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Risoluzione Agenzia Entrate n. 77/E del 22.12.2023

RISOLUZIONE N. 77/E

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Roma, 22 dicembre 2023




OGGETTO: Consulenza Giuridica - Operazioni fondiarie operate attraverso
l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) -
Articolo 2, comma 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194 e articolo 13, commi 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193

Con l’istanza di consulenza giuridica in oggetto, è stato esposto il

seguente

QUESITO

La Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità

immobiliare (di seguito “Direzione istante”) rappresenta alcune questioni

concernenti l’interpretazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 4-bis

del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 e 13, commi 4-quater e 4-quinquies

del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, in relazione ad atti di trasferimento di

terreni agricoli che coinvolgono l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo

Alimentare (di seguito “ISMEA”).

La prima questione sottoposta riguarda l’ambito applicativo dell’articolo

13, comma 4-quater, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, ai sensi del quale

«la vendita dei terreni da parte dell’ISMEA è effettuata tramite procedura

competitiva ad evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una



Direzione Centrale Persone Fisiche,
Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali

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manifestazione di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico, anche

mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio

2016, n. 154, ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura,

tramite trattativa privata. In caso di aggiudicazione da parte di giovani

imprenditori agricoli è consentito il pagamento rateale del prezzo, apponendo

ipoteca legale, ai sensi dell'articolo 2817 del codice civile. L'Istituto utilizza le

risorse derivanti dalle vendite di cui al presente comma esclusivamente per

interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli».

Al riguardo, la Direzione istante chiede di conoscere il trattamento fiscale

applicabile alla iscrizione di ipoteca legale prevista dalla norma in caso di

pagamento rateale del prezzo e, in particolare, se alla stessa sia applicabile o

meno il trattamento previsto dall’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30

dicembre 2009, n.194, per le «operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto

di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)», e, in particolare,

l’imposta ipotecaria nella misura fissa.

Sul punto, si fa presente che alcuni notai ritengono che, sulla base del

combinato disposto delle menzionate disposizioni, le agevolazioni previste

dall’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009 troverebbero

applicazione non solo nei confronti degli atti di trasferimento di terreni agricoli

di proprietà di ISMEA, ma anche nei confronti delle garanzie ipotecarie previste

dall’articolo 13, comma 4-quater del decreto legge n. 193 del 2016.

Tale interpretazione sarebbe suffragata dal riferimento al termine

«operazioni fondiarie» contenuto nel citato articolo 2, con il quale dovrebbe

intendersi non solo il trasferimento dei terreni da ISMEA in favore degli

imprenditori agricoli, ma anche le garanzie ipotecarie iscritte in occasione ed in

forza di tali trasferimenti. In particolare, in tale situazione, la vendita dilazionata

garantita ai sensi dell’articolo 13, comma 4-quater, secondo periodo, del decreto-

legge n. 193 del 2016, costituirebbe un “unicum” inscindibile con l’operazione

fondiaria operata attraverso ISMEA e di conseguenza il regime agevolato previsto

per l’operazione si estenderebbe anche alla ipoteca legale iscritta a garanzia del

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pagamento rateale del prezzo. Diversamente, sarebbe vanificato il regime

agevolativo che consente all’ISMEA di perseguire le proprie finalità istituzionali

con il favor per le operazioni fondiarie.

La seconda questione interpretativa prospettata verte sul successivo

comma 4-quinquies del richiamato articolo 13 ai sensi del quale «le iscrizioni o

trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di proprietà di ISMEA in favore dei

creditori del compratore ai sensi dell’articolo 1523 del codice civile sono da

considerarsi nulle e sono cancellate dalla competente conservatoria dei registri

immobiliari su semplice richiesta dell’Istituto e senza oneri per lo stesso».

Al riguardo, la Direzione istante evidenzia che tale norma si fonda sul

presupposto della nullità delle iscrizioni e trascrizioni eseguite in pregiudizio di

ISMEA contro l’acquirente con patto di riservato dominio che non abbia pagato

tutte le rate di prezzo e che sono sorti dubbi interpretativi in relazione al

trattamento tributario della richiamata formalità di cancellazione.

In particolare, la Direzione chiede di conoscere se l’espressione “senza

oneri” debba intendersi nel senso che le formalità sono esenti da qualsiasi tributo

ovvero nel senso che solo per ISMEA non sussiste alcun onere tributario, ma che

le spese debbano fare carico ad altri.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

Con riferimento alla prima questione rappresentata, la Direzione osserva

che, in via generale, l’iscrizione di ipoteca legale andrebbe effettuata in base al

regime previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 e

della relativa Tariffa allegata, con applicazione di una imposta pari al 2 per cento

dell’ammontare del credito garantito.

In particolare, la Direzione fa presente che la garanzia prevista dal

richiamato articolo 13, comma 4-quater (iscrizione di ipoteca legale) si aggiunge

nel solo caso tassativo di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli

ai quali viene consentito il pagamento rateale del prezzo; in tale ipotesi di

iscrizione di ipoteca legale, non si rinviene alcuna previsione esentativa o

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agevolativa espressa, come invece avviene per gli onorari notarili, ridotti alla

metà dall’articolo 2, comma 4bis del decreto legge n. 194 del 2009. A ciò si

aggiunga che tale ultima disposizione nel prevedere l’agevolazione in parola non

poteva riferirsi ad una fattispecie introdotta solo successivamente, nel 2016.

La Direzione ritiene, pertanto, che l’agevolazione prevista dall’articolo 2

comma 4-bis del decreto-legge n. 194 del 2009 sia limitata agli atti di

trasferimento dei terreni di proprietà dell’ISMEA e non si estenda anche

all’iscrizione di ipoteca legale che venga effettuata in occasione di tali

trasferimenti, non potendosi ricomprendere tale operazione nella dizione

operazioni fondiarie” utilizzata nella stessa norma.

Con riferimento al secondo quesito, la Direzione ritiene che l’espressione

senza oneri” sia stata utilizzata dal legislatore in senso “atecnico” come

equivalente di “esenzione da qualsiasi tributo”.

PARERE DELLA DIREZIONE CENTRALE

In via preliminare, si rileva che, come più volte ribadito dalla Corte di

Cassazione, le norme agevolative di carattere fiscale rientrano tra quelle di

carattere eccezionale che richiedono un’esegesi ispirata al criterio di stretta

interpretazione e non ammettono interpretazione analogica o estensiva, con la

conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre

l’ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione

normativa (cfr. ex multis, Corte di Cassazione, ordinanze 16 maggio 2019, n.

13145, 21 giugno 2017, n. 15407; sentenza 7 febbraio 2013, n. 2925, 7 maggio

2008, n. 11106).

Ciò posto, con riferimento al primo quesito, si osserva che l’articolo 2,

comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con

modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dispone che «Al fine di

assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti

di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati

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agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di

coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa

gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate

attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono

soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta

catastale nella misura dell’1 per cento. […].

I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano

trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni

ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente».

Per completezza, si fa presente che l’articolo 1, comma 907, della legge 28

dicembre 2015, n. 208 ha previsto che «Le disposizioni di cui all'articolo 2,

comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 […] sono applicabili

anche a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, purché già proprietari di

terreni agricoli e conviventi, di soggetti aventi i requisiti di cui al medesimo

articolo 2, comma 4-bis».

Il comma 110 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge

di bilancio), inoltre, ha introdotto al predetto articolo 2 il comma 4-ter del

seguente tenore «Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano anche agli

atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati

agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di

persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell’atto di

trasferimento di volere conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi,

l’iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i

coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali».

Tanto premesso, con l’articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154 è stata

istituita presso l’ISMEA la “Banca delle terre agricole”, con «l’obiettivo di

costituire un inventario completo della domanda e dell’offerta dei terreni e delle

aziende agricoli, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono

dell’attività produttiva e di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e

dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali,

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strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità e condizioni di

cessione e di acquisto degli stessi […]» (cfr. comma 2).

In seguito, il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, all’articolo 13, contenente,

tra l’altro, disposizioni «in materia di contratti dell’ISMEA», ha stabilito che:

«4-quater. La vendita dei terreni da parte dell’ISMEA è effettuata tramite

procedura competitiva ad evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato

una manifestazione di interesse all’acquisto a seguito di avviso pubblico, anche

mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio

2016, n. 154, ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura,

tramite trattativa privata. In caso di aggiudicazione da parte di giovani

imprenditori agricoli è consentito il pagamento rateale del prezzo, apponendo

ipoteca legale, ai sensi dell’articolo 2817 del codice civile. L’Istituto utilizza le

risorse derivanti dalle vendite di cui al presente comma esclusivamente per

interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli».

Tale disposizione ha previsto, in via generale, una modalità di vendita dei

terreni che si rendono disponibili, da parte dell’ISMEA, tramite una procedura

competitiva ad evidenza pubblica che prevede un avviso pubblico di vendita, la

manifestazione di interesse all’acquisto da parte dei soggetti interessati e la

successiva aggiudicazione.

A tal fine, gli utenti interessati all’acquisto possono accedere

gratuitamente alla “Banca delle terre agricole” e, in tal modo, prendere visione

delle schede tecniche con la descrizione dei terreni in vendita ed inviare la

propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura competitiva ad

evidenza pubblica di cui al richiamato articolo 13, comma 4-quater (secondo

quanto chiarito nel documento pubblicato sul sito istituzionale dell’ISMEA,

denominato “Criteri per la vendita dei terreni nell’ambito della ‘Banca delle

terre agricole’”).

Nella specifica ipotesi in cui l’aggiudicazione avvenga a favore di giovani

imprenditori agricoli, questi ultimi possono provvedere al pagamento integrale

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del prezzo oppure chiedere una rateizzazione.

In questo secondo caso, la norma prevede l’apposizione di ipoteca legale

ai sensi dell’articolo 2817 del codice civile, secondo cui «Hanno ipoteca legale:

1) l’alienante sopra gli immobili alienati per l’adempimento degli obblighi che

derivano dall’atto di alienazione; […]». Si tratta, dunque, di una ipoteca prevista

dalla legge a favore a chi vende un immobile, sopra l’immobile venduto, a

garanzia dell’adempimento degli obblighi che derivano dalla vendita stessa.

La norma in argomento, pur successiva alle disposizioni agevolative di cui

al richiamato articolo 2, comma 4-bis, non introduce alcuna previsione di

carattere fiscale in relazione alla predetta iscrizione di ipoteca.

In sostanza, l’articolo 13, comma 4-quater, nelle ipotesi di vendita da

parte di ISMEA di terreni a giovani imprenditori agricoli con atti che producono

un immediato effetto traslativo, prevede una norma di favore per questi ultimi,

accordando la possibilità di effettuare il pagamento mediante rateizzazione del

prezzo, garantendo nel contempo i diritti dell’ente venditore.

In altri termini, la garanzia rappresentata dall’ipoteca legale è stata

introdotta dal legislatore con finalità di tutela di ISMEA, nella veste di venditore

del terreno, a fronte dell’eventuale omesso versamento delle rate da parte

dell’acquirente giovane imprenditore, nell’ipotesi in cui il terreno non viene

venduto dalla medesima con le modalità della vendita a rate con riserva della

proprietà.

In tale ultimo caso, infatti, ai sensi dell’articolo 1523 del codice civile,

ISMEA risulta garantita in quanto il trasferimento della proprietà del terreno in

capo al soggetto acquirente non avviene fino al pagamento dell’ultima rata del

prezzo. Ai sensi di tale disposizione, infatti, «Nella vendita a rate con riserva

della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento

dell’ultima rata di prezzo».

Per quanto specificamente concerne l’istituto dell’ipoteca legale, si

richiamano le indicazioni contenute nella circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014,

in materia di tassazione degli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari.

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Tale circolare, nell’esaminare l’istituto di cui all’articolo 2817 del codice

civile evidenzia «come l’iscrizione di ipoteca legale in favore dell’alienante non

denoti un legame di consequenzialità diretta con il trasferimento immobiliare in

sé considerato, ma, piuttosto, si ricollega, in un rapporto di diretta conseguenza,

alla obbligazione derivante dall’atto di alienazione e non ancora adempiuta da

parte dell’acquirente a garanzia del cui esatto adempimento tale iscrizione è

stata espressamente preposta dal legislatore». In tale senso, nella citata

circolare si esclude che la formalità di iscrizione di ipoteca legale dell’alienante

«possa considerarsi quale “formalità direttamente conseguente” all’atto di

trasferimento […] risultando non necessariamente ed univocamente collegata

alla sussistenza di un evento traslativo, bensì immediatamente conseguente alla

sussistenza di una obbligazione da adempiere».

Ciò posto, si ritiene di condividere la posizione della Direzione istante

secondo cui la garanzia rappresentata dall’ipoteca legale di cui all’articolo 2817

del codice civile non sembra potersi considerare un “unicum” con l’operazione

fondiaria ai fini dell’applicazione del trattamento di favore previsto per l’imposta

ipotecaria sul trasferimento del terreno. In particolare, si condivide l’assunto

secondo cui «l’agevolazione prevista dall’articolo 2 della legge n. 25/2010 sia

limitata agli atti di trasferimento dei terreni di proprietà dell’ISMEA e non si

estenda anche all’iscrizione di ipoteca legale che venga effettuata in occasione

di tali trasferimenti, non potendosi ricomprendere tale operazione nella generica

dizione “operazioni fondiarie” utilizzata nella medesima norma».

L’ipoteca legale ex articolo 2817 del codice civile, piuttosto, si configura

quale atto “autonomo”, caratterizzato da una propria causa, previsto dalla legge a

tutela di un soggetto diverso dall’acquirente.

In conclusione, sulla base di quanto precede, si ritiene che l’iscrizione di

ipoteca legale ai sensi dell’articolo 2817 del codice civile, a garanzia del

pagamento rateale del prezzo dovuto per l’aggiudicazione dei terreni da parte di

giovani imprenditori, sia soggetta all’imposta ipotecaria ai sensi dell’articolo 1

del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, «commisurata all’ammontare del

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credito garantito, comprensivo di interessi e accessori» e nella misura

proporzionale del 2 per cento, in base al combinato disposto dell’articolo 3 del

medesimo d.lgs. e dell’articolo 6 della Tariffa allegata.

Con riferimento al secondo quesito, l’articolo 13, comma 4-quinquies del

decreto legge n. 193 del 2016, prevede che «Le iscrizioni o trascrizioni

pregiudizievoli sui terreni di proprietà dell’ISMEA in favore dei creditori del

compratore ai sensi dell’articolo 1523 del codice civile sono da considerarsi

nulle e sono cancellate dalla competente conservatoria dei registri immobiliari

su semplice richiesta dell’Istituto e senza oneri per lo stesso».

Con tale disposizione, il legislatore ha inteso preservare ISMEA dalle

conseguenze dei gravami che dovessero intervenire in favore dei creditori del

compratore che ha acquistato con le modalità di cui all’articolo 1523 del codice

civile, ossia mediante vendita a rate con riserva della proprietà, stabilendo “ex

lege” la declaratoria di nullità per le iscrizioni e le trascrizioni pregiudizievoli e

la cancellazione da parte della competente conservatoria dei registri immobiliari

su semplice richiesta da parte dell’ente.

Al riguardo, si ritiene che la locuzione «senza oneri per lo stesso»

contenuta nella norma in esame debba intendersi di carattere generale, volta ad

esentare da tributi la formalità di cancellazione delle iscrizioni o trascrizioni

pregiudizievoli a semplice richiesta di ISMEA.

***

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni

fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni

provinciali e dagli Uffici dipendenti.


LA DIRETTRICE CENTRALE

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