Risoluzione Agenzia Entrate n. 62/E del 13.11.2023

RISOLUZIONE N. 62 /E



Roma, 13/11/2023




OGGETTO: Obblighi di monitoraggio fiscale a carico delle imprese di
assicurazione - Articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167


Con l’istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

L’Associazione istante (di seguito, “Associazione” o “Istante”) chiede

chiarimenti in ordine agli obblighi di monitoraggio fiscale cui sono tenute, ai sensi

dell’articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, tra le altre, le imprese di

assicurazione estere dei rispettivi gruppi operanti in Italia in regime di libera

prestazione di servizi (LPS) in relazione ai contratti di assicurazione sulla vita

stipulati con contraenti italiani.

L’Associazione rappresenta che «l’inserimento delle imprese di

assicurazione estere nell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina del

monitoraggio fiscale consegue alla modifica apportata dall’articolo 1 del D.lgs.90

del 2017 che ha inserito tali soggetti nell’articolo 3, comma 2, lettera u), del D.lgs.

n. 231 del 200 tra quelli tenuti agli adempimenti antiriciclaggio, ai quali fa rinvio

la disciplina del monitoraggio fiscale».

Al riguardo, l’Associazione osserva che nella risposta ad interpello

pubblicata il 21 settembre 2022, n. 463, è stato chiarito che «le compagnie estere



Divisione Contribuenti
______________

Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori
Autonomi ed Enti non Commerciali

2

che sono autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di

libera prestazione di servizi (si trattava, nello specifico, di una compagnia di

assicurazione sulla vita avente sede legale e centrale in uno Stato membro,

“stabilita senza succursale”, sul territorio della Repubblica italiana) rientrano

tra i soggetti tenuti al monitoraggio fiscale, a decorrere dal 4 luglio 2017, data di

entrata in vigore del menzionato decreto legislativo n. 90 del 2017, a nulla

rilevando che soltanto nel 2021 l’IVASS abbia stabilito i requisiti dimensionali ed

organizzativi per la loro corretta identificazione nell’ambito della disciplina

antiriciclaggio con effetto dal 1° gennaio 2022», adottando il provvedimento 13

luglio 2021. A parere dell’Associazione, «in sostanza, è stato ritenuto che

l’identificazione delle imprese di assicurazione “stabilite senza succursale”, ai

fini della disciplina del monitoraggio fiscale sia indipendente da eventuali limiti e

condizioni poste dall’IVASS ai fini della normativa antiriciclaggio».

L’Associazione evidenzia che tale risposta supera la prassi precedente

secondo cui l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale previsto dall’articolo

10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, spetta anche alle

compagnie assicurative estere che optano per l’applicazione diretta o tramite

rappresentante fiscale dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 600.

Ciò posto, l’Associazione chiede:

1) conferma che gli obblighi di comunicazione previsti dal citato articolo 1 del

decreto legge n. 167 del 1990 non debbano essere effettuati dalle imprese

di assicurazione estere operanti in Italia in regime di LPS che optano per

l’assoggettamento a tassazione sostitutiva dei redditi di capitale ai sensi

dell’articolo 26-ter del d.P.R. n. 600 del 1973;

2) chiarimenti circa il corretto comportamento da adottare da parte delle

compagnie assicurative italiane che intervengono, per il tramite delle

rispettive banche di appoggio (anch’esse residenti in Italia) nel pagamento

3

all’estero di capitali assicurativi. Più precisamente, si chiede «di individuare

quali sia l’intermediario tenuto agli obblighi di segnalazione in parola

allorquando una compagnia di assicurazione italiana richieda alla propria

banca italiana di appoggio di effettuare il versamento della prestazione

assicurativa in un conto estero del beneficiario persona fisica (o di altro

soggetto interessato dalla normativa relativa al monitoraggio fiscale), su

richiesta di quest’ultimo»;

3) conferma che, tenuto conto della complessità della materia, non siano

sanzionabili eventuali comportamenti finora adottati dalle imprese di

assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in LPS e dalle

compagnie di assicurazione italiane che, in relazione agli obblighi di

monitoraggio fiscale, si siano conformate alla prassi vigente che sarebbe

stata superata dalla risposta n. 463 del 2022. «In assenza di una siffatta

conclusione», l’Istante chiede «di consentire agli operatori interessati di

avvalersi delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi da 166 a 173,

della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (“legge di bilancio 2023”)».

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Con riferimento al primo quesito, l’Istante ritiene che, ai sensi dell’articolo

10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli obblighi di

comunicazione non sussisterebbero per i trasferimenti relativi ad operazioni

suscettibili di produrre redditi di capitali assoggettati ad imposta sostitutiva

dall’intermediario residente.

A tal fine, l’Associazione richiama vari documenti di prassi in materia e, in

particolare, le circolari 31 dicembre 2003, n. 62/E e 31 ottobre 2012, n. 41/E, nelle

quali, con riferimento alle polizze assicurative, sono stati chiariti i casi di esonero

da parte degli intermediari delle comunicazioni dei trasferimenti transfrontalieri ai

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sensi del suddetto articolo 10.

Pertanto, a parere dell’Istante, nei casi previsti dal citato articolo 10, comma

4, le comunicazioni riguardanti i trasferimenti transfrontalieri di capitali

assicurativi non devono essere effettuate dalle compagnie assicurative estere che

optano per la tassazione sostitutiva dei redditi di capitale, ai sensi dell’articolo

26-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Ciò in quanto, se le assicurazioni

estere optassero per svolgere il ruolo di sostituti di imposta sarebbero di fatto

equiparabili agli intermediari residenti e, in quanto tali, esonerate dall’obbligo di

comunicazione.

L’Associazione osserva che la risposta pubblicata il 21 settembre 2022,

n. 463 «sembra aver modificato (tacitamente), la consolidata prassi emanata

finora. É stato, infatti, affermato che l’assoggettamento ad imposta sostitutiva dei

redditi di capitale da parte di una compagnia di assicurazione estera in regime di

LPS non è sufficiente per l’applicazione dell’esonero dagli obblighi di

monitoraggio ex articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990, in mancanza di un

intermediario residente che monitora i flussi del circuito bancario e finanziario.

Con ciò trascurando, ai fini dell’assolvimento degli obblighi in parola, il rango di

sostituto d’imposta che, invece, l’articolo 26-ter, comma 2, del d.P.R. n. 600 del

1973, espressamente attribuisce alla compagnia estera in parola».

A parere dell’Istante, si tratterebbe di un mutamento dell’orientamento

interpretativo, considerato che l’interpretazione resa nel passato si basava sulla

formulazione dell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 461 del 1997

che, anche all’epoca, si riferiva letteralmente agli intermediari residenti, ma che in

forza di un’interpretazione sistematica della norma, era stata estesa a quelli esteri

in virtù della circostanza oggettiva dell’attribuzione ad essa dei medesimi

adempimenti del sostituto d’imposta residente, seppur dietro esercizio di

un’opzione volontaria (cfr. circolare 31 dicembre 2003, n. 62/E, successivamente

ribadita in più occasioni, tra l’altro, dalla circolare 31 ottobre 2012, n. 41/E).

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Per tali motivazioni, l’Associazione chiede di tenere in debito conto il

legittimo affidamento delle imprese rispetto alle indicazioni a suo tempo impartite

e confermate, e di esplicitare, conseguentemente, che tale nuova impostazione

trova applicazione esclusivamente pro futuro, a partire dalla data di pubblicazione

della risposta alla presente consulenza giuridica.

Con riferimento al secondo quesito, l’Istante ritiene che, qualora siano

coinvolte più istituzioni finanziarie nella medesima transazione, l’obbligo di

comunicazione dei trasferimenti transfrontalieri debba essere assolto dal primo

intermediario coinvolto, ovvero da quello che si trova in una relazione diretta con

il contraente.

Con specifico riferimento alla fattispecie della compagnia di assicurazione

italiana che richieda alla banca italiana di appoggio di effettuare il versamento

della prestazione assicurativa in un conto estero del soggetto beneficiario italiano,

l’Associazione rappresenta che non vi è uniformità di comportamento da parte

delle compagnie, dal momento che alcune di esse non hanno adempiuto a tale

obbligo nella convinzione che il soggetto che svolge il ruolo di intermediario nel

trasferimento all’estero della somma «sia unicamente la banca, in quanto soggetto

che esegue materialmente il trasferimento all’estero a favore del beneficiario».

In sostanza, nei casi in cui il cliente richieda l’accredito sul proprio conto

acceso presso un intermediario estero, gli obblighi di segnalazione dei

trasferimenti sono a carico dell’intermediario residente incaricato dalla compagnia

di assicurazione, con riferimento all’avente diritto alla prestazione.

Tale interpretazione, a parere dell’Istante, sarebbe in linea con l’impianto

della normativa in materia di monitoraggio fiscale in base al quale i trasferimenti

di mezzi di pagamento da comunicare riguardano le operazioni regolate con

bonifico che implicano un effettivo attraversamento del denaro oltre la linea di

confine e i soggetti tenuti a tale obbligo dovrebbero essere soltanto i soggetti che

con il loro intervento effettuano detto trasferimento.

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Conseguentemente, dovrebbe applicarsi la circolare 17 giugno 1994, n.

93/E, secondo cui la rilevazione dell’operazione di trasferimento dovrà essere

effettuata «soltanto dall’intermediario che è intervenuto per primo

nell’operazione di trasferimento verso l’estero e per ultimo nell’operazione di

trasferimento dall’estero» e, in ogni caso, che sia individuato uno solo degli

intermediari che intervengono nell’operazione rilevante ai fini del monitoraggio

fiscale.

Infine, con riferimento al terzo quesito, qualora il comportamento adottato

fosse considerato non corretto, con riferimento agli obblighi riferiti sia alle imprese

di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in LPS, sia alle compagnie

di assicurazione italiane, vista la complessità della materia e la circostanza che gli

intermediari abbiano finora fatto affidamento alla prassi emanata nel passato,

l’Associazione auspica che tale mutamento possa esplicare i suoi effetti soltanto

per il futuro.

In caso contrario, si imporrebbe, a parere dell’Istante, la necessità di

consentire agli operatori interessati di avvalersi delle disposizioni contenute

nell’articolo 1, commi da 166 a 173, della legge di bilancio 2023.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 (rubricato

«Trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori»)

stabilisce che «Gli intermediari bancari e finanziari di cui all’articolo 3, comma

2, gli altri operatori finanziari di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli

operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, lettere i) e i-bis), del

decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso

movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di

pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono

tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati di cui all’articolo 31, comma

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2, del menzionato decreto relativi alle predette operazioni, effettuate anche in

valuta virtuale ovvero in cripto-attività di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-

sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di importo pari o superiore a 5.000

euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone

fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai

sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Tale disposizione rinvia ad alcuni articoli del decreto legislativo 21

novembre 2007, n. 231, recante la normativa antiriciclaggio, per l’individuazione

dei soggetti tenuti ai suddetti obblighi di comunicazione (cfr. articolo 3) e per la

definizione dei mezzi di pagamento (cfr. articolo 1, comma 2, lettera s).

Con riferimento ai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del

monitoraggio fiscale, sono state apportate rilevanti modificazioni al decreto

legislativo n. 231 del 2007, dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e,

successivamente, dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125.

In particolare, per quanto di interesse in questa sede, il decreto legislativo

n. 90 del 2017, entrato in vigore il 4 luglio 2017, ha previsto che:

- sono inclusi tra i soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale gli

«intermediari bancari e finanziari di cui all’articolo 3, comma 2» del decreto

legislativo n. 231 del 2007 (cfr. articolo 8, comma 7);

- rientrano tra i predetti “intermediari bancari e finanziari” anche le imprese

di assicurazione «aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato

membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana», per

effetto delle modifiche recate all’articolo 3, comma 2, lettera u), del decreto

legislativo n. 231 del 2007 (cfr. articolo 1, comma 1).

Per quanto concerne l’ambito soggettivo, dunque, a decorrere dal 4 luglio

2017, in base alla legge per il settore delle assicurazioni, sono tenuti agli obblighi

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di monitoraggio fiscale:

- le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che operano nei

rami di cui all’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private,

approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito CAP);

- le succursali insediate di imprese di assicurazione aventi sede legale e

amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;

- le imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale

in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica

italiana.

Con riferimento a tali ultimi soggetti, come chiarito dalla risposta n. 463 del

2022, l’identificazione delle imprese di assicurazioni estere “stabilite senza

succursale” in Italia, ai fini della disciplina del monitoraggio fiscale, è

indipendente da eventuali limiti e condizioni poste ai fini dell’antiriciclaggio per

le medesime imprese (contenuti nel provvedimento dell’IVASS del 13 luglio 2021

n. 111 che ha modificato, tra l’altro, il regolamento del 12 febbraio 2019 n. 44).

Al riguardo, per completezza, si fa presente che, indipendentemente dal

possesso dei requisiti dimensionali previsti dall’articolo 4 del citato

provvedimento del 2021, la categoria delle “imprese stabilite senza succursale

non comprende tutte le imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro

dell’Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo

(SEE), che hanno comunicato all’IVASS di voler svolgere l’attività assicurativa

nei rami Vita in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della

Repubblica ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del CAP.

Infatti, nella nozione di “imprese stabilite senza succursale” rientrano

soltanto quelle imprese che vendono prodotti assicurativi nei rami Vita in regime

di libera prestazione di servizi attraverso una rete di intermediari assicurativi

operanti sul territorio italiano e appartenenti ad una delle categorie di cui agli

articoli 109, comma 2, lettere a), b), c), d), nonché 116-quater o 116-quinquies del

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CAP. Inoltre, rientrano nella categoria degli “intermediari senza succursale” gli

intermediari assicurativi con residenza o sede legale in un altro Stato membro UE

o SEE che distribuiscono sul territorio italiano i medesimi prodotti assicurativi

tramite intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e) del

CAP.

In conclusione, non sembrano rientrare in detta categoria le imprese che

vendono i propri prodotti vita in LPS ad un cliente:

- che sottoscrive direttamente un contratto assicurativo presso la sede

centrale dell’impresa in un altro Stato membro, oppure

- nel caso in cui tali prodotti vengano distribuiti fuori dal territorio italiano

da intermediari assicurativi autorizzati ad operare in Paesi terzi.

Ciò premesso e chiarito circa le modalità operative delle imprese estere in

regime di LPS, si conferma che, ai fini della disciplina del monitoraggio fiscale,

l’individuazione delle imprese di assicurazione estere che operano in Italia in

regime di LPS è indipendente da eventuali limiti e condizioni poste dall’IVASS ai

fini dell’antiriciclaggio.

Per quanto concerne l’ambito oggettivo, le comunicazioni riguardano: i dati

acquisiti in occasione dell’adeguata verifica dell’identità della clientela in

relazione ai trasferimenti da e verso l’estero di mezzi di pagamento come definiti

dall’articolo 1, comma 2, lettera s) del decreto legislativo n. 231 del 2007, ossia il

denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni

a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di

pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative

trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta

di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o

disponibilità finanziarie.

La segnalazione deve essere operata per i trasferimenti, effettuati anche in

valuta virtuale o in cripto-attività, di importo pari o superiore a 5.000 euro, ed è

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limitata alle operazioni eseguite tra, per conto o a favore di persone fisiche, enti

non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate di cui all’articolo

5 del Tuir.

Per quanto di interesse in questa sede, si fa presente che l’obbligo di

comunicazione non si riferisce esclusivamente alle «polizze assicurative

trasferibili» e alle «polizze di pegno», bensì ad ogni movimentazione finalizzata a

disporre il trasferimento di fondi mediante il versamento del premio e/o del

riscatto, totale e/o parziale, delle somme in polizza.

Il concetto richiamato non può considerarsi limitato alle polizze di

assicurazione trasferibili (tali sono da intendersi le polizze all’ordine e al portatore

di cui all’articolo 1889 del c.c., attraverso le quali può essere trasferito il credito

vantato dall’assicurato nei confronti dell'assicuratore) e alle polizze di pegno, in

quanto ai sensi all’articolo 1, comma 2, lettera s), del decreto legislativo n. 231 del

2007 si intende per «mezzi di pagamento (…) ogni altro strumento a disposizione

che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica,

fondi, valori o disponibilità finanziarie».

Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990 stabilisce che i

«dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi

del comma 1 sono trasmessi all’Agenzia delle entrate con modalità e termini

stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, anche a

disposizione della Guardia di finanza con procedure informatiche. Con il

medesimo provvedimento, la trasmissione può essere limitata per specifiche

categorie di operazioni o causali».

La trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate avviene telematicamente,

con cadenza annuale, tramite l’infrastruttura SID - Sistema di Interscambio Dati

secondo le modalità stabilite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle

entrate 16 luglio 2015.

Occorre considerare, inoltre, che in alcune fattispecie gli intermediari

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indicati nell’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990 sono esonerati dagli

obblighi di comunicazione in esame.

Il comma 4 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 461 del 1997, infatti,

stabilisce che «Gli obblighi di rilevazione previsti dall’articolo 1 del decreto-legge

28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,

n. 227, non si applicano per i trasferimenti da e verso l’estero relativi ad

operazioni effettuate nell’ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli articoli 6

e 7 del presente decreto, relativamente ai quali il contribuente abbia esercitato le

opzioni previste negli articoli stessi, nonché per i trasferimenti dall’estero relativi

ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreché detti redditi

siano stati assoggettati dall’intermediario residente a ritenuta o ad imposta

sostitutiva delle imposte sui redditi».

Ne consegue che gli obblighi di monitoraggio fiscale non sussistono

quando:

- i trasferimenti da e verso l’estero sono relativi ad operazioni effettuate

nell’ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto

legislativo n. 461 del 1997, per i quali il contribuente abbia esercitato le opzioni

previste negli articoli stessi;

- i trasferimenti dall’estero sono relativi ad operazioni suscettibili di

produrre redditi di capitale, qualora detti redditi siano stati assoggettati

dall’intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui

redditi.

In sostanza, non sono previsti obblighi di monitoraggio fiscale da parte

degli intermediari quando il soggetto per conto o a favore del quale è eseguito il

trasferimento da e verso l’estero di mezzi di pagamento detiene con il medesimo

intermediario un rapporto di custodia, amministrazione e deposito, e abbia optato

per la tassazione dei redditi diversi di cui alle lettere da c), a c-sexies), secondo il

regime del cd. “risparmio amministrato” (articolo 6 del decreto legislativo n. 461

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del 1997) o del cd. “risparmio gestito” (articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del

1997).

Inoltre, gli obblighi di segnalazione non sussistono anche nell’ipotesi di

trasferimenti dall’estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di

capitale, nel presupposto che tali redditi siano stati assoggettati dall’intermediario

residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

In entrambe le fattispecie l’esonero dalla segnalazione all’Amministrazione

finanziaria è riconosciuto nel presupposto che i trasferimenti transfrontalieri si

riferiscono a flussi fiscalmente rilevanti in quanto redditi assoggettati a tassazione

sostitutiva da parte di un intermediario residente.

Tuttavia, per i trasferimenti da e verso l’estero che avvengono nell’ambito

di uno stabile rapporto con un intermediario residente, in cui il medesimo dovrebbe

applicare la tassazione sui redditi diversi (con il regime del risparmio amministrato

o gestito), a tutela dell’attività di controllo, l’intermediario incaricato della

riscossione dei flussi effettua le comunicazioni nella dichiarazione dei sostituti di

imposta e degli intermediari (modello 770), nel caso in cui la delega ricevuta venga

revocata o quando, alla scadenza, la riscossione della prestazione non sia avvenuta

attraverso il suo intervento, rendendo impossibile il prelievo tributario attraverso

l’intermediario (cfr. circolare n. 41/E del 2012).

Con riferimento ai trasferimenti transfrontalieri relativi ad operazioni che

danno luogo a redditi di capitale, si rileva che ai fini dell’esonero dagli obblighi di

monitoraggio fiscale devono ricorrere le seguenti condizioni:

- il trasferimento deve provenire «dall’estero», ossia deve trattarsi di un

flusso in entrata, relativo ad un’operazione da cui possono derivare redditi di

capitale;

- i redditi di capitale devono aver già scontato una tassazione, in quanto il

legislatore stabilisce l’esonero «sempreché detti redditi siano stati assoggettati

(…) a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi»;

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- la tassazione dei predetti redditi avviene «dall’intermediario residente».

Sulla base del dato normativo del comma 4 dell’articolo 10 del decreto

legislativo n. 461 del 1997, l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale per i

trasferimenti relativi ad operazioni che danno luogo a redditi di capitale è limitato

ai soli trasferimenti dall’estero relativi ad operazioni fiscalmente rilevanti che

siano assoggettate a tassazione da parte di un intermediario residente, mentre non

costituisce condizione di esonero la circostanza che l’intermediario non residente

abbia effettuato la tassazione sul medesimo trasferimento.

Con riferimento ai redditi di capitale di natura assicurativa occorre

evidenziare che in alcuni documenti di prassi risalenti (cfr. circolare 31 dicembre

2003, n. 62/E e circolare 31 ottobre 2012, n. 41/E) è stato precisato che qualora

detti redditi siano stati assoggettati a tassazione sostitutiva su opzione della

compagnia di assicurazione estera non si applicano gli obblighi di rilevazione

previsti dall’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990 per le operazioni di

trasferimento dall’estero delle relative somme. Con tale interpretazione l’esonero

dagli obblighi di monitoraggio fiscale dei flussi provenienti dall’estero sui redditi

di capitale assicurativi è stato esteso, in generale, anche alle compagnie

assicurative estere che optano per la tassazione di tali redditi, sebbene non incluse

nell’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 1 del decreto legge n. 167 del

1990 nel testo vigente ratione temporis alla data di emanazione dei suddetti

documenti di prassi, dovendo le medesime assolvere agli obblighi propri di un

intermediario residente (quali, ad esempio, il versamento dell’imposta sulle riserve

matematiche, di cui al comma 2-quinquies) dell’articolo 1 del decreto legge n. 209

del 2002).

Come già evidenziato, a decorrere dal 4 luglio 2017, è stata puntualizzata

l’individuazione dei soggetti che in ambito assicurativo rientrano espressamente

nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990,

mentre la disposizione di esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale non ha

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subito modifiche.

Conseguentemente, nell’ambito di tale nuovo e complesso contesto

normativo, con la citata risposta n. 463 del 2022, è stato chiarito che l’esonero

dagli obblighi di monitoraggio fiscale per le compagnie di assicurazione estere,

operanti in Italia in LPS, che optano per la tassazione dei redditi di capitale

assicurativi ai sensi dell’articolo 26-ter, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 è

riconosciuto fintantoché nell’operazione transfrontaliera interviene un

intermediario finanziario residente in grado di monitorare (rectius, tracciare) i

flussi in entrata/in uscita al/dal circuito bancario e finanziario italiano.

In sostanza, laddove l’accredito dall’estero di flussi relativi a redditi di

capitale di natura assicurativa avvenga su un conto detenuto presso un

intermediario residente, la compagnia di assicurazione estera che opta per la

tassazione sostitutiva dei predetti redditi è esonerata dalla rilevazione, ai sensi

dell’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990, del trasferimento relativo alle

suddette somme.

Diversamente, laddove l’accredito dei redditi avviene presso il circuito

bancario e finanziario estero, ancorché i redditi di capitale siano assoggettati a

tassazione direttamente dalla compagnia estera, permangono gli ordinari obblighi

di rilevazione previsti dall’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990, nell’ottica

di tutela dell’attività di controllo.

Giova ricordare, tra l’altro, che le imprese di assicurazioni estere sono

tenute a rilevare, in ogni caso, i trasferimenti verso l’estero ai sensi dell’articolo 1

del decreto legge n. 167 del 1990 (quali, ad esempio, il trasferimento di fondi

mediante il versamento del premio delle polizze assicurative), indipendentemente

dalla circostanza che i suddetti flussi siano riferiti ad operazioni fiscalmente

rilevanti.

La normativa è posta a garanzia dei presidi antiriciclaggio, pertanto, gli

intermediari in sede di comunicazione, devono attenersi alle specifiche tecniche

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indicate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 58231 del

24 luglio 2014 e successive integrazioni, con particolare riferimento alle

operazioni, dettagliatamente specificate, ed ai soggetti a cui le operazioni si

riferiscono, ivi compresi i titolari effettivi.

Gli obblighi di monitoraggio fiscale sopra specificati si applicano a

decorrere dal 4 luglio 2017, data a partire dalla quale anche le imprese di

assicurazione estere stabilite senza succursale rientrano espressamente nell’ambito

soggettivo di applicazione dell’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990 per

effetto del rinvio all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Si precisa, infine, che non può costituire motivo di esonero dall’obbligo di

monitoraggio di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990, l’adempimento

della comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari previsto dall’articolo 7,

comma 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 da parte delle medesime

assicurazioni estere, non trattandosi anch’essa di una fattispecie di esonero prevista

nell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 461 del 1997.

Con riferimento al secondo quesito, si osserva che, in generale, ciascun

intermediario bancario e finanziario è tenuto a comunicare i dati relativi alle

operazioni in oggetto, rilevati in applicazione della normativa antiriciclaggio, in

funzione del proprio rapporto con il proprio cliente laddove il trasferimento

transfrontaliero riguardi un soggetto indicato dal medesimo articolo 1 del decreto

legge n. 167 del 1990, ossia una persona fisica, un ente non commerciale e una

società semplice e associazione equiparata di cui all’articolo 5 del Tuir, a

prescindere dall’eventuale intervento di altri intermediari nella medesima

operazione di trasferimento da o verso l’estero.

Qualora il trasferimento transfrontaliero avvenga in presenza di più

intermediari tra quelli individuati dal citato articolo 1, si ritiene che il monitoraggio

fiscale eseguito da uno degli intermediari coinvolti nell’operazione di

trasferimento esoneri dall’adempimento l’altro intermediario, a condizione che

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quest’ultimo possa dare evidenza dell’avvenuta comunicazione da parte

dell’intermediario che ha effettuato il monitoraggio fiscale.

Sul punto, nella risposta pubblicata il 25 novembre 2022, n. 578 è stato

confermato che soggetti diversi dagli intermediari bancari (nel caso specifico si

trattava di società d’intermediazione mobiliare - SIM) sono tenuti anch’essi

all’obbligo di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990, qualora

intervengano nei trasferimenti transfrontalieri per conto di persone fisiche residenti

in Italia in virtù del rapporto di clientela, mentre non si rilevano obblighi di

monitoraggio in capo all’intermediario (nel caso di specie, la “banca di appoggio”)

in quanto il trasferimento è effettuato per conto di un soggetto diverso da quelli

previsti dal citato articolo 1 (nel caso di specie, la SIM). In tale sede si è ritenuto

più appropriato far ricadere l’adempimento sull’intermediario che intrattiene

direttamente il rapporto di clientela con il soggetto interessato dalla disciplina del

monitoraggio fiscale (persona fisica, un ente non commerciale e una società

semplice e associazione equiparata). Ciò, essenzialmente, al fine di evitare

duplicazioni dell’adempimento in esame.

In tale ottica, ai soli fini della normativa relativa al monitoraggio fiscale,

non sussistono preclusioni per riconoscere l’esonero dall’adempimento a favore

dell’intermediario residente che interviene nel mero trasferimento (attraverso il

conto cosiddetto omnibus o di transito detenuto presso lo stesso) o nella sua

esecuzione poiché tale adempimento ricade sul soggetto direttamente coinvolto

nell’operazione.

Per quanto riguarda la richiesta dell’Associazione di ritenere ancora attuale

il chiarimento fornito nella circolare del Ministero delle Finanze 17 giugno 1994,

n. 93 (di commento al “vecchio” «Regolamento recante norme sulle modalità di

comunicazione dei dati all’Anagrafe Tributaria da parte degli intermediari che

effettuano taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori») nella

quale veniva chiarito che «Nel caso in cui in una stessa operazione rilevante ai

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fini del monitoraggio intervengano più intermediari, sia quelli considerati nel

primo comma dell'art. 1 del decreto-legge in oggetto, sia quelli considerati nel

secondo comma dello stesso articolo, la rilevazione dovrà essere effettuata

soltanto dall’intermediario che è intervenuto per primo nell’operazione di

trasferimento verso l’estero e per ultimo nell’operazione di trasferimento

dall’estero» si fa presente quanto segue.

L’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990 pro tempore vigente al

comma 2 prevedeva che «Analoghe evidenze devono essere mantenute da società

finanziarie e fiduciarie e da intermediari, diversi da quelli indicati al comma 1,

che per ragioni professionali effettuano il trasferimento o comunque si

interpongono nella sua esecuzione».

Tale comma 2 è stato abrogato per effetto delle modifiche recate

dall’articolo 9 della legge 6 agosto 2013, n. 97, in vigore dal 4 settembre 2013.

Pertanto, non essendo prevista da tale data la differenziazione tra i soggetti

del comma 1 e quelli del comma 2, tutti i soggetti che si trovano nelle condizioni

di cui all’attuale formulazione del comma 1 del decreto legge n. 167 del 1990 sono

tenuti, in linea di principio, ad effettuare le comunicazioni ivi previste, salvo

quanto sopra precisato.

Con riferimento ai profili sanzionatori evidenziati dall’Associazione si

ricorda che le violazioni degli obblighi di trasmissione previsti dall’articolo 1, sono

sanzionate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 167 del 1990 con

una sanzione pecuniaria amministrativa commisurata all’importo dell’operazione

non segnalata e che, come confermato nella risposta pubblicata il 23 luglio 2019,

n. 299, detta sanzione è definibile tramite l’istituto del ravvedimento operoso di

cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Al riguardo, si fa presente che la valutazione circa l’applicazione e

quantificazione delle sanzioni è rimessa agli uffici cui compete il controllo e

l’eventuale contestazione della violazione.

18

* * *

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi

enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle

Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

LA DIRETTRICE CENTRALE
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