Risoluzione Agenzia Entrate n. 83 del 27.09.2019

Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'articolo 18-quater del decretolegge 9 febbraio 2017, n. 8, e del credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali (ZES), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91

L'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e successivamente modificato dall'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha esteso alle imprese localizzate nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni.

Inoltre, l'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ha stabilito che le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nelle zone economiche speciali (ZES), possono usufruire di alcune tipologie di agevolazioni, ivi compreso il sopra citato credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

In proposito, il comma 2 dell'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017 e il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017, prevedono che alle suddette agevolazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208 del 2015. Pertanto:

- i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia;

- il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento, senza l'applicazione del limite di cui all'articolo 1, comma 53,della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019 sono state definite le modalità per la presentazione della comunicazione per la fruizione dei suddetti crediti d'imposta.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

? "6905" denominato "Credito d'imposta investimenti sisma centro Italia - articolo 18-quater, comma 1, decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8";

? "6906" denominato "Credito d'imposta investimenti ZES - articolo 5, comma 2, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91".

Si precisa che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono indicati nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di sostenimento dei costi, nel formato "AAAA".

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