RISOLUZIONE N. 62 /E
Roma, 13/11/2023
OGGETTO: Obblighi di monitoraggio fiscale a carico delle imprese di
assicurazione - Articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167
Con l’istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente
QUESITO
L’Associazione istante (di seguito, “Associazione” o “Istante”) chiede
chiarimenti in ordine agli obblighi di monitoraggio fiscale cui sono tenute, ai sensi
dell’articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, tra le altre, le imprese di
assicurazione estere dei rispettivi gruppi operanti in Italia in regime di libera
prestazione di servizi (LPS) in relazione ai contratti di assicurazione sulla vita
stipulati con contraenti italiani.
L’Associazione rappresenta che «l’inserimento delle imprese di
assicurazione estere nell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina del
monitoraggio fiscale consegue alla modifica apportata dall’articolo 1 del D.lgs.90
del 2017 che ha inserito tali soggetti nell’articolo 3, comma 2, lettera u), del D.lgs.
n. 231 del 200 tra quelli tenuti agli adempimenti antiriciclaggio, ai quali fa rinvio
la disciplina del monitoraggio fiscale».
Al riguardo, l’Associazione osserva che nella risposta ad interpello
pubblicata il 21 settembre 2022, n. 463, è stato chiarito che «le compagnie estere
Divisione Contribuenti
______________
Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori
Autonomi ed Enti non Commerciali
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che sono autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di
libera prestazione di servizi (si trattava, nello specifico, di una compagnia di
assicurazione sulla vita avente sede legale e centrale in uno Stato membro,
“stabilita senza succursale”, sul territorio della Repubblica italiana) rientrano
tra i soggetti tenuti al monitoraggio fiscale, a decorrere dal 4 luglio 2017, data di
entrata in vigore del menzionato decreto legislativo n. 90 del 2017, a nulla
rilevando che soltanto nel 2021 l’IVASS abbia stabilito i requisiti dimensionali ed
organizzativi per la loro corretta identificazione nell’ambito della disciplina
antiriciclaggio con effetto dal 1° gennaio 2022», adottando il provvedimento 13
luglio 2021. A parere dell’Associazione, «in sostanza, è stato ritenuto che
l’identificazione delle imprese di assicurazione “stabilite senza succursale”, ai
fini della disciplina del monitoraggio fiscale sia indipendente da eventuali limiti e
condizioni poste dall’IVASS ai fini della normativa antiriciclaggio».
L’Associazione evidenzia che tale risposta supera la prassi precedente
secondo cui l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale previsto dall’articolo
10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, spetta anche alle
compagnie assicurative estere che optano per l’applicazione diretta o tramite
rappresentante fiscale dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600.
Ciò posto, l’Associazione chiede:
1) conferma che gli obblighi di comunicazione previsti dal citato articolo 1 del
decreto legge n. 167 del 1990 non debbano essere effettuati dalle imprese
di assicurazione estere operanti in Italia in regime di LPS che optano per
l’assoggettamento a tassazione sostitutiva dei redditi di capitale ai sensi
dell’articolo 26-ter del d.P.R. n. 600 del 1973;
2) chiarimenti circa il corretto comportamento da adottare da parte delle
compagnie assicurative italiane che intervengono, per il tramite delle
rispettive banche di appoggio (anch’esse residenti in Italia) nel pagamento
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all’estero di capitali assicurativi. Più precisamente, si chiede «di individuare
quali sia l’intermediario tenuto agli obblighi di segnalazione in parola
allorquando una compagnia di assicurazione italiana richieda alla propria
banca italiana di appoggio di effettuare il versamento della prestazione
assicurativa in un conto estero del beneficiario persona fisica (o di altro
soggetto interessato dalla normativa relativa al monitoraggio fiscale), su
richiesta di quest’ultimo»;
3) conferma che, tenuto conto della complessità della materia, non siano
sanzionabili eventuali comportamenti finora adottati dalle imprese di
assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in LPS e dalle
compagnie di assicurazione italiane che, in relazione agli obblighi di
monitoraggio fiscale, si siano conformate alla prassi vigente che sarebbe
stata superata dalla risposta n. 463 del 2022. «In assenza di una siffatta
conclusione», l’Istante chiede «di consentire agli operatori interessati di
avvalersi delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi da 166 a 173,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (“legge di bilancio 2023”)».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Con riferimento al primo quesito, l’Istante ritiene che, ai sensi dell’articolo
10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli obblighi di
comunicazione non sussisterebbero per i trasferimenti relativi ad operazioni
suscettibili di produrre redditi di capitali assoggettati ad imposta sostitutiva
dall’intermediario residente.
A tal fine, l’Associazione richiama vari documenti di prassi in materia e, in
particolare, le circolari 31 dicembre 2003, n. 62/E e 31 ottobre 2012, n. 41/E, nelle
quali, con riferimento alle polizze assicurative, sono stati chiariti i casi di esonero
da parte degli intermediari delle comunicazioni dei trasferimenti transfrontalieri ai
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sensi del suddetto articolo 10.
Pertanto, a parere dell’Istante, nei casi previsti dal citato articolo 10, comma
4, le comunicazioni riguardanti i trasferimenti transfrontalieri di capitali
assicurativi non devono essere effettuate dalle compagnie assicurative estere che
optano per la tassazione sostitutiva dei redditi di capitale, ai sensi dell’articolo
26-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Ciò in quanto, se le assicurazioni
estere optassero per svolgere il ruolo di sostituti di imposta sarebbero di fatto
equiparabili agli intermediari residenti e, in quanto tali, esonerate dall’obbligo di
comunicazione.
L’Associazione osserva che la risposta pubblicata il 21 settembre 2022,
n. 463 «sembra aver modificato (tacitamente), la consolidata prassi emanata
finora. É stato, infatti, affermato che l’assoggettamento ad imposta sostitutiva dei
redditi di capitale da parte di una compagnia di assicurazione estera in regime di
LPS non è sufficiente per l’applicazione dell’esonero dagli obblighi di
monitoraggio ex articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990, in mancanza di un
intermediario residente che monitora i flussi del circuito bancario e finanziario.
Con ciò trascurando, ai fini dell’assolvimento degli obblighi in parola, il rango di
sostituto d’imposta che, invece, l’articolo 26-ter, comma 2, del d.P.R. n. 600 del
1973, espressamente attribuisce alla compagnia estera in parola».
A parere dell’Istante, si tratterebbe di un mutamento dell’orientamento
interpretativo, considerato che l’interpretazione resa nel passato si basava sulla
formulazione dell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 461 del 1997
che, anche all’epoca, si riferiva letteralmente agli intermediari residenti, ma che in
forza di un’interpretazione sistematica della norma, era stata estesa a quelli esteri
in virtù della circostanza oggettiva dell’attribuzione ad essa dei medesimi
adempimenti del sostituto d’imposta residente, seppur dietro esercizio di
un’opzione volontaria (cfr. circolare 31 dicembre 2003, n. 62/E, successivamente
ribadita in più occasioni, tra l’altro, dalla circolare 31 ottobre 2012, n. 41/E).
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Per tali motivazioni, l’Associazione chiede di tenere in debito conto il
legittimo affidamento delle imprese rispetto alle indicazioni a suo tempo impartite
e confermate, e di esplicitare, conseguentemente, che tale nuova impostazione
trova applicazione esclusivamente pro futuro, a partire dalla data di pubblicazione
della risposta alla presente consulenza giuridica.
Con riferimento al secondo quesito, l’Istante ritiene che, qualora siano
coinvolte più istituzioni finanziarie nella medesima transazione, l’obbligo di
comunicazione dei trasferimenti transfrontalieri debba essere assolto dal primo
intermediario coinvolto, ovvero da quello che si trova in una relazione diretta con
il contraente.
Con specifico riferimento alla fattispecie della compagnia di assicurazione
italiana che richieda alla banca italiana di appoggio di effettuare il versamento
della prestazione assicurativa in un conto estero del soggetto beneficiario italiano,
l’Associazione rappresenta che non vi è uniformità di comportamento da parte
delle compagnie, dal momento che alcune di esse non hanno adempiuto a tale
obbligo nella convinzione che il soggetto che svolge il ruolo di intermediario nel
trasferimento all’estero della somma «sia unicamente la banca, in quanto soggetto
che esegue materialmente il trasferimento all’estero a favore del beneficiario».
In sostanza, nei casi in cui il cliente richieda l’accredito sul proprio conto
acceso presso un intermediario estero, gli obblighi di segnalazione dei
trasferimenti sono a carico dell’intermediario residente incaricato dalla compagnia
di assicurazione, con riferimento all’avente diritto alla prestazione.
Tale interpretazione, a parere dell’Istante, sarebbe in linea con l’impianto
della normativa in materia di monitoraggio fiscale in base al quale i trasferimenti
di mezzi di pagamento da comunicare riguardano le operazioni regolate con
bonifico che implicano un effettivo attraversamento del denaro oltre la linea di
confine e i soggetti tenuti a tale obbligo dovrebbero essere soltanto i soggetti che
con il loro intervento effettuano detto trasferimento.
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Conseguentemente, dovrebbe applicarsi la circolare 17 giugno 1994, n.
93/E, secondo cui la rilevazione dell’operazione di trasferimento dovrà essere
effettuata «soltanto dall’intermediario che è intervenuto per primo
nell’operazione di trasferimento verso l’estero e per ultimo nell’operazione di
trasferimento dall’estero» e, in ogni caso, che sia individuato uno solo degli
intermediari che intervengono nell’operazione rilevante ai fini del monitoraggio
fiscale.
Infine, con riferimento al terzo quesito, qualora il comportamento adottato
fosse considerato non corretto, con riferimento agli obblighi riferiti sia alle imprese
di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in LPS, sia alle compagnie
di assicurazione italiane, vista la complessità della materia e la circostanza che gli
intermediari abbiano finora fatto affidamento alla prassi emanata nel passato,
l’Associazione auspica che tale mutamento possa esplicare i suoi effetti soltanto
per il futuro.
In caso contrario, si imporrebbe, a parere dell’Istante, la necessità di
consentire agli operatori interessati di avvalersi delle disposizioni contenute
nell’articolo 1, commi da 166 a 173, della legge di bilancio 2023.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 (rubricato
«Trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori»)
stabilisce che «Gli intermediari bancari e finanziari di cui all’articolo 3, comma
2, gli altri operatori finanziari di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli
operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, lettere i) e i-bis), del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso
movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di
pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono
tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati di cui all’articolo 31, comma
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2, del menzionato decreto relativi alle predette operazioni, effettuate anche in
valuta virtuale ovvero in cripto-attività di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-
sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di importo pari o superiore a 5.000
euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone
fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai
sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Tale disposizione rinvia ad alcuni articoli del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, recante la normativa antiriciclaggio, per l’individuazione
dei soggetti tenuti ai suddetti obblighi di comunicazione (cfr. articolo 3) e per la
definizione dei mezzi di pagamento (cfr. articolo 1, comma 2, lettera s).
Con riferimento ai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del
monitoraggio fiscale, sono state apportate rilevanti modificazioni al decreto
legislativo n. 231 del 2007, dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e,
successivamente, dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125.
In particolare, per quanto di interesse in questa sede, il decreto legislativo
n. 90 del 2017, entrato in vigore il 4 luglio 2017, ha previsto che:
- sono inclusi tra i soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale gli
«intermediari bancari e finanziari di cui all’articolo 3, comma 2» del decreto
legislativo n. 231 del 2007 (cfr. articolo 8, comma 7);
- rientrano tra i predetti “intermediari bancari e finanziari” anche le imprese
di assicurazione «aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato
membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana», per
effetto delle modifiche recate all’articolo 3, comma 2, lettera u), del decreto
legislativo n. 231 del 2007 (cfr. articolo 1, comma 1).
Per quanto concerne l’ambito soggettivo, dunque, a decorrere dal 4 luglio
2017, in base alla legge per il settore delle assicurazioni, sono tenuti agli obblighi
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di monitoraggio fiscale:
- le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che operano nei
rami di cui all’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private,
approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito CAP);
- le succursali insediate di imprese di assicurazione aventi sede legale e
amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
- le imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale
in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica
italiana.
Con riferimento a tali ultimi soggetti, come chiarito dalla risposta n. 463 del
2022, l’identificazione delle imprese di assicurazioni estere “stabilite senza
succursale” in Italia, ai fini della disciplina del monitoraggio fiscale, è
indipendente da eventuali limiti e condizioni poste ai fini dell’antiriciclaggio per
le medesime imprese (contenuti nel provvedimento dell’IVASS del 13 luglio 2021
n. 111 che ha modificato, tra l’altro, il regolamento del 12 febbraio 2019 n. 44).
Al riguardo, per completezza, si fa presente che, indipendentemente dal
possesso dei requisiti dimensionali previsti dall’articolo 4 del citato
provvedimento del 2021, la categoria delle “imprese stabilite senza succursale”
non comprende tutte le imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro
dell’Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo
(SEE), che hanno comunicato all’IVASS di voler svolgere l’attività assicurativa
nei rami Vita in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della
Repubblica ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del CAP.
Infatti, nella nozione di “imprese stabilite senza succursale” rientrano
soltanto quelle imprese che vendono prodotti assicurativi nei rami Vita in regime
di libera prestazione di servizi attraverso una rete di intermediari assicurativi
operanti sul territorio italiano e appartenenti ad una delle categorie di cui agli
articoli 109, comma 2, lettere a), b), c), d), nonché 116-quater o 116-quinquies del
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CAP. Inoltre, rientrano nella categoria degli “intermediari senza succursale” gli
intermediari assicurativi con residenza o sede legale in un altro Stato membro UE
o SEE che distribuiscono sul territorio italiano i medesimi prodotti assicurativi
tramite intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e) del
CAP.
In conclusione, non sembrano rientrare in detta categoria le imprese che
vendono i propri prodotti vita in LPS ad un cliente:
- che sottoscrive direttamente un contratto assicurativo presso la sede
centrale dell’impresa in un altro Stato membro, oppure
- nel caso in cui tali prodotti vengano distribuiti fuori dal territorio italiano
da intermediari assicurativi autorizzati ad operare in Paesi terzi.
Ciò premesso e chiarito circa le modalità operative delle imprese estere in
regime di LPS, si conferma che, ai fini della disciplina del monitoraggio fiscale,
l’individuazione delle imprese di assicurazione estere che operano in Italia in
regime di LPS è indipendente da eventuali limiti e condizioni poste dall’IVASS ai
fini dell’antiriciclaggio.
Per quanto concerne l’ambito oggettivo, le comunicazioni riguardano: i dati
acquisiti in occasione dell’adeguata verifica dell’identità della clientela in
relazione ai trasferimenti da e verso l’estero di mezzi di pagamento come definiti
dall’articolo 1, comma 2, lettera s) del decreto legislativo n. 231 del 2007, ossia il
denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni
a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di
pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative
trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta
di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o
disponibilità finanziarie.
La segnalazione deve essere operata per i trasferimenti, effettuati anche in
valuta virtuale o in cripto-attività, di importo pari o superiore a 5.000 euro, ed è
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limitata alle operazioni eseguite tra, per conto o a favore di persone fisiche, enti
non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate di cui all’articolo
5 del Tuir.
Per quanto di interesse in questa sede, si fa presente che l’obbligo di
comunicazione non si riferisce esclusivamente alle «polizze assicurative
trasferibili» e alle «polizze di pegno», bensì ad ogni movimentazione finalizzata a
disporre il trasferimento di fondi mediante il versamento del premio e/o del
riscatto, totale e/o parziale, delle somme in polizza.
Il concetto richiamato non può considerarsi limitato alle polizze di
assicurazione trasferibili (tali sono da intendersi le polizze all’ordine e al portatore
di cui all’articolo 1889 del c.c., attraverso le quali può essere trasferito il credito
vantato dall’assicurato nei confronti dell'assicuratore) e alle polizze di pegno, in
quanto ai sensi all’articolo 1, comma 2, lettera s), del decreto legislativo n. 231 del
2007 si intende per «mezzi di pagamento (…) ogni altro strumento a disposizione
che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica,
fondi, valori o disponibilità finanziarie».
Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990 stabilisce che i
«dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi
del comma 1 sono trasmessi all’Agenzia delle entrate con modalità e termini
stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, anche a
disposizione della Guardia di finanza con procedure informatiche. Con il
medesimo provvedimento, la trasmissione può essere limitata per specifiche
categorie di operazioni o causali».
La trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate avviene telematicamente,
con cadenza annuale, tramite l’infrastruttura SID - Sistema di Interscambio Dati
secondo le modalità stabilite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate 16 luglio 2015.
Occorre considerare, inoltre, che in alcune fattispecie gli intermediari
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indicati nell’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990 sono esonerati dagli
obblighi di comunicazione in esame.
Il comma 4 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 461 del 1997, infatti,
stabilisce che «Gli obblighi di rilevazione previsti dall’articolo 1 del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227, non si applicano per i trasferimenti da e verso l’estero relativi ad
operazioni effettuate nell’ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli articoli 6
e 7 del presente decreto, relativamente ai quali il contribuente abbia esercitato le
opzioni previste negli articoli stessi, nonché per i trasferimenti dall’estero relativi
ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreché detti redditi
siano stati assoggettati dall’intermediario residente a ritenuta o ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi».
Ne consegue che gli obblighi di monitoraggio fiscale non sussistono
quando:
- i trasferimenti da e verso l’estero sono relativi ad operazioni effettuate
nell’ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo n. 461 del 1997, per i quali il contribuente abbia esercitato le opzioni
previste negli articoli stessi;
- i trasferimenti dall’estero sono relativi ad operazioni suscettibili di
produrre redditi di capitale, qualora detti redditi siano stati assoggettati
dall’intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi.
In sostanza, non sono previsti obblighi di monitoraggio fiscale da parte
degli intermediari quando il soggetto per conto o a favore del quale è eseguito il
trasferimento da e verso l’estero di mezzi di pagamento detiene con il medesimo
intermediario un rapporto di custodia, amministrazione e deposito, e abbia optato
per la tassazione dei redditi diversi di cui alle lettere da c), a c-sexies), secondo il
regime del cd. “risparmio amministrato” (articolo 6 del decreto legislativo n. 461
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del 1997) o del cd. “risparmio gestito” (articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del
1997).
Inoltre, gli obblighi di segnalazione non sussistono anche nell’ipotesi di
trasferimenti dall’estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di
capitale, nel presupposto che tali redditi siano stati assoggettati dall’intermediario
residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
In entrambe le fattispecie l’esonero dalla segnalazione all’Amministrazione
finanziaria è riconosciuto nel presupposto che i trasferimenti transfrontalieri si
riferiscono a flussi fiscalmente rilevanti in quanto redditi assoggettati a tassazione
sostitutiva da parte di un intermediario residente.
Tuttavia, per i trasferimenti da e verso l’estero che avvengono nell’ambito
di uno stabile rapporto con un intermediario residente, in cui il medesimo dovrebbe
applicare la tassazione sui redditi diversi (con il regime del risparmio amministrato
o gestito), a tutela dell’attività di controllo, l’intermediario incaricato della
riscossione dei flussi effettua le comunicazioni nella dichiarazione dei sostituti di
imposta e degli intermediari (modello 770), nel caso in cui la delega ricevuta venga
revocata o quando, alla scadenza, la riscossione della prestazione non sia avvenuta
attraverso il suo intervento, rendendo impossibile il prelievo tributario attraverso
l’intermediario (cfr. circolare n. 41/E del 2012).
Con riferimento ai trasferimenti transfrontalieri relativi ad operazioni che
danno luogo a redditi di capitale, si rileva che ai fini dell’esonero dagli obblighi di
monitoraggio fiscale devono ricorrere le seguenti condizioni:
- il trasferimento deve provenire «dall’estero», ossia deve trattarsi di un
flusso in entrata, relativo ad un’operazione da cui possono derivare redditi di
capitale;
- i redditi di capitale devono aver già scontato una tassazione, in quanto il
legislatore stabilisce l’esonero «sempreché detti redditi siano stati assoggettati
(…) a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi»;
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- la tassazione dei predetti redditi avviene «dall’intermediario residente».
Sulla base del dato normativo del comma 4 dell’articolo 10 del decreto
legislativo n. 461 del 1997, l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale per i
trasferimenti relativi ad operazioni che danno luogo a redditi di capitale è limitato
ai soli trasferimenti dall’estero relativi ad operazioni fiscalmente rilevanti che
siano assoggettate a tassazione da parte di un intermediario residente, mentre non
costituisce condizione di esonero la circostanza che l’intermediario non residente
abbia effettuato la tassazione sul medesimo trasferimento.
Con riferimento ai redditi di capitale di natura assicurativa occorre
evidenziare che in alcuni documenti di prassi risalenti (cfr. circolare 31 dicembre
2003, n. 62/E e circolare 31 ottobre 2012, n. 41/E) è stato precisato che qualora
detti redditi siano stati assoggettati a tassazione sostitutiva su opzione della
compagnia di assicurazione estera non si applicano gli obblighi di rilevazione
previsti dall’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990 per le operazioni di
trasferimento dall’estero delle relative somme. Con tale interpretazione l’esonero
dagli obblighi di monitoraggio fiscale dei flussi provenienti dall’estero sui redditi
di capitale assicurativi è stato esteso, in generale, anche alle compagnie
assicurative estere che optano per la tassazione di tali redditi, sebbene non incluse
nell’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 1 del decreto legge n. 167 del
1990 nel testo vigente ratione temporis alla data di emanazione dei suddetti
documenti di prassi, dovendo le medesime assolvere agli obblighi propri di un
intermediario residente (quali, ad esempio, il versamento dell’imposta sulle riserve
matematiche, di cui al comma 2-quinquies) dell’articolo 1 del decreto legge n. 209
del 2002).
Come già evidenziato, a decorrere dal 4 luglio 2017, è stata puntualizzata
l’individuazione dei soggetti che in ambito assicurativo rientrano espressamente
nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990,
mentre la disposizione di esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale non ha
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subito modifiche.
Conseguentemente, nell’ambito di tale nuovo e complesso contesto
normativo, con la citata risposta n. 463 del 2022, è stato chiarito che l’esonero
dagli obblighi di monitoraggio fiscale per le compagnie di assicurazione estere,
operanti in Italia in LPS, che optano per la tassazione dei redditi di capitale
assicurativi ai sensi dell’articolo 26-ter, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 è
riconosciuto fintantoché nell’operazione transfrontaliera interviene un
intermediario finanziario residente in grado di monitorare (rectius, tracciare) i
flussi in entrata/in uscita al/dal circuito bancario e finanziario italiano.
In sostanza, laddove l’accredito dall’estero di flussi relativi a redditi di
capitale di natura assicurativa avvenga su un conto detenuto presso un
intermediario residente, la compagnia di assicurazione estera che opta per la
tassazione sostitutiva dei predetti redditi è esonerata dalla rilevazione, ai sensi
dell’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990, del trasferimento relativo alle
suddette somme.
Diversamente, laddove l’accredito dei redditi avviene presso il circuito
bancario e finanziario estero, ancorché i redditi di capitale siano assoggettati a
tassazione direttamente dalla compagnia estera, permangono gli ordinari obblighi
di rilevazione previsti dall’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990, nell’ottica
di tutela dell’attività di controllo.
Giova ricordare, tra l’altro, che le imprese di assicurazioni estere sono
tenute a rilevare, in ogni caso, i trasferimenti verso l’estero ai sensi dell’articolo 1
del decreto legge n. 167 del 1990 (quali, ad esempio, il trasferimento di fondi
mediante il versamento del premio delle polizze assicurative), indipendentemente
dalla circostanza che i suddetti flussi siano riferiti ad operazioni fiscalmente
rilevanti.
La normativa è posta a garanzia dei presidi antiriciclaggio, pertanto, gli
intermediari in sede di comunicazione, devono attenersi alle specifiche tecniche
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indicate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 58231 del
24 luglio 2014 e successive integrazioni, con particolare riferimento alle
operazioni, dettagliatamente specificate, ed ai soggetti a cui le operazioni si
riferiscono, ivi compresi i titolari effettivi.
Gli obblighi di monitoraggio fiscale sopra specificati si applicano a
decorrere dal 4 luglio 2017, data a partire dalla quale anche le imprese di
assicurazione estere stabilite senza succursale rientrano espressamente nell’ambito
soggettivo di applicazione dell’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990 per
effetto del rinvio all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007.
Si precisa, infine, che non può costituire motivo di esonero dall’obbligo di
monitoraggio di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990, l’adempimento
della comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari previsto dall’articolo 7,
comma 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 da parte delle medesime
assicurazioni estere, non trattandosi anch’essa di una fattispecie di esonero prevista
nell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 461 del 1997.
Con riferimento al secondo quesito, si osserva che, in generale, ciascun
intermediario bancario e finanziario è tenuto a comunicare i dati relativi alle
operazioni in oggetto, rilevati in applicazione della normativa antiriciclaggio, in
funzione del proprio rapporto con il proprio cliente laddove il trasferimento
transfrontaliero riguardi un soggetto indicato dal medesimo articolo 1 del decreto
legge n. 167 del 1990, ossia una persona fisica, un ente non commerciale e una
società semplice e associazione equiparata di cui all’articolo 5 del Tuir, a
prescindere dall’eventuale intervento di altri intermediari nella medesima
operazione di trasferimento da o verso l’estero.
Qualora il trasferimento transfrontaliero avvenga in presenza di più
intermediari tra quelli individuati dal citato articolo 1, si ritiene che il monitoraggio
fiscale eseguito da uno degli intermediari coinvolti nell’operazione di
trasferimento esoneri dall’adempimento l’altro intermediario, a condizione che
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quest’ultimo possa dare evidenza dell’avvenuta comunicazione da parte
dell’intermediario che ha effettuato il monitoraggio fiscale.
Sul punto, nella risposta pubblicata il 25 novembre 2022, n. 578 è stato
confermato che soggetti diversi dagli intermediari bancari (nel caso specifico si
trattava di società d’intermediazione mobiliare - SIM) sono tenuti anch’essi
all’obbligo di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990, qualora
intervengano nei trasferimenti transfrontalieri per conto di persone fisiche residenti
in Italia in virtù del rapporto di clientela, mentre non si rilevano obblighi di
monitoraggio in capo all’intermediario (nel caso di specie, la “banca di appoggio”)
in quanto il trasferimento è effettuato per conto di un soggetto diverso da quelli
previsti dal citato articolo 1 (nel caso di specie, la SIM). In tale sede si è ritenuto
più appropriato far ricadere l’adempimento sull’intermediario che intrattiene
direttamente il rapporto di clientela con il soggetto interessato dalla disciplina del
monitoraggio fiscale (persona fisica, un ente non commerciale e una società
semplice e associazione equiparata). Ciò, essenzialmente, al fine di evitare
duplicazioni dell’adempimento in esame.
In tale ottica, ai soli fini della normativa relativa al monitoraggio fiscale,
non sussistono preclusioni per riconoscere l’esonero dall’adempimento a favore
dell’intermediario residente che interviene nel mero trasferimento (attraverso il
conto cosiddetto omnibus o di transito detenuto presso lo stesso) o nella sua
esecuzione poiché tale adempimento ricade sul soggetto direttamente coinvolto
nell’operazione.
Per quanto riguarda la richiesta dell’Associazione di ritenere ancora attuale
il chiarimento fornito nella circolare del Ministero delle Finanze 17 giugno 1994,
n. 93 (di commento al “vecchio” «Regolamento recante norme sulle modalità di
comunicazione dei dati all’Anagrafe Tributaria da parte degli intermediari che
effettuano taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori») nella
quale veniva chiarito che «Nel caso in cui in una stessa operazione rilevante ai
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fini del monitoraggio intervengano più intermediari, sia quelli considerati nel
primo comma dell'art. 1 del decreto-legge in oggetto, sia quelli considerati nel
secondo comma dello stesso articolo, la rilevazione dovrà essere effettuata
soltanto dall’intermediario che è intervenuto per primo nell’operazione di
trasferimento verso l’estero e per ultimo nell’operazione di trasferimento
dall’estero» si fa presente quanto segue.
L’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990 pro tempore vigente al
comma 2 prevedeva che «Analoghe evidenze devono essere mantenute da società
finanziarie e fiduciarie e da intermediari, diversi da quelli indicati al comma 1,
che per ragioni professionali effettuano il trasferimento o comunque si
interpongono nella sua esecuzione».
Tale comma 2 è stato abrogato per effetto delle modifiche recate
dall’articolo 9 della legge 6 agosto 2013, n. 97, in vigore dal 4 settembre 2013.
Pertanto, non essendo prevista da tale data la differenziazione tra i soggetti
del comma 1 e quelli del comma 2, tutti i soggetti che si trovano nelle condizioni
di cui all’attuale formulazione del comma 1 del decreto legge n. 167 del 1990 sono
tenuti, in linea di principio, ad effettuare le comunicazioni ivi previste, salvo
quanto sopra precisato.
Con riferimento ai profili sanzionatori evidenziati dall’Associazione si
ricorda che le violazioni degli obblighi di trasmissione previsti dall’articolo 1, sono
sanzionate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 167 del 1990 con
una sanzione pecuniaria amministrativa commisurata all’importo dell’operazione
non segnalata e che, come confermato nella risposta pubblicata il 23 luglio 2019,
n. 299, detta sanzione è definibile tramite l’istituto del ravvedimento operoso di
cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Al riguardo, si fa presente che la valutazione circa l’applicazione e
quantificazione delle sanzioni è rimessa agli uffici cui compete il controllo e
l’eventuale contestazione della violazione.
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* * *
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
LA DIRETTRICE CENTRALE
Firmato digitalmente
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