RISOLUZIONE N. 58/E
Divisione Contribuenti
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Direzione Centrale Piccole e medie imprese
ROMA, 29 SETTEMBRE 2021
OGGETTO: Articolo 24 del
Sono state avanzate richieste di chiarimento in merito all’applicazione della disposizione di cui all’articolo 24 del
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 24, comma 1, del
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convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta».
Il successivo comma 3 prevede, inoltre, che «Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
Con specifico riferimento all’indicazione delle somme non versate nel prospetto relativo agli aiuti di Stato della dichiarazione IRAP, con circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, è stato chiarito che «(…) i contribuenti che fruiscono dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 (ai sensi dell’articolo 24), sono tenuti a compilare nel modello IRAP 2020 la sezione XVIII del quadro IS, avendo cura di indicare:
-nella casella «Tipo aiuto», il codice 1;
-nella colonna 1 «Codice aiuto», il codice 999; - nella colonna 3 «Quadro», il quadro IR;
-nelle successive colonne 4 «Tipo norma», 5 «Anno», 6 «Numero» e 7 «Articolo», rispettivamente, «1», «2020», «34», «24»;
-nella colonna 26 «Tipologia costi», il codice 20; - nella colonna 29 «Importo aiuto spettante», l’importo del saldo IRAP relativo all’anno 2019 non
versato per effetto dell’applicazione dell’art. 24 del DL Rilancio.
Le altre colonne del rigo IS201 vanno compilate secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni contenute nel modello IRAP 2020» (cfr. risposta 1.1.4.).
Come precisato nelle istruzioni al modello, infatti, l’esposizione in dichiarazione dei dati relativi agli aiuti di Stato e/o agli aiuti de minimis, fruibili ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115, sono necessari «ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. ».
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La mancata compilazione del quadro IS nella dichiarazione IRAP relativa al periodo d’imposta 2019 può, tuttavia, essere regolarizzata mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, versando per l’errore commesso la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
LA DIRETTRICE CENTRALE
DANILA D’ERAMO
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