Istanza di interpello - Articolo 11 del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Deduzione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo - ALFA S.r.l.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 82 del 16.06.2006
La Direzione regionale ..... ha trasmesso un'istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dalla società ALFA S.p.A (di seguito Società), concernente l'applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla deduzione dal valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dei costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del richiamato decreto legislativo n. 446.
Quesito
La società ALFA S.p.A (di seguito Società), nell'ambito della propria attività di ricerca nel campo della progettazione di apparati elettronici, produce e vende "servizi di ricerca e sviluppo", cedendo, esclusivamente alla propria holding giapponese, la proprietà ed il diritto di utilizzo dei progetti realizzati.
Chiede, pertanto, di sapere se, in relazione alla propria attività, consistente unicamente in ricerca e sviluppo, "senza nessuna successiva fase produttiva", possa fruire della sopra richiamata deduzione per costi del personale addetto alla ricerca e sviluppo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società ritiene di poter fruire della deduzione in parola, essendo la stessa prevista in favore di chi svolge oggettivamente un'attività di ricerca e sviluppo e non risultando condizione necessaria alla deduzione "l'utilizzo per propri fini produttivi dei risultati dell'attività stessa.".
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997 stabilisce, tra l'altro, che nella determinazione della base imponibile "sono ammessi in deduzione...per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo".
In sostanza, i soggetti indicati nelle lettere da a) ad e) dell'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto possono portare in deduzione nella determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini dell'IRAP, tra l'altro, i "costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo".
Con riferimento a tale disposizione agevolativa, introdotta dall'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria per il 2005), la circolare n. 13 del 5 aprile 2005 ha precisato che la deduzione in questione spetta in relazione a tutti i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca, sia di base che applicata
In particolare, per quanto attiene al quesito posto nella presente istanza di interpello, la scrivente ritiene, conformemente a quanto sostenuto dalla società istante, che la disposizione agevolativa in commento trovi applicazione anche nei confronti dei soggetti che svolgono esclusivamente attività di ricerca, a nulla rilevando la circostanza che i progetti risultanti dall'attività di ricerca svolta siano oggetto di cessione ad altro soggetto.
Come rilevato dall'istante, infatti, la norma in esame non subordina il riconoscimento dell'agevolazione alla circostanza che il risultato dell'attività di ricerca venga utilizzato direttamente dall'impresa per fini produttivi.
La disposizione in commento, tesa ad agevolare il settore della ricerca, individua i soggetti per i quali è possibile beneficiare della deduzione nei lavoratori addetti alla ricerca e sviluppo a prescindere dal settore di attività in cui opera il datore di lavoro destinatario dell'agevolazione.
Da ciò può concludersi che la fruizione dell'agevolazione in questione sia consentita alla sola condizione che siano effettivamente sostenuti i costi relativi al personale addetto alla ricerca e sviluppo, anche se la ricerca stessa costituisce proprio l'oggetto dell'attività tipica dell'impresa.
Come precisato nella circolare n. 13/E del 5 aprile 2005, la citata deduzione è concessa a fronte dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi i costi per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo.
La stessa circolare, inoltre, nel precisare che la deduzione può essere operata con riferimento ai costi sostenuti tanto per il personale addetto alla ricerca di base quanto per quello addetto alla ricerca applicata e sviluppo, ha interpretato la disposizione contenuta nell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 nel senso di dare rilevanza, ai fini della deduzione dal valore della produzione, a tutta l'attività di ricerca effettuata avvalendosi delle competenze, delle conoscenze scientifiche e delle professionalità del "personale addetto alla ricerca e sviluppo".
Resta inteso, ovviamente, che la deduzione spetterà unicamente con riferimento ai costi sostenuti dall'impresa per il personale "direttamente" impiegato nell'attività di ricerca, non potendosi riconoscere tale beneficio anche per il personale che - ancorché utilizzato da un'impresa che svolge esclusivamente attività di ricerca - sia effettivamente impiegato in mansioni relative a differenti funzioni aziendali (quali, ad esempio, amministrazione, finanza, logistica...).
Per i lavoratori che operano sia nell'ambito dell'attività di ricerca che in altri settori aziendali, infine, la deduzione potrà essere operata solo in relazione alle spese che, sulla base di oggettivi criteri di ripartizione, risultino riferibili alle competenze espletate da tali lavoratori nell'ambito della ricerca e sviluppo.
Si ricorda, inoltre, che, per esplicita previsione normativa, la deduzione spetta a condizione che i costi di ricerca e sviluppo risultino da un'attestazione di effettività "rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale".
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza presentata alla Direzione regionale ...., viene resa dalla scrivente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo del DM 26 aprile 2001, n. 209.
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