Risoluzione Agenzia Entrate n. 67/E del 20.12.2024

RISOLUZIONE N. 67

Roma, 20 dicembre 2024

OGGETTO: Aggiornamento catastale ai sensi dell’art. 7-quinquies del decreto-
legge 9 agosto 2024, n. 113 (Irrilevanza catastale degli allestimenti
mobili in strutture ricettive all’aperto).

2

INDICE

1 PREMESSA ...................................................................................................................... 3

2 NOVITÀ INTRODOTTE DALL’ART. 7-QUINQUIES del d.L. n.113/2024 ................. 3

3 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’AGGIORNAMENTO CATASTALE .................. 6

3

1 PREMESSA

L’art. 7-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 1131 (di seguito solo “articolo 7-

quinquies”), ha introdotto innovazioni nella disciplina catastale inerente alle strutture ricettive

all’aperto2.

Con la presente risoluzione sono illustrate le disposizioni legislative introdotte, i conseguenti

obblighi dichiarativi in capo ai titolari di diritti reali delle unità immobiliari interessate nonché le

modalità di compilazione delle previste dichiarazioni di aggiornamento catastale.

2 NOVITÀ INTRODOTTE DALL’ART. 7-QUINQUIES DEL D.L. N.113/2024

? Irrilevanza catastale delle case mobili all’interno delle strutture ricettive all’aperto3

Il comma 1 dell’articolo 7-quinquies dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli

allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle

strutture ricettive all’aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e

sono pertanto esclusi dalla stima diretta di cui all’articolo 30 del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, per la determinazione della rendita


1 Convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.
2 Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento
e mercato del turismo):
“1. […] sono strutture ricettive all'aperto:
a) i villaggi turistici;
b) i campeggi;
c) i campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche;
d) i parchi di vacanza.
2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree
recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in allestimenti minimi, in prevalenza sprovvisti di propri mezzi
mobili di pernottamento.
3. I villaggi turistici possono anche disporre di piazzole di campeggio attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti
provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
4. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate
destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. In
alternativa alla dizione di campeggio può essere usata quella di camping.
5. I campeggi possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o
maxicaravan, autocaravan o camper, e di unità abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di propri
mezzi mobili di pernottamento.
6. I campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche sono aree di ricezione all'aperto gestite da imprenditori agricoli ai
sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo.
7. Sono parchi di vacanza i campeggi, a gestione unitaria, in cui è praticato l'affitto della piazzola ad un unico equipaggio
per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.
[…]”.

3 Le disposizioni di cui all’art. 7-quinquies non si applicano agli allestimenti mobili non ubicati nelle strutture ricettive
all’aperto.

4

catastale”.

Dunque, all’interno delle unità immobiliari che rappresentano strutture ricettive all’aperto4,

non rivestono rilevanza catastale gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di

rotazione in funzione, tra i quali, oltre a roulotte, camper, caravan e simili5, sono da annoverare anche

le cosiddette “case mobili” (o “mobile home”).

L’irrilevanza delle case mobili prevista dal richiamato comma 1 riguarda la rappresentazione

nella mappa catastale, la rappresentazione nella planimetria catastale e l’inclusione nella stima della

rendita catastale dell’unità immobiliare destinata a struttura ricettiva all’aperto in cui sono collocate.

Tale disposizione legislativa ha espresso carattere innovativo della disciplina catastale e non

assume valenza di interpretazione autentica. Pertanto, resta ferma la rilevanza ai fini della

rappresentazione e del censimento catastale di dette case mobili per il periodo precedente alla data

del 1° gennaio 20256.

? Incremento del valore catastale delle aree attrezzate e non attrezzate all’interno delle

strutture ricettive

Il comma 2 dell’articolo 7-quinquies dispone che “A decorrere dalla medesima data di cui al

comma 1, nella stima diretta della rendita catastale delle strutture ricettive all’aperto il valore delle

aree attrezzate per gli allestimenti di cui al comma 1 e di quelle non attrezzate destinate al

pernottamento degli ospiti è aumentato rispettivamente nella misura dell’85 per cento e del 55 per

cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari”.

L’ambito di applicazione del suddetto comma 2 comprende tutte le aree destinate al

pernottamento degli ospiti situate all’interno delle strutture ricettive all’aperto. Tali aree vengono

distinte in:

a) aree attrezzate in modo da essere idonee per ospitare gli allestimenti mobili di

pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione;

b) aree non appositamente attrezzate per ospitare gli allestimenti mobili di pernottamento

dotati di meccanismi di rotazione in funzione e altre aree non attrezzate destinate al


4 Le disposizioni dell’articolo 7-quinquies non sono comunque applicabili per unità immobiliari a destinazione ordinaria,
atteso l’esplicito riferimento all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142
(Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano).
5 Che rappresentano generalmente “veicoli” e che, quindi, ordinariamente non assumono rilevanza catastale, a prescindere
dalle disposizioni legislative in esame.
6 Cfr. anche quanto indicato nella nota a piè di pagina n. 16.

5

pernottamento.

Con riferimento alle aree di cui al punto a), il richiamato comma 2 non opera alcuna differenza

tra aree attrezzate per le case mobili e aree attrezzate per gli altri tipi di allestimenti mobili di

pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione (roulotte, camper, caravan ecc.).

Di conseguenza, nella stima della rendita catastale delle unità immobiliari destinate a strutture

ricettive all’aperto, il valore di mercato ordinariamente attribuito, secondo i principi dell’estimo

catastale, alle aree attrezzate - di cui al punto a) - idonee per ospitare qualunque allestimento mobile

di pernottamento dotato di meccanismi di rotazione in funzione deve essere incrementato di una

percentuale pari all’85%.

Con riferimento, invece, alle aree di cui al punto b), che riguarda le restanti aree destinate al

pernottamento, il medesimo comma 2 prevede che il valore di mercato ordinariamente attribuito

debba essere incrementato di una percentuale pari al 55%.

Anche le disposizioni di cui al citato comma 2 hanno espressamente carattere innovativo, a

decorrere dal 1° gennaio 2025.

? Obblighi dichiarativi specifici per l’aggiornamento catastale e regime sanzionatorio

Il comma 3 dell’articolo 7-quinquies dispone che “Gli intestatari catastali delle strutture di

cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2025, presentano, entro il 15 giugno 2025, atti di

aggiornamento geometrico ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, per

l’aggiornamento della mappa catastale, nonché atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di

cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’aggiornamento del Catasto dei

fabbricati, in coerenza con quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo. Si applicano le

sanzioni previste per le violazioni dell’articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249”.

In altri termini, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed il 15 giugno 2025, gli intestatari

catastali di unità immobiliari destinate a strutture ricettive all’aperto all’interno delle quali sono

ubicate una o più delle seguenti componenti immobiliari:

• case mobili,

• aree destinate al pernottamento degli ospiti attrezzate per gli allestimenti mobili di

pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione (roulotte, camper, caravan,

case mobili ecc.),

6

• aree destinate al pernottamento degli ospiti non appositamente attrezzate per gli

allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione e/o

altre aree destinate al pernottamento degli ospiti non attrezzate,

sono tenuti a presentare le necessarie dichiarazioni di aggiornamento del Catasto Terreni e del Catasto

Fabbricati, al fine di adeguare gli atti e gli elaborati catastali alle disposizioni di cui al comma 1 e/o

di cui al comma 2.

Inoltre, nei casi di mancato adempimento nei termini indicati, il comma 4 del medesimo

articolo 7-quinquies dispone che “L’Agenzia delle entrate, qualora rilevi la mancata presentazione

degli atti di aggiornamento di cui al comma 3, attiva il procedimento di cui all’articolo 1, comma

277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” 7.

? Ulteriori disposizioni legislative

Ulteriori disposizioni sulla materia in esame sono riportate dai commi seguenti dell’articolo

7-quinquies. In particolare:

- il comma 5 prevede che “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le

eventuali ulteriori fonti informative necessarie per le attività di monitoraggio”;

- il comma 6 dispone che “Limitatamente all’anno di imposizione 2025, in deroga

all’articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di

aggiornamento di cui al presente articolo, presentati entro il 15 giugno 2025, le rendite

catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025”;

- il comma 7 statuisce che “Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

3 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’AGGIORNAMENTO CATASTALE

A fini dell’aggiornamento catastale di cui all’articolo 7-quinquies, si considerano “aree

attrezzate per gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione


7 “Fatto salvo quanto previsto dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli uffici provinciali
dell'Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei
soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro
il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell'Agenzia del territorio
provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti
inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311”
.

7

(eventualmente anche articolate in distinte piazzole) le aree idonee per il posizionamento di roulotte,

camper, caravan, case mobili e simili, al cui servizio sono installate le apposite attrezzature8, quali, a

titolo esemplificativo, sistemi per l’allaccio alla rete elettrica, per lo scarico delle acque reflue e per

l’adduzione di acqua potabile.

Dette aree possono essere caratterizzate anche dalla presenza di sistemazioni del suolo,

pavimentazioni, percorsi di viabilità carrabile e pedonale ed altri spazi aperti ad uso comune,

recinzioni perimetrali, sistemi per l’accesso controllato, impianti di illuminazione e di

videosorveglianza, ecc.9

L’aggiornamento catastale, ai sensi del comma 3 dell’articolo 7-quinquies sopra citato, delle

strutture ricettive all’aperto già censite è effettuato mediante la presentazione di appositi atti di

aggiornamento geometrico Pre.Geo. (Pretrattamento Geometrico) e dichiarazioni di variazione

Do.C.Fa. (Documento Catasto Fabbricati).

Ai fini dell’aggiornamento della mappa catastale, gli intestatari delle strutture ricettive

all’aperto devono presentare un atto di aggiornamento geometrico Pre.Geo. (Tipo mappale per

variazione), con il quale si provvede all’eliminazione, nella rappresentazione cartografica catastale,

delle geometrie relative agli allestimenti mobili di cui al comma 1 dell’articolo 7-quinques10.

Con specifico riferimento agli atti di aggiornamento geometrico Pre.Geo. (Tipo mappale)

presentati ai sensi del comma 3 dell’articolo 7-quinquies, si precisa che l’identificativo (ossia, il

numero) di particella oggetto di aggiornamento deve essere confermato anche quando, a seguito della

eliminazione dalla rappresentazione cartografica catastale delle geometrie relative agli allestimenti

mobili in argomento (tipicamente, case mobili), la particella risulti priva di fabbricati11. In tale

evenienza, la conferma di identificativo della particella dovrà essere espressamente motivata dal


8 Anche quando tali attrezzature non sono installate presso le singole piazzole ma sono al servizio comune di più piazzole
e, dunque, al servizio di una parte o dell’intera area attrezzata.
9 Per le eventuali altre costruzioni (strutture per bar, servizi igienici, tettoie ecc.) presenti nelle strutture ricettive all’aperto,
non contemplate dall’articolo 7-quinquies, continuano pertanto ad applicarsi le pertinenti disposizioni normative e di
prassi vigenti in materia di aggiornamento del Catasto Terreni e del Catasto Fabbricati (rappresentazione nella mappa
catastale, rappresentazione nelle planimetrie catastali e valorizzazione a fini della stima della rendita catastale delle unità
immobiliari in cui sono ubicate).
10 Nel caso in cui la rappresentazione cartografica catastale della struttura ricettiva all’aperto sia priva delle geometrie di
tutti gli allestimenti mobili ivi ubicati, la presentazione dell’atto geometrico di aggiornamento (Tipo mappale) non è
richiesta.
11 Resta comunque inalterata la prassi ordinaria di conferma del numero di particella nel caso in cui sulla stessa, a seguito
dell’aggiornamento, permanga almeno un fabbricato.

8

tecnico redattore dell’atto nella Relazione tecnica libera12-13.

Ai fini dell’aggiornamento del Catasto Fabbricati, gli intestatari catastali delle unità

immobiliari interessate devono presentare una dichiarazione di variazione per ciascuna unità

immobiliare censita negli atti catastali, indicando le seguenti informazioni:

? Tipo Mappale: riportare i riferimenti del tipo mappale quando la

variazione abbia richiesto anche l’aggiornamento

propedeutico della mappa catastale

? Causale: Altre: VARIAZIONE DL 113/2024

? Numero di unità in variazione: 1 (a destinazione speciale)

? Tipo di operazione: V - Variazione

Con riferimento alla rappresentazione planimetrica dell’unità immobiliare, nella planimetria

devono essere rappresentate con linea tratteggiata sia le aree attrezzate per gli allestimenti mobili di

pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, sia le altre aree destinate al

pernottamento non specificatamente attrezzate a tale scopo, distinguendo le prime dalle seconde e, se

del caso, le aree aventi caratteristiche e dotazioni rilevanti sotto il profilo catastale tra loro diverse.

Non è necessaria l’indicazione della sagoma delle case mobili né la perimetrazione delle singole

piazzole in cui si articolano le aree.

Per quanto concerne la determinazione della rendita catastale dell’unità immobiliare14, per

ciascuna area attrezzata/non attrezzata presente nella struttura ricettiva occorre riportare

separatamente nella stima:

• il valore di mercato ordinariamente attribuito, determinato secondo i principi dell’estimo

catastale,


12 Il tecnico redattore dichiarerà in Relazione che “Si conferma il numero di particella in conformità alle previsioni di cui
alla Risoluzione n. 67 del 20 dicembre 2024
” (o altra formulazione di analogo tenore, purché sia espressamente richiamata
la risoluzione in argomento).
13 Gli atti geometrici di aggiornamento in cui, ricorrendo la casistica sopra richiamata, il tecnico redattore conferma il
numero di particella ma, al contempo, non ne fornica motivazione espressa nella Relazione tecnica libera, sono da
considerarsi non conformi alle disposizioni di prassi in materia e pertanto inidonei all’approvazione. Laddove registrati
in banca dati in modalità automatica, saranno pertanto oggetto di annullamento d’ufficio.
14 Per le unità immobiliari a destinazione speciale e particolare (censite o da censire nelle categorie catastali dei gruppi D
ed E), la stima della rendita catastale deve essere redatta secondo le modalità stabilite della circolare dell’Agenzia del
Territorio n. 6 del 30 novembre 2012, indicata dall’art. 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quale
interpretazione autentica dell’articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652. Inoltre, sul tema, occorre fare
riferimento anche alle disposizioni di cui all’all’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, a decorrere
dal 1° gennaio 2016, ridefinisce le componenti immobiliari da prendere in considerazione nella stima diretta.

9

• il valore corrispondente all’incremento percentuale stabilito dalla norma, indicando tale

voce di valore/di costo come:

o “Incr. 85 DL113/2024” (contrazione della locuzione Incremento 85% valore aree

attrezzate DL 113/2024 per tenere conto delle dimensioni del campo

nell’applicativo informatico);

o “Incr. 55 DL113/2024” (contrazione della locuzione Incremento 55% valore aree

attrezzate DL 113/2024).

Tale incremento deve essere applicato all’intero valore delle aree attrezzate e delle aree non

attrezzate, compreso il valore del suolo, delle sistemazioni e delle dotazioni rilevanti sotto il profilo

catastale. Dunque, se tale valore è costituito, nella stima, da più voci (ad esempio, afferenti ciascuna

al lotto, alle costruzioni, alle sistemazioni e/o agli altri elementi strutturalmente connessi, a cui

possono essere esplicitamente connesse le pertinenti spese tecniche, oneri concessori, di

urbanizzazione e finanziari e profitto del promotore), l’incremento deve essere esplicitato

separatamente per ciascuna di esse, evidenziando opportunamente il riferimento alla voce di

pertinenza.

Considerato il carattere innovativo delle disposizioni in esame, resta fermo che:

• le dichiarazioni di variazione diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 7-quinquies

relative a strutture ricettive all’aperto già censite,

• le dichiarazioni di accatastamento di strutture ricettive anche preesistenti e mai

censite,

il cui termine obbligatorio per la presentazione in catasto scada prima della data del 1° gennaio 2025,

devono essere redatte applicando gli ordinari criteri di censimento e di stima vigenti precedentemente

a tale data15. Solo successivamente si dovrà procedere all’adeguamento ai sensi dell’art. 7-quinquies,

secondo le modalità sopra descritte16.

Infine, eventuali mutazioni nello stato riguardanti unità immobiliari destinate a strutture

ricettive all’aperto già censite, intervenute a partire dal 1° gennaio 2025, per le quali sussiste l’obbligo


15 Anche se presentate in catasto dopo il 1° gennaio 2025.
16 Eventuali dichiarazioni di variazione, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 7-quinquies, di strutture ricettive
all’aperto già censite o eventuali dichiarazioni di accatastamento di strutture ricettive, con data di ultimazione lavori
compresa tra il 2 ed il 31 dicembre 2024, se presentate nel corso del 2024 devono essere redatte applicando gli ordinari
criteri di censimento e di stima vigenti, per il Catasto Fabbricati, precedentemente al 1° gennaio 2025, potendosi escludere
solo la rappresentazione nella mappa catastale delle geometrie di ogni allestimento mobile ivi presente; successivamente
si dovrà procedere all’aggiornamento catastale ai sensi dell’art. 7-quinquies. Diversamente, se presentate nel corso del
2025, devono essere redatte in conformità alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7-quinquies.

10

di aggiornamento del Catasto Fabbricati17, devono essere dichiarate in catasto, secondo le ordinarie

modalità, con atto di aggiornamento geometrico Pre.Geo. (quando richiesto) e con dichiarazione

Do.C.Fa. separata da quella prevista dal comma 3 dell’art. 7-quinquies e, comunque, non prima di

aver provveduto all’aggiornamento dell’unità immobiliare ai sensi di detto comma18-19.


IL DIRETTORE CENTRALE

firmato digitalmente


17 Cfr. artt. 17 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652.
18 Al fine di conseguire la registrazione negli atti catastali dei dati di classamento e rendita nella corretta sequenza storica.
19 Nei casi in cui, per l’unità immobiliare destinata a struttura ricettiva per cui si presenta una dichiarazione di variazione
conseguente ad una ordinaria mutazione nello stato, non sussista l’obbligo di aggiornamento catastale ai sensi del comma
3 dell’art. 7-quinquies (per l’assenza, nella struttura ricettiva, sia di case mobili sia di aree attrezzate e non attrezzate per
il pernottamento), nel Do.C.Fa. deve essere specificata tale circostanza.

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS