Il Fondo istante chiede di conoscere il regime fiscale applicabile alle prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale ai soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28 aprile 1993 (c.d. "vecchi iscritti?), con particolare riferimento ai rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000.
Il quesito origina da un recente pronunciamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ? sentenza n. 13642 del 22 giugno 2011 ? nel quale ? stato precisato che le prestazioni di previdenza complementare a capitalizzazione individuale erogate in forma di capitale in favore dei "vecchi iscritti?, per la parte riferibile ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000, sono tassate con l?aliquota applicabile al trattamento di fine rapporto (TFR), limitatamente alla sorte capitale, e con la ritenuta a titolo di imposta del 12,50 per cento, per quanto concerne i rendimenti finanziari.
Tale orientamento si pone in contrasto con quanto affermato dall?Agenzia delle entrate in svariati documenti di prassi (cfr., per tutti, circ. n. 70 del 2007), in base ai quali per i "vecchi iscritti? la prestazione di previdenza integrativa relativa al montante maturato fino al 31 dicembre 2000, ove non corrisposta in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, ? integralmente tassata con l?applicazione dell?aliquota prevista per il TFR.
Tanto premesso, posto che il Fondo sta per avviare la procedura di scioglimento che consentir? agli iscritti di trasferire la propria posizione previdenziale presso altra forma di previdenza complementare ovvero di riscattarla, l?istante chiede di sapere come applicare la tassazione sui rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000 alle future liquidazioni e alle eventuali erogazioni di anticipi, nonché come procedere nei confronti degli iscritti ai quali ? gi? stata liquidata, in tutto o in parte, la posizione previdenziale integrativa (istanza di rimborso ovvero riliquidazione d?ufficio delle imposte applicate nell?ambito dei modelli 770).
La disciplina della previdenza complementare ? stata oggetto di diversi interventi normativi a seguito dei quali il trattamento fiscale risulta differenziato in ragione del periodo di maturazione della prestazione; alla medesima prestazione, quindi, si rendono applicabili differenti regole di tassazione a seconda del periodo di maturazione dei relativi montanti. Per quanto concerne la tassazione delle prestazioni erogate sotto forma di capitale ai soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28 aprile 1993 (di seguito "vecchi iscritti?), si precisa che:
- al montante maturato fino al 31 dicembre 2000 si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 124 del 1993, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero delle finanze con le circolari n. 14 del 1987 e n. 235 del 1998;
- al montante maturato dal 1? gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2006, si applicano le disposizioni del d.l. n. 47 del 2000, sulla base delle indicazioni fornite dall?Agenzia delle entrate con le circolari n. 29/E del 2001 e n. 78/E del 2001;
- al montante maturato dal 1? gennaio 2007, si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 252 del 2005, sulla base delle indicazioni fornite dall?Agenzia delle entrate con la circolare n. 70/E del 2007.
Con particolare riferimento al montante maturato fino al 31 dicembre 2000, prima dell?entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, il regime di tassazione delle prestazioni erogate in favore dei "vecchi iscritti? era differenziato in base al modello di gestione degli investimenti adottato dai fondi. Le erogazioni dei fondi di tipo finanziario erano soggette per intero a tassazione separata con l?aliquota del TFR, mentre le erogazioni dei fondi di tipo assicurativo erano soggette alla predetta aliquota solo per la parte corrispondente ai contributi (premi), mentre per la quota di rendimento (calcolato come differenza tra "l?ammontare del capitale corrisposto all?assicurato e l?ammontare dei premi pagati?) erano soggette alla ritenuta a titolo d?imposta del 12,50 per cento, ai sensi dell?art. 6 della legge n. 482 del 1985, in quanto ritenute produttive di reddito di capitale (cfr. circolare del Ministero delle Finanze n. 14 del 1987, c.d. circolare "Guarino?). Con l?art. 13, comma 9, del d.lgs. n. 124 del 1993, introdotto dall?art. 11, comma 1, della legge n. 335 del 1995, la disciplina delle gestioni assicurative ? stata allineata a quella delle gestioni finanziarie, generalizzando l?integrale tassazione separata delle prestazioni con l?aliquota del TFR. Inoltre, l?art. 11, comma 3, della citata legge n. 335 del 1995, ha stabilito che la disposizione prevista dal comma 4 dell?art. 42 del TUIR ? che determinava i redditi di capitale da contratti assicurativi come differenza tra l?ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi, analogamente a quanto previsto dall?art. 6 della legge n. 482 del 1985 ? non si applicava "in ogni caso"alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto n. 124 del 1993, quale che fosse il modello gestionale adottato dal Fondo pensione.
La disciplina introdotta dalla legge n. 335 del 1995 ha modificato, quindi, in modo sostanziale il previgente regime fiscale dei capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione o di capitalizzazione ? ai sensi dei rami I o V del punto A della tabella allegata al d.lgs. 17 marzo 1995, n. 174 ? per i quali l?art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, prevedeva l?applicazione della ritenuta a titolo d?imposta del 12,50 per cento secondo le modalit? illustrate nella richiamata circolare n. 14 del 17 giugno 1987. Le predette somme sono state, infatti, definitivamente assoggettate al trattamento previsto dal richiamato art. 13, comma 9 (tassazione separata con aliquota del TFR), considerato che la nuova disciplina aveva in sostanza stabilito che la componente di rendimento finanziario ricompresa nel capitale erogato assumeva in ogni caso natura di reddito di lavoro dipendente (e non di reddito di capitale) analogamente alla parte imponibile costituita dai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore al Fondo pensione (cfr. circolare n. 235 del 1998, par. 6.2.2.)
In tale contesto, l?art. 1 del d.l. n. 669 del 1996, con norma interpretativa, ha previsto che "la disposizione contenuta nel D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9, e quella contenuta nell?art. 42, comma 4, ultimo periodo, Tuir, introdotta dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, comma 3, devono intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 124 del 1993?. In buona sostanza, si limitava l?applicabilit? dell?art. 13, comma 9, e dell?art. 42, comma 4, ultimo periodo, agli iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente al 28 aprile 1993 (c.d. "nuovi iscritti?). Conseguentemente, ai "vecchi iscritti? continuava ad applicarsi il previgente regime fiscale delle prestazioni erogate in forma di capitale.
I "vecchi iscritti? ai fondi di tipo finanziario, ritenendo che la norma interpretativa introdotta dall?art. 1 del d.l. n. 669 del 1996 avesse indirettamente sancito la qualificazione del rendimento finanziario incluso nelle prestazioni
integrative come redditi di capitale piuttosto che come redditi di lavoro, a prescindere dal modello gestionale scelto dal Fondo (finanziario o assicurativo),hanno impugnato il silenzio-rifiuto opposto dagli uffici finanziari alle richieste di rimborso della tassazione effettuata con l?aliquota del TFR, anziché con la ritenuta a titolo di imposta del 12,5 per cento, sulla quota di rendimento compresa nelle prestazioni erogate sotto forma di capitale alla cessazione del rapporto di lavoro. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13642 del 22 giugno 2011, al fine di dirimere i contrastanti orientamenti giurisprudenziali sul tema, hanno precisato che, qualora un Fondo pensione corrisponda una prestazione in forma di capitale a un "vecchio iscritto?, il trattamento fiscale ? indifferente alla natura della gestione sottostante (assicurativa o finanziaria), dovendo le somme erogate essere comunque assoggettate alla ritenuta a titolo d?imposta del 12,5 per cento di cui al citato art. 6 della L. n. 482 del 1985, per la quota relativa al rendimento finanziario, e all?aliquota del TFR per quella corrispondente ai contributi versati. In particolare, ? stato affermato il seguente principio di diritto: "In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all?entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione ? assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, solo per quanto riguarda la "sorte capitale?, corrispondente all?attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; ..?.
In considerazione del dirimente pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, si esprime l?avviso che per le prestazioni integrative relative ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000 erogate, in forma di capitale, da fondi di previdenza complementare ai "vecchi iscritti? (iscritti, cio?, a forme pensionistiche complementari gi? alla data del 28 aprile 1993), pu? essere riconosciuta l?applicazione della ritenuta nella misura del 12,50 per cento limitatamente alla quota che, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal Fondo, risulti essere costituita dal "rendimento netto? inteso non come quota meramente residuale rispetto a quella costituita dai contributi, ma come somma "imputabile alla gestione del capitale accantonato sui mercati finanziari da parte del Fondo? (cfr. sentenza citata). In altri termini, la ritenuta nella misura del 12,50 per cento trova applicazione sugli importi corrisposti dal Fondo che derivino effettivamente dall?investimento sul mercato finanziario, da parte dello stesso Fondo, del capitale accantonato e ne costituiscono il rendimento, in quanto solo tali somme sono assimilabili, anche sotto il profilo fiscale, ai redditi di capitale.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dall?istante risulta che:
- il Fondo opera solo in regime di contribuzione definita a capitalizzazione individuale;
- i rendimenti conseguiti derivano solo dalla gestione diretta del patrimonio del Fondo sui mercati finanziari e dagli interessi maturati sui conti correnti necessari per la gestione finanziaria, con esclusione di altra tipologia di investimento (quale, ad esempio, la gestione degli immobili);
- alcuni iscritti al Fondo provengono da altri fondi pensione, di cui una parte di natura assicurativa e una parte di natura finanziaria. Per le disposizioni e la prassi richiamate, si esprime l?avviso che la ritenuta a titolo di imposta del 12,50 per cento possa essere applicata sulla parte della prestazione erogata in favore dei "vecchi iscritti?, corrispondente ai rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000 presso il Fondo istante.
Per gli iscritti che hanno trasferito la propria posizione in regime di neutralit? fiscale da altri fondi pensione a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, la predetta ritenuta potr? essere applicata ai rendimenti derivanti dalla gestione del capitale sui mercati finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000, certificati dal Fondo di provenienza e imputabili all?iscritto.
Per il versamento della predetta ritenuta deve essere utilizzato il codice tributo n. 1680.
Per le liquidazioni gi? effettuate, i "vecchi iscritti? possono presentare istanze di rimborso ai sensi dell?articolo 38 del DPR n. 602 del 1973 presso un ufficio territoriale dell?Agenzia delle entrate, allegando la documentazione rilasciata dal Fondo istante che certifichi l?ammontare dei rendimenti imputabili alla gestione del capitale accantonato sui mercati finanziari da parte del Fondo nei termini precedentemente indicati. Tale disposizione prevede, infatti, che l?istanza di rimborso relativa a versamenti diretti "pu? essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta ? stata operata?. In alternativa alla istanza di rimborso, per le prestazioni erogate nel 2011,il Fondo potr? provvedere al recupero della maggiore imposta versata riliquidando direttamente le prestazioni erogate e presentando un modello 770 integrativo.
In caso di trasferimento della posizione previdenziale degli iscritti presso altra forma di previdenza complementare, la predetta certificazione potr? essere rilasciata dal Fondo istante al nuovo Fondo previdenziale al fine di consentire la corretta tassazione dei rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000, in sede di erogazione della prestazione finale. Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformit?.