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Risoluzione Agenzia Entrate n. 57/E del 07.09.2021

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RISOLUZIONE N. 57/E

Divisione Contribuenti

______________

Direzione Centrale Grandi Contribuenti e

internazionale

Roma, 7 settembre 2021

OGGETTO: Chiarimenti in ordine alla disciplina agevolativa in materia di trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE a seguito di operazioni di aggregazione aziendale – Articolo 1, commi da 233 a 243 della legge 20 dicembre 2020, n. 178

Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimento in riferimento alla disciplina contenuta nell’articolo 1, commi da 233 a 243, della legge 20 dicembre 2020, n. 178, (c.d. legge di Bilancio 2021). In particolare, è stato chiesto di fornire chiarimenti in relazione alla portata e agli effetti della disposizione contenuta nel comma 240.

In via preliminare si osserva che le norme di cui ai richiamati commi da 233 a 243 hanno introdotto una disciplina agevolativa che consente la trasformazione in credito d’imposta di determinate attività per imposte anticipate (deferred tax asset – DTA) in caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda tra soggetti indipendenti che vengano approvate o deliberate dall’organo amministrativo competente delle società partecipanti ovvero del conferente, entro il 31 dicembre 2021.

Per quanto rileva in questa sede, si fa presente che il comma 233 del predetto articolo 1 della legge n. 178 del 2020 stabilisce che: «In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda qualora il progetto sia stato approvato dall'organo

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amministrativo competente delle società partecipanti, in caso di fusioni e scissioni, o l'operazione sia stata deliberata dall'organo amministrativo competente della conferente, in caso di conferimenti, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d'imposta, con le modalità di cui al comma 234, delle attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla medesima data; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto ne' trasformato in credito d'imposta alla medesima data. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.».

Il successivo comma 234 prevede che: «La trasformazione in credito d'imposta avviene, per un quarto, alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233 e, per i restanti tre quarti, al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233 per un ammontare complessivo non superiore al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento. In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimento d'azienda, i componenti di cui al comma 233 del conferitario rilevano ai fini della trasformazione negli stessi limiti


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e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante di cui al comma 7 dell'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; a tal fine, è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2501- quater, commi primo e secondo, del codice civile.

Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione, per i soggetti di cui al comma 233:

a)non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 del presente articolo;

b)non sono deducibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 del presente articolo.».

Infine, il comma 240 dispone che: «Indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, le disposizioni dei commi da 233 a 243 del presente articolo possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto di cui al comma 233

Tanto premesso, considerato che le criticità rinvenienti dal comma 240 involgono valutazioni di competenza anche di altre amministrazioni, si è ritenuto opportuno formulare una specifica richiesta di consulenza al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro Direzione V –


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Regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario che, con nota protocollo n. 225135 del 1° settembre 2021, ha espresso il proprio parere.

Pertanto, tenendo conto delle indicazioni contenute in tale ultima nota, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Dalla relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio si evince che la disciplina della trasformazione in credito d’imposta di determinate DTA, introdotto dalle disposizioni sopra citate, ha l’obiettivo di incentivare i processi di aggregazione tra imprese allo scopo di ridurre il differenziale di competitività tra piccole e grandi imprese, che si presenta particolarmente rilevante in Italia rispetto agli altri Paesi.

In quest’ottica è da ritenersi pacifico che la stessa disciplina trovi applicazione anche nelle ipotesi di operazioni di aggregazione che coinvolgano più di due soggetti. Una conferma in tal senso si ritrova nelle modalità di calcolo dell’ammontare di DTA trasformabili, che fanno implicitamente riferimento al caso di partecipazione di più di due soggetti. Come si è anticipato, il comma 234 della citata legge di Bilancio 2021 dispone, infatti, che, con riguardo a fusioni e scissioni, le DTA sono trasformabili in credito d’imposta nel limite del 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti «senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento.».

Tale disposizione fa riferimento ad un’unica operazione di aggregazione a cui partecipano più di due soggetti, ma la disciplina deve essere applicata anche nel caso di più operazioni distinte, approvate o deliberate entro il periodo di riferimento indicato espressamente dalla norma

Al riguardo, il comma 240, come si è visto, stabilisce che «Indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, le disposizioni dei commi da 233 a 243 del presente articolo possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto di cui al comma 233.».


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Questa disposizione, quindi, se da un lato impone che il soggetto risultante o beneficiario dell’operazione possa applicare una sola volta le previsioni normative in esame e, dall’altro, specifica che questo accade indipendentemente dal numero delle operazioni societarie realizzate, ammette implicitamente che la disciplina della trasformazione delle DTA in credito d’imposta possa essere applicata in presenza di più operazioni societarie a cui partecipino più soggetti.

Diversamente, la norma avrebbe dovuto limitare espressamente la trasformazione ad una sola operazione.

Tanto premesso, una lettura coerente della disposizione, che rispetti il vincolo di applicazione di una sola volta della disciplina da parte del soggetto risultante o beneficiario dell’operazione ma permetta la fruizione della stessa anche nel caso di più operazioni distinte, porta a focalizzare l’attenzione sulle modalità di quantificazione del beneficio previsto dalla disciplina della trasformazione delle DTA. Posto che questo beneficio si quantifica in relazione agli attivi dei soggetti partecipanti, ne discende che il limite imposto dalla disposizione abbia a riferimento proprio gli attivi dei soggetti partecipanti che, conseguentemente, possono partecipare una sola volta alla quantificazione del beneficio.

In altre parole, il comma 240 in esame va interpretato nel senso che, indipendentemente dal numero delle operazioni realizzate e dai soggetti coinvolti, il beneficio concesso dalla disciplina si debba quantificare considerando le operazioni come un’operazione di aggregazione unitaria, in cui sono gli attivi dei soggetti partecipanti a dover partecipare una sola volta alla determinazione delle DTA trasformabili. In quest’ottica, la disposizione in esame sarebbe volta ad evitare un effetto moltiplicativo del beneficio fiscale sullo stesso attivo richiedendo che, in caso di più operazioni, l’attivo dello stesso soggetto non possa concorrere più volte ai fini della trasformazione di DTA.

Una diversa interpretazione, più aderente al tenore letterale della norma, condurrebbe a ritenere che, qualora un soggetto sia il risultante dalla fusione o


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l’incorporante, il beneficiario o il conferitario in più operazioni straordinarie approvate o deliberate nel periodo di riferimento, esso possa applicare la disciplina agevolativa (quindi trasformare DTA in credito d’imposta) solo una volta. Una simile previsione, tuttavia, porterebbe a una discriminazione tra processi di aggregazione analoghi, cioè tra i medesimi soggetti, ma condotti con modalità diverse (in un’unica operazione invece che in più operazioni). Inoltre, sarebbe facilmente aggirabile facendo in modo che, in diverse operazioni cui partecipa lo stesso soggetto (o partecipano gli stessi soggetti), il soggetto risultante dalla fusione o incorporante, il beneficiario o il conferitario risulti essere sempre diverso.

Si pensi, ad esempio, al caso di una fusione tra due soggetti, A e B, e di un successivo conferimento d’azienda da parte della società risultante dalla fusione a un terzo conferitario, C. Ipotizzando che l’attivo di A sia maggiore dell’attivo di B, a sua volta maggiore di quello di C, si avrebbe una prima trasformazione di DTA fino al 2% dell’attivo di B per effetto della fusione e poi una seconda trasformazione di DTA fino al 2% degli attivi conferiti (ovvero di A e B).

In questa situazione, la norma sarebbe formalmente rispettata e l’attivo di B avrebbe concorso due volte alla trasformazione di DTA. Si tratta quindi di un’interpretazione che condurrebbe a un’incoerenza e a una contraddittorietà del sistema, che inducono a superare il tenore letterale della stessa.

In conclusione, si può ritenere che la disciplina in esame sia applicabile anche a più operazioni distinte approvate o deliberate nel 2021, fermo restando che ai fini della determinazione delle DTA trasformabili in ciascuna operazione, lo stesso attivo possa concorrere una volta soltanto. Quindi, se in un’operazione l’attivo di un soggetto ha concorso a determinare l’ammontare di DTA trasformabili, lo stesso attivo non potrà essere considerato in un’operazione successiva.

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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dai dipendenti Uffici e dalle Direzioni provinciali.

IL DIRETTORE CENTRALE

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