Risoluzione Agenzia Entrate n. 6/E del 28.01.2021

L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, rubricato "Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente", al comma 3, secondo periodo, prevede che "In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta.".

L'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, prevede che "Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000 euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare.".

L'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21 e successive modificazioni, rubricato "Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati", al comma 3 prevede che "I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'ulteriore detrazione di cui ai commi 1 e 2 ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'ulteriore detrazione di cui ai commi 1 e 2 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.".

Tanto premesso, al fine di tenere distinti i versamenti delle ritenute operate a decorrere dal 2021, ai sensi delle richiamate disposizioni, dopo le operazioni di conguaglio relative all'anno d'imposta precedente, sono istituiti i seguenti codici tributo e si forniscono le relative istruzioni di compilazione.

Modello F24

  • "1066" denominato "Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno";
  • "4934" denominato "Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d'Aosta e versate fuori dalla regione stessa";
  • "4935" denominato "Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d'Aosta e maturate fuori dalla regione stessa".

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati", indicando nei campi denominati "Rateazione/regione/prov./mese rif." e "Anno di riferimento", rispettivamente, il mese per cui si effettua il pagamento della ritenuta e l'anno d'imposta cui si riferisce la ritenuta stessa, nei formati "00MM" e "AAAA".

Modello F24 "enti pubblici" (F24 EP)

  • "103E" denominato "Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno";
  • "193E" denominato "Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d'Aosta e versate fuori dalla regione stessa";
  • "194E" denominato "Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d'Aosta e maturate fuori dalla regione stessa".

In sede di compilazione del modello F24 EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "DETTAGLIO VERSAMENTO", indicando:

  • nel campo "sezione", il valore "F" (Erario);
  • nel campo "codice tributo/causale", il codice tributo;
  • nel campo "riferimento A", il mese per cui si effettua il pagamento della ritenuta, nel formato "00MM";
  • nel campo "riferimento B", l'anno d'imposta cui si riferisce la ritenuta, nel formato "AAAA".



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