RISOLUZIONE N. 77/E
9+
Roma, 22 dicembre 2023
OGGETTO: Consulenza Giuridica - Operazioni fondiarie operate attraverso
l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) -
Articolo 2, comma 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194 e articolo 13, commi 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193
Con l’istanza di consulenza giuridica in oggetto, è stato esposto il
seguente
QUESITO
La Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità
immobiliare (di seguito “Direzione istante”) rappresenta alcune questioni
concernenti l’interpretazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 4-bis
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 e 13, commi 4-quater e 4-quinquies
del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, in relazione ad atti di trasferimento di
terreni agricoli che coinvolgono l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo
Alimentare (di seguito “ISMEA”).
La prima questione sottoposta riguarda l’ambito applicativo dell’articolo
13, comma 4-quater, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, ai sensi del quale
«la vendita dei terreni da parte dell’ISMEA è effettuata tramite procedura
competitiva ad evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una
Direzione Centrale Persone Fisiche,
Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali
2
manifestazione di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico, anche
mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio
2016, n. 154, ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura,
tramite trattativa privata. In caso di aggiudicazione da parte di giovani
imprenditori agricoli è consentito il pagamento rateale del prezzo, apponendo
ipoteca legale, ai sensi dell'articolo 2817 del codice civile. L'Istituto utilizza le
risorse derivanti dalle vendite di cui al presente comma esclusivamente per
interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli».
Al riguardo, la Direzione istante chiede di conoscere il trattamento fiscale
applicabile alla iscrizione di ipoteca legale prevista dalla norma in caso di
pagamento rateale del prezzo e, in particolare, se alla stessa sia applicabile o
meno il trattamento previsto dall’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n.194, per le «operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto
di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)», e, in particolare,
l’imposta ipotecaria nella misura fissa.
Sul punto, si fa presente che alcuni notai ritengono che, sulla base del
combinato disposto delle menzionate disposizioni, le agevolazioni previste
dall’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009 troverebbero
applicazione non solo nei confronti degli atti di trasferimento di terreni agricoli
di proprietà di ISMEA, ma anche nei confronti delle garanzie ipotecarie previste
dall’articolo 13, comma 4-quater del decreto legge n. 193 del 2016.
Tale interpretazione sarebbe suffragata dal riferimento al termine
«operazioni fondiarie» contenuto nel citato articolo 2, con il quale dovrebbe
intendersi non solo il trasferimento dei terreni da ISMEA in favore degli
imprenditori agricoli, ma anche le garanzie ipotecarie iscritte in occasione ed in
forza di tali trasferimenti. In particolare, in tale situazione, la vendita dilazionata
garantita ai sensi dell’articolo 13, comma 4-quater, secondo periodo, del decreto-
legge n. 193 del 2016, costituirebbe un “unicum” inscindibile con l’operazione
fondiaria operata attraverso ISMEA e di conseguenza il regime agevolato previsto
per l’operazione si estenderebbe anche alla ipoteca legale iscritta a garanzia del
3
pagamento rateale del prezzo. Diversamente, sarebbe vanificato il regime
agevolativo che consente all’ISMEA di perseguire le proprie finalità istituzionali
con il favor per le operazioni fondiarie.
La seconda questione interpretativa prospettata verte sul successivo
comma 4-quinquies del richiamato articolo 13 ai sensi del quale «le iscrizioni o
trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di proprietà di ISMEA in favore dei
creditori del compratore ai sensi dell’articolo 1523 del codice civile sono da
considerarsi nulle e sono cancellate dalla competente conservatoria dei registri
immobiliari su semplice richiesta dell’Istituto e senza oneri per lo stesso».
Al riguardo, la Direzione istante evidenzia che tale norma si fonda sul
presupposto della nullità delle iscrizioni e trascrizioni eseguite in pregiudizio di
ISMEA contro l’acquirente con patto di riservato dominio che non abbia pagato
tutte le rate di prezzo e che sono sorti dubbi interpretativi in relazione al
trattamento tributario della richiamata formalità di cancellazione.
In particolare, la Direzione chiede di conoscere se l’espressione “senza
oneri” debba intendersi nel senso che le formalità sono esenti da qualsiasi tributo
ovvero nel senso che solo per ISMEA non sussiste alcun onere tributario, ma che
le spese debbano fare carico ad altri.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
Con riferimento alla prima questione rappresentata, la Direzione osserva
che, in via generale, l’iscrizione di ipoteca legale andrebbe effettuata in base al
regime previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 e
della relativa Tariffa allegata, con applicazione di una imposta pari al 2 per cento
dell’ammontare del credito garantito.
In particolare, la Direzione fa presente che la garanzia prevista dal
richiamato articolo 13, comma 4-quater (iscrizione di ipoteca legale) si aggiunge
nel solo caso tassativo di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli
ai quali viene consentito il pagamento rateale del prezzo; in tale ipotesi di
iscrizione di ipoteca legale, non si rinviene alcuna previsione esentativa o
4
agevolativa espressa, come invece avviene per gli onorari notarili, ridotti alla
metà dall’articolo 2, comma 4bis del decreto legge n. 194 del 2009. A ciò si
aggiunga che tale ultima disposizione nel prevedere l’agevolazione in parola non
poteva riferirsi ad una fattispecie introdotta solo successivamente, nel 2016.
La Direzione ritiene, pertanto, che l’agevolazione prevista dall’articolo 2
comma 4-bis del decreto-legge n. 194 del 2009 sia limitata agli atti di
trasferimento dei terreni di proprietà dell’ISMEA e non si estenda anche
all’iscrizione di ipoteca legale che venga effettuata in occasione di tali
trasferimenti, non potendosi ricomprendere tale operazione nella dizione
“operazioni fondiarie” utilizzata nella stessa norma.
Con riferimento al secondo quesito, la Direzione ritiene che l’espressione
“senza oneri” sia stata utilizzata dal legislatore in senso “atecnico” come
equivalente di “esenzione da qualsiasi tributo”.
PARERE DELLA DIREZIONE CENTRALE
In via preliminare, si rileva che, come più volte ribadito dalla Corte di
Cassazione, le norme agevolative di carattere fiscale rientrano tra quelle di
carattere eccezionale che richiedono un’esegesi ispirata al criterio di stretta
interpretazione e non ammettono interpretazione analogica o estensiva, con la
conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre
l’ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione
normativa (cfr. ex multis, Corte di Cassazione, ordinanze 16 maggio 2019, n.
13145, 21 giugno 2017, n. 15407; sentenza 7 febbraio 2013, n. 2925, 7 maggio
2008, n. 11106).
Ciò posto, con riferimento al primo quesito, si osserva che l’articolo 2,
comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dispone che «Al fine di
assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti
di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati
5
agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di
coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa
gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate
attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono
soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta
catastale nella misura dell’1 per cento. […].
I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano
trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni
ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente».
Per completezza, si fa presente che l’articolo 1, comma 907, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 ha previsto che «Le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 […] sono applicabili
anche a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, purché già proprietari di
terreni agricoli e conviventi, di soggetti aventi i requisiti di cui al medesimo
articolo 2, comma 4-bis».
Il comma 110 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge
di bilancio), inoltre, ha introdotto al predetto articolo 2 il comma 4-ter del
seguente tenore «Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano anche agli
atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati
agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di
persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell’atto di
trasferimento di volere conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi,
l’iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i
coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali».
Tanto premesso, con l’articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154 è stata
istituita presso l’ISMEA la “Banca delle terre agricole”, con «l’obiettivo di
costituire un inventario completo della domanda e dell’offerta dei terreni e delle
aziende agricoli, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono
dell’attività produttiva e di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e
dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali,
6
strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità e condizioni di
cessione e di acquisto degli stessi […]» (cfr. comma 2).
In seguito, il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, all’articolo 13, contenente,
tra l’altro, disposizioni «in materia di contratti dell’ISMEA», ha stabilito che:
«4-quater. La vendita dei terreni da parte dell’ISMEA è effettuata tramite
procedura competitiva ad evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato
una manifestazione di interesse all’acquisto a seguito di avviso pubblico, anche
mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio
2016, n. 154, ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura,
tramite trattativa privata. In caso di aggiudicazione da parte di giovani
imprenditori agricoli è consentito il pagamento rateale del prezzo, apponendo
ipoteca legale, ai sensi dell’articolo 2817 del codice civile. L’Istituto utilizza le
risorse derivanti dalle vendite di cui al presente comma esclusivamente per
interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli».
Tale disposizione ha previsto, in via generale, una modalità di vendita dei
terreni che si rendono disponibili, da parte dell’ISMEA, tramite una procedura
competitiva ad evidenza pubblica che prevede un avviso pubblico di vendita, la
manifestazione di interesse all’acquisto da parte dei soggetti interessati e la
successiva aggiudicazione.
A tal fine, gli utenti interessati all’acquisto possono accedere
gratuitamente alla “Banca delle terre agricole” e, in tal modo, prendere visione
delle schede tecniche con la descrizione dei terreni in vendita ed inviare la
propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura competitiva ad
evidenza pubblica di cui al richiamato articolo 13, comma 4-quater (secondo
quanto chiarito nel documento pubblicato sul sito istituzionale dell’ISMEA,
denominato “Criteri per la vendita dei terreni nell’ambito della ‘Banca delle
terre agricole’”).
Nella specifica ipotesi in cui l’aggiudicazione avvenga a favore di giovani
imprenditori agricoli, questi ultimi possono provvedere al pagamento integrale
7
del prezzo oppure chiedere una rateizzazione.
In questo secondo caso, la norma prevede l’apposizione di ipoteca legale
ai sensi dell’articolo 2817 del codice civile, secondo cui «Hanno ipoteca legale:
1) l’alienante sopra gli immobili alienati per l’adempimento degli obblighi che
derivano dall’atto di alienazione; […]». Si tratta, dunque, di una ipoteca prevista
dalla legge a favore a chi vende un immobile, sopra l’immobile venduto, a
garanzia dell’adempimento degli obblighi che derivano dalla vendita stessa.
La norma in argomento, pur successiva alle disposizioni agevolative di cui
al richiamato articolo 2, comma 4-bis, non introduce alcuna previsione di
carattere fiscale in relazione alla predetta iscrizione di ipoteca.
In sostanza, l’articolo 13, comma 4-quater, nelle ipotesi di vendita da
parte di ISMEA di terreni a giovani imprenditori agricoli con atti che producono
un immediato effetto traslativo, prevede una norma di favore per questi ultimi,
accordando la possibilità di effettuare il pagamento mediante rateizzazione del
prezzo, garantendo nel contempo i diritti dell’ente venditore.
In altri termini, la garanzia rappresentata dall’ipoteca legale è stata
introdotta dal legislatore con finalità di tutela di ISMEA, nella veste di venditore
del terreno, a fronte dell’eventuale omesso versamento delle rate da parte
dell’acquirente giovane imprenditore, nell’ipotesi in cui il terreno non viene
venduto dalla medesima con le modalità della vendita a rate con riserva della
proprietà.
In tale ultimo caso, infatti, ai sensi dell’articolo 1523 del codice civile,
ISMEA risulta garantita in quanto il trasferimento della proprietà del terreno in
capo al soggetto acquirente non avviene fino al pagamento dell’ultima rata del
prezzo. Ai sensi di tale disposizione, infatti, «Nella vendita a rate con riserva
della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento
dell’ultima rata di prezzo».
Per quanto specificamente concerne l’istituto dell’ipoteca legale, si
richiamano le indicazioni contenute nella circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014,
in materia di tassazione degli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari.
8
Tale circolare, nell’esaminare l’istituto di cui all’articolo 2817 del codice
civile evidenzia «come l’iscrizione di ipoteca legale in favore dell’alienante non
denoti un legame di consequenzialità diretta con il trasferimento immobiliare in
sé considerato, ma, piuttosto, si ricollega, in un rapporto di diretta conseguenza,
alla obbligazione derivante dall’atto di alienazione e non ancora adempiuta da
parte dell’acquirente a garanzia del cui esatto adempimento tale iscrizione è
stata espressamente preposta dal legislatore». In tale senso, nella citata
circolare si esclude che la formalità di iscrizione di ipoteca legale dell’alienante
«possa considerarsi quale “formalità direttamente conseguente” all’atto di
trasferimento […] risultando non necessariamente ed univocamente collegata
alla sussistenza di un evento traslativo, bensì immediatamente conseguente alla
sussistenza di una obbligazione da adempiere».
Ciò posto, si ritiene di condividere la posizione della Direzione istante
secondo cui la garanzia rappresentata dall’ipoteca legale di cui all’articolo 2817
del codice civile non sembra potersi considerare un “unicum” con l’operazione
fondiaria ai fini dell’applicazione del trattamento di favore previsto per l’imposta
ipotecaria sul trasferimento del terreno. In particolare, si condivide l’assunto
secondo cui «l’agevolazione prevista dall’articolo 2 della legge n. 25/2010 sia
limitata agli atti di trasferimento dei terreni di proprietà dell’ISMEA e non si
estenda anche all’iscrizione di ipoteca legale che venga effettuata in occasione
di tali trasferimenti, non potendosi ricomprendere tale operazione nella generica
dizione “operazioni fondiarie” utilizzata nella medesima norma».
L’ipoteca legale ex articolo 2817 del codice civile, piuttosto, si configura
quale atto “autonomo”, caratterizzato da una propria causa, previsto dalla legge a
tutela di un soggetto diverso dall’acquirente.
In conclusione, sulla base di quanto precede, si ritiene che l’iscrizione di
ipoteca legale ai sensi dell’articolo 2817 del codice civile, a garanzia del
pagamento rateale del prezzo dovuto per l’aggiudicazione dei terreni da parte di
giovani imprenditori, sia soggetta all’imposta ipotecaria ai sensi dell’articolo 1
del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, «commisurata all’ammontare del
9
credito garantito, comprensivo di interessi e accessori» e nella misura
proporzionale del 2 per cento, in base al combinato disposto dell’articolo 3 del
medesimo d.lgs. e dell’articolo 6 della Tariffa allegata.
Con riferimento al secondo quesito, l’articolo 13, comma 4-quinquies del
decreto legge n. 193 del 2016, prevede che «Le iscrizioni o trascrizioni
pregiudizievoli sui terreni di proprietà dell’ISMEA in favore dei creditori del
compratore ai sensi dell’articolo 1523 del codice civile sono da considerarsi
nulle e sono cancellate dalla competente conservatoria dei registri immobiliari
su semplice richiesta dell’Istituto e senza oneri per lo stesso».
Con tale disposizione, il legislatore ha inteso preservare ISMEA dalle
conseguenze dei gravami che dovessero intervenire in favore dei creditori del
compratore che ha acquistato con le modalità di cui all’articolo 1523 del codice
civile, ossia mediante vendita a rate con riserva della proprietà, stabilendo “ex
lege” la declaratoria di nullità per le iscrizioni e le trascrizioni pregiudizievoli e
la cancellazione da parte della competente conservatoria dei registri immobiliari
su semplice richiesta da parte dell’ente.
Al riguardo, si ritiene che la locuzione «senza oneri per lo stesso»
contenuta nella norma in esame debba intendersi di carattere generale, volta ad
esentare da tributi la formalità di cancellazione delle iscrizioni o trascrizioni
pregiudizievoli a semplice richiesta di ISMEA.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(Firmato digitalmente)
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi