RISOLUZIONE N. 59/E
Divisione Servizi
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Direzione Centrale Servizi Fiscali
Roma, 6 ottobre 2021
OGGETTO: Accollo del debito d’imposta altrui - attivazione del codice identificativo "80” da indicare nel modello di versamento F24
L’articolo 1, comma 1, del
I successivi commi 2 e 3 del citato articolo 1 specificano che, per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante e che i versamenti effettuati in violazione di tale disposizione si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 244683 del 24 settembre 2021, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del citato
In particolare, al punto 2 del richiamato Provvedimento è previsto che:
∙chiunque si accolli il debito d’imposta altrui procede al relativo pagamento mediante modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento;
∙la delega è parimenti rifiutata qualora per il pagamento si utilizzino in compensazione crediti dell’accollante;
∙in sede di compilazione della delega, nella sezione "Contribuente” sono indicati:
2
onel campo "Codice fiscale”, il codice fiscale dell’accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario;
onel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale dell’accollante, soggetto che effettua il versamento in luogo dell’accollato, unitamente al codice che sarà individuato con successiva risoluzione.
Tanto premesso, con la presente risoluzione si istituisce il seguente codice identificativo:
∙"80” denominato – "Accollante del debito di imposta”.
Il codice identificativo "80” è indicato nell’omonimo campo della sezione "Contribuente” del modello F24, unitamente al codice fiscale dell’accollante che effettua il pagamento del debito d’imposta altrui, da indicare nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”. In proposito, si precisa che:
∙il suddetto codice identificativo "80” deve essere indicato esclusivamente nei modelli F24 presentati dall’accollante tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, ai fini del pagamento dei debiti dell’accollato, pena il rifiuto della delega di pagamento;
∙ai fini del pagamento, l’accollante non può utilizzare in compensazione i propri crediti, pena lo scarto del modello F24;
∙il saldo del modello F24 è addebitato sul conto intestato al codice fiscale dell’accollante;
∙nel caso in cui il pagamento dei debiti d’imposta dell’accollato possa essere effettuato, in tutto o in parte, utilizzando in compensazione i crediti dello stesso accollato, quest’ultimo deve provvedere autonomamente a presentare uno o più modelli F24 nei quali saranno indicati, con le consuete modalità, i propri debiti pagati e crediti compensati.
Le istruzioni di cui alla presente risoluzione si applicano a decorrere dal 12 ottobre
2021.
IL DIRETTORE CENTRALE
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