s., rubricato "Approvazione del modello per le dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità, ai sensi degli articoli 7-sexies e 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633” (d’ora in avanti Provvedimento), è stata data attuazione alle previsioni contenute nell’articolo 1, commi da 708 a 712, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 che, con riferimento alle prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 7-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (d’ora in avanti d.P.R. 633 del 1972) e in relazione all’acquisto di navi destinate alla navigazione in alto mare e/o beni e servizi a queste ultime riferibili ai sensi dell’articolo 8- bis del d.P.R. 633 del 1972, ha introdotto alcune rilevanti novità sia nel citato d.P.R. 633 del 1972 sia nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 con riferimento al regime della responsabilità di entrambe le parti contraenti.

Secondo quanto disposto espressamente dalla legge, le novità introdotte si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’adozione del provvedimento direttoriale contemplato dal comma 711 del citato articolo 1 della legge 178

Agenzia delle Entrate – Via del Giorgione 159 – div.servizi@agenziaentrate.it


del 2020 (ossia, alla luce della data di pubblicazione del Provvedimento, dal 14 agosto 2021).

Col Provvedimento è stato approvato, in particolare, il modello di dichiarazione della percentuale di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine, nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e per la dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in alto mare, da presentarsi, ad opera del committente delle prestazioni di cui all’articolo 7-sexies del D.P.R. 633 del 1972 o del soggetto che intenda avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta.

Detta dichiarazione deve essere presentata – a seconda dei casi - direttamente dal committente, dall’armatore, dal proprietario dell’imbarcazione, dal comandante o dal soggetto che abbia la responsabilità gestionale effettiva della nave (cfr. Risoluzione 6/E del 16 gennaio 2018) o, per conto di questi, da un intermediario delegato (ossia di un soggetto incaricato della trasmissione telematica di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni).

Si ricorda che, ai sensi del Provvedimento, la dichiarazione deve essere presentata esclusivamente mediante i canali telematici Entratel/Fisconline dell’Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della dichiarazione, è rilasciata una ricevuta telematica con indicazione del numero di protocollo di ricezione (copia della suddetta ricevuta, nei casi di presentazione della dichiarazione tramite intermediario, dovrà essere da quest’ultimo fornita al soggetto obbligato insieme a copia della dichiarazione inviata).

Gli estremi del protocollo telematico di ricezione della dichiarazione devono essere riportati nella fattura emessa dal cedente/prestatore riferita all’operazione oggetto di dichiarazione.

Gli estremi del protocollo telematico di ricezione e i dati della dichiarazione sono resi disponibili, dopo il rilascio della ricevuta telematica, sia al soggetto dichiarante sia, per la parte dei dati ad esso riferiti, al cedente/prestatore indicato nella dichiarazione stessa nella rispettiva area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate.

L’attuale impianto del Provvedimento, al fine di semplificare l’adempimento, consente al dichiarante di presentare un’unica dichiarazione

2


-anche relativa a più navi (Sezione 1 – Dati della nave), indicando il codice del Paese di iscrizione, il numero di iscrizione (per i paesi esteri si fa riferimento all' official number di registrazione nel Registro di bandiera) o, in alternativa, il Numero IMO (International Maritime Organization) con il nome della nave;

-indicando nella Sezione II i dati identificativi dei fornitori ricollegati alla specifica nave (da indicare una sola volta anche se il fornitore è il medesimo per più operazioni).

Ciò premesso, sono state rappresentate alcune fattispecie operative collegate alla

gestione del sopra descritto adempimento dichiarativo che rendono opportuni specifici accorgimenti, con particolare riferimento alla compilazione del Quadro B, denominato "Attestazione della condizione di navigazione in alto mare ai fini della non imponibilità”.

Con la presente Risoluzione, in termini generali, si forniscono i primi chiarimenti destinati a consentire una più agevole effettuazione dell’adempimento dichiarativo con riferimento alle casistiche segnalate dagli operatori.

1)Presentazione della dichiarazione telematica da parte dei soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati nel territorio dello Stato.

Al fine di ridurre i tempi di presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti non residenti, privi di un rappresentante fiscale o di identificazione diretta, anche in considerazione dell’imminente entrata in vigore delle novità, questi ultimi, ferma restando la possibilità di effettuare l’adempimento nei modi previsti dal Provvedimento, previo rilascio del codice fiscale direttamente o attraverso un intermediario delegato di cui all’articolo 3, comma 3, del d. P.R. n. 322 del 1998, possono trasmettere la comunicazione inviando copia scansionata del modello di dichiarazione, sottoscritto con firma autografa, insieme a copia di un documento di identità in corso di validità, al Centro Operativo di Pescara (COP)

all’indirizzo cop.pescara@agenziaentrate.it specificando obbligatoriamente nell’oggetto del messaggio DICHIARAZIONE "NAUTICA” ALTERNATIVA AL PROVVEDIMENTO 15 GIUGNO 2021.

Si ricorda che il modello da stampare, compilare e firmare è sempre reperibile al

seguente link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modello-istruzioni-

3


dichiarazioni-imbarcazioni e dello stesso, a breve, verrà messa a disposizione anche una versione in lingua inglese.

Il COP comunicherà – allo stesso indirizzo email da cui è pervenuta la dichiarazione

il numero di protocollo di ricezione di quest’ultima. Conseguentemente, una copia della suddetta documentazione (dichiarazione sottoscritta e documento) deve essere inviata, a cura del dichiarante, anche al cedente/prestatore, specificando il numero di protocollo di ricezione comunicato dal COP.

Il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione dovrà essere riportato nella fattura in luogo del protocollo della dichiarazione telematica.

Si ricorda, come sopra precisato, che la predetta modalità di trasmissione della dichiarazione è ammessa esclusivamente per i soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati nel territorio dello Stato italiano.

2)Presentazione della dichiarazione telematica nei casi di cd. fornitori indiretti Specifiche richieste sono state altresì formulate in ordine alla presentazione della

dichiarazione nei casi in cui il regime di non imponibilità possa essere invocato non solo dai fornitori cd. diretti ma anche con riferimento a prestazioni di servizi e/o cessioni di beni non effettuate direttamente nei confronti del dichiarante (cfr., ad esempio, le prestazioni di servizio di cui all’articolo 8-bis, prima comma, lettera e) o i casi di operazioni di bunkeraggio navale di cui alla Risoluzione n. 1/E del 2017) (fornitori cd. indiretti).

Al riguardo, si ricorda che il dichiarante (indipendentemente dal fatto che sia o meno residente, stabilito o identificato in Italia) deve presentare la dichiarazione indicando i dati dei soli fornitori cd. diretti nella Sezione II del Quadro B ed a questi ultimi la dichiarazione è resa disponibile secondo quanto previsto dal Provvedimento.

Il fornitore, ricevuta la copia della dichiarazione, dovrà a sua volta trasmettere quest’ultima - con indicazione del relativo protocollo rilasciato dall’Agenzia dell’entrate - ai propri cedenti o prestatori che abbiano titolo ad applicare il regime di non imponibilità ai sensi dell’articolo 8-bis del DPR n. 633 del 1972.

Si ricorda che ciascun fornitore, diretto o indiretto, è tenuto ad indicare il protocollo della dichiarazione rilasciato dall’Agenzia delle entrate nelle fatture emesse.

4


3)Presentazione della dichiarazione attestante l’utilizzo del mezzo di trasporto per la navigazione in alto mare nell’ipotesi di navi in costruzione

Con riferimento all’esecuzione dell’adempimento dichiarativo per le imbarcazioni in

corso di costruzione, tenuto conto che la verifica a consuntivo della sussistenza della condizione della navigazione in alto mare non può essere effettuata, come richiesto dalla norma, entro la fine dell’anno solare in cui è stata inoltrata la dichiarazione stessa, si rappresenta quanto segue.

I committenti/dichiaranti presentano la dichiarazione secondo le regole individuate nel Provvedimento indicando – per identificare che la nave è in costruzione – nella casella 2 (numero di iscrizione della nave) il seguente codice convenzionale 9999999, lasciando vuota la casella 1 (Paese di iscrizione) e compilando la casella 3 (nome della nave) con un numero progressivo (1, 2, 3…) quando la dichiarazione si riferisce a più imbarcazioni in costruzione dello stesso dichiarante, ferma restando la necessità di barrare le caselle 7 e 10.

Al riguardo, si fa presente che la condizione dell’effettivo uso della nave per la navigazione in alto mare, secondo le previsioni del citato articolo 8-bis del d.P.R. 633 del 1972, deve essere accertata alla fine dell’anno solare di primo utilizzo (varo o messa in servizio) della nave.

IL CAPO DIVISIONE

Paolo Savini

Firmato digitalmente

5

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS