Risoluzione Agenzia Entrate n.104 del 28.07.2017

Comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche I.V.A. - Applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso alle sanzioni di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997 - Articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, nell'ambito delle misure di contrasto all'evasione in materia di IVA, il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225, ha introdotto alcuni nuovi adempimenti comunicativi telematici. Si tratta, in particolare, della comunicazione trimestrale obbligatoria dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione, nonché della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA (articoli 21 e 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122).

Prevedendo tali obblighi, il D.L. n. 193 del 2016 ha, altresì, determinato gli aspetti sanzionatori legati alla loro eventuale violazione.

Nel dettaglio, per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture, ha previsto l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 2 per ogni fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. Ha inoltre, disposto la riduzione alla metà, entro il limite massimo di euro 500, della medesima sanzione se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è, invece, punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Tanto premesso, sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimenti in merito all'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso ai fini della regolarizzazione delle suddette violazioni.

Al riguardo, si osserva che l'esposta disciplina sanzionatoria è contenuta nell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (così come modificato dal citato D.L. n. 193 del 2016) ed ha, dunque, natura amministrativo-tributaria. Pertanto, in assenza di una deroga espressa, ad essa risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472. Quanto alle concrete modalità operative di regolarizzazione, ai fini di una migliore comprensione, si forniscono le istruzioni partitamente per le comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche I.V.A..

1. Comunicazioni dei dati delle fatture

Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture si applicano le regole ordinarie. Ne discende che la violazione può essere regolarizzata inviando la comunicazione (inizialmente omessa/errata) e applicando alla sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997 le riduzioni previste dall'articolo 13, comma 1, lett. a-bis) e ss., del D.Lgs. n. 472 del 1997, a seconda del momento in cui interviene il versamento.

Esemplificando, in caso di errata comunicazione dei dati di 180 fatture relative al primo trimestre del 2017 (con scadenza, ex articolo 4, comma 4, del D.L.

n. 193 del 2016, entro il 16 settembre 2017), qualora il contribuente si ravveda in data 3 novembre 2017 deve nuovamente assolvere all'obbligo comunicativo e versare euro 40 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. a-bis), del D.Lgs. n. 472 del 1997).

Si ricorda che il ravvedimento è possibile salva la notifica degli atti di accertamento.

Riprendendo l'esempio di cui sopra limitatamente al numero di fatture i cui dati sono stati erroneamente inviati (180), si riportano di seguito le tabelle riepilogative delle scadenze, a regime, per l'invio delle comunicazioni dei dati delle fatture con, evidenziato, il termine per la correzione dell'adempimento (tabella A, entro i primi 15 giorni; tabella B oltre i 15 giorni).

Tabella A

Scadenza Adempimento

Correzione entro 15 giorni

Ravv. ex art. 13,

comma 1, lett. a-bis

Ravv. ex art. 13,

comma 1, lett. b

Ravv. ex art. 13,

comma 1, lett. b-bis

Ravv. ex art. 13,

comma 1, lett. b-ter

Ravv. ex art. 13,

comma 1, lett. bquater

I° trimestre

31 maggio anno n

15 giugno anno n

euro 20

(sanzione base di

euro 180

ridotta a

1/9) entro il 29 agosto anno n

euro 22,50

(sanzione base di

euro 180

ridotta a

1/8) entro il 30 aprile anno n+1

euro 25,71

(sanzione base di

euro 180

ridotta a

1/7) entro il 30 aprile anno n+2

euro 30

(sanzione base di

euro 180

ridotta a

1/6) entro il 31

dicembre n+6

(art. 57 del

d.P.R. n.

633/1972)

euro 36

(sanzione base di

euro 180

ridotta a

1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo

II° trimestre

16 settembre anno n

1° ottobre anno n

euro 20

(sanzione base di

euro 180

ridotta a

1/9) entro il 15 dicembre anno n

euro 22,50

(sanzione base di

euro 180

ridotta a

1/8) entro il 30 aprile anno n+1

euro 25,71

(sanzione base di

euro 180

ridotta a

1/7) entro il 30 aprile anno n+2

euro 30

(sanzione base di

euro 180

ridotta a

1/6) entro il 31

dicembre n+6

(art. 57 del

d.P.R. n.

633/1972)

euro 36

(sanzione base di

euro 180

ridotta a

1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo

III° trimestre

30 novembre anno n

15 dicembre anno n

euro 20

(sanzione base di

euro 180

ridotta a

1/9) entro il 28 febbraio anno n+1

euro 22,50

(sanzione base di

euro 180

ridotta a

1/8) entro il 30 aprile anno n+1

euro 25,71

(sanzione base di

euro 180

ridotta a

1/7) entro il 30 aprile anno n+2

euro 30

(sanzione base di

euro 180

ridotta a

1/6) entro il 31

dicembre n+6

(art. 57 del

d.P.R. n.

633/1972)

euro 36

(sanzione base di

euro 180

ridotta a

1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo

IV° trimestre

28 (o 29) febbraio anno n+1

15 marzo anno n+1

euro 20

(sanzione base di

euro 180

ridotta a

1/9) entro il 29 maggio anno n+1

euro 22,50

(sanzione base di

euro 180

ridotta a

1/8) entro il 30 aprile anno n+2

euro 25,71

(sanzione base di

euro 180

ridotta a

1/7) entro il 30 aprile anno n+3

euro 30

(sanzione base di

euro 180

ridotta a

1/6) entro il 31

dicembre n+7

(art. 57 del

d.P.R. n.

633/1972)

euro 36

(sanzione base di

euro 180

ridotta a

1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo

Tabella B

Scadenza Adempimento

Correzione oltre i 15 giorni

Ravv. ex art. 13,

comma 1, lett. a-bis

Ravv. ex art. 13,

comma 1, lett. b

Ravv. ex art. 13,

comma 1, lett. b-bis

Ravv. ex art. 13,

comma 1, lett. b-ter

Ravv. ex art. 13,

comma 1, lett. bquater

I° trimestre

31 maggio anno n

dal 16

giugno anno n

euro 40

(sanzione base di

euro 360

ridotta a

1/9) entro il 29 agosto anno n

euro 45

(sanzione base di

euro 360

ridotta a

1/8) entro il 30 aprile anno n+1

euro 51,43

(sanzione base di

euro 360

ridotta a

1/7) entro il 30 aprile anno n+2

euro 60

(sanzione base di

euro 360

ridotta a

1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art.

57 del

d.P.R. n.

633/1972)

euro 72

(sanzione base di

euro 360

ridotta a

1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo

II° trimestre

16 settembre anno n

dal 2

ottobre anno n

euro 40

(sanzione base di euro 360

euro 45

(sanzione base di euro 360

euro 51,43

(sanzione base di euro 360

euro 60

(sanzione base di euro 360

euro 72

(sanzione base di euro 360

ridotta a

1/9) entro il 15 dicembre anno n

ridotta a

1/8) entro il 30 aprile anno n+1

ridotta a

1/7) entro il 30 aprile anno n+2

ridotta a

1/6) entro il 31

dicembre n+6

(art. 57 del

d.P.R. n.

633/1972)

ridotta a

1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo

III° trimestre

30 novembre anno n

dal 16

dicembre anno n

euro 40

(sanzione base di

euro 360

ridotta a

1/9) entro il 28 febbraio anno n+1

euro 45

(sanzione base di

euro 360

ridotta a

1/8) entro il 30 aprile anno n+1

euro 51,43

(sanzione base di

euro 360

ridotta a

1/7) entro il 30 aprile anno n+2

euro 60

(sanzione base di

euro 360

ridotta a

1/6) entro il 31

dicembre n+6

(art. 57 del

d.P.R. n.

633/1972)

euro 72

(sanzione base di

euro 360

ridotta a

1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo

IV° trimestre

28 (o 29) febbraio anno n+1

dal 16

marzo anno n+1

euro 40

(sanzione base di

euro 360

ridotta a

1/9) entro il 29 maggio anno n+1

euro 45

(sanzione base di

euro 360

ridotta a

1/8) entro il 30 aprile anno n+2

euro 51,43

(sanzione base di

euro 360

ridotta a

1/7) entro il 30 aprile anno n+3

euro 60

(sanzione base di

euro 360

ridotta a

1/6) entro il 31

dicembre n+7

(art. 57 del

d.P.R. n.

633/1972)

euro 72

(sanzione base di

euro 360

ridotta a

1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo

2. Comunicazioni delle liquidazioni periodiche I.V.A.

Preliminarmente si rammenta che la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche rappresenta un adempimento che, sebbene diverso ed autonomo rispetto a quello dichiarativo, è, comunque, propedeutico allo stesso. Pertanto, in un'ottica di ravvedimento della mancata/parziale/errata effettuazione della comunicazione, si applicano le regole ordinarie dettate dall'articolo 13, comma 1, lett. a-bis) e ss, del D.Lgs. n. 472 del 1997. In particolare, fermo il versamento della sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento, qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata. Detto obbligo di invio, invece, viene meno laddove la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione. In particolare, se con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta. Se, invece, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando la sanzione di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. a-bis) e ss, del D.Lgs.

n. 472 del 1997, nonché quella di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.

Esemplificando, in caso di omessa comunicazione della liquidazione periodica relativa al primo trimestre del 2017 (la cui scadenza è stata rinviata al 12 giugno 2017 dal D.P.C.M. del 22 maggio 2017), qualora il contribuente si ravveda in data:

a) 31 luglio 2017, deve assolvere all'obbligo comunicativo e versare euro 55,56

(sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. abis), del D.Lgs. n. 472 del 1997);

b) 10 settembre 2018, se nella dichiarazione IVA 2018 (presentata entro la scadenza del 30 aprile 2018) sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, deve versare solo euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472 del 1997);

c) 10 settembre 2018, se nella dichiarazione IVA 2018 non sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, deve presentare la dichiarazione integrativa versando la relativa sanzione (cfr., sul punto, circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016) cui si aggiunge quella di euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. b-bis), del D.Lgs. n. 472 del 1997).

Al fine di agevolare l'adempimento, si riportano di seguito le tabelle riepilogative delle scadenze, a regime, per l'invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche I.V.A. con, evidenziato, il termine per la correzione dell'adempimento (tabella A, entro i primi 15 giorni; tabella B oltre i 15 giorni).

Tabella A

Scadenza Adempimento

Correzione entro 15 giorni

Ravv. ex art. 13,

comma 1, lett. a-bis

Ravv. ex art. 13,

comma 1, lett. b

Ravv. ex art. 13,

comma 1, lett. b-bis

Ravv. ex art. 13,

comma 1, lett. b-ter

Ravv. ex art. 13,

comma 1, lett. bquater

I° trimestre

31 maggio anno n

15 giugno anno n

euro 27,78

(sanzione base di

euro 250

ridotta a

1/9) entro il

29 agosto anno n

euro

31,25

(sanzione base di

euro 250

ridotta a

1/8) entro il

30 aprile anno n+1

euro

35,71

(sanzione base di

euro 250

ridotta a

1/7) entro il

30 aprile anno n+2

euro

41,67

(sanzione base di

euro 250

ridotta a

1/6) entro il 31

dicembre n+6

(art. 57 del

d.P.R. n.

633/1972)

euro

50

(sanzione base di

euro 250

ridotta a

1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo

II° trimestre

16 settembre anno n

1° ottobre anno n

euro 27,78

(sanzione base di

euro 250

ridotta a

1/9) entro il

15 dicembre

euro

31,25

(sanzione base di

euro 250

ridotta a

1/8) entro il

30 aprile

euro

35,71

(sanzione base di

euro 250

ridotta a

1/7) entro il

30 aprile

euro

41,67

(sanzione base di

euro 250

ridotta a

1/6) entro il 31 dicembre

euro

50

(sanzione base di

euro 250

ridotta a

1/5) fino alla notifica

anno n

anno n+1

anno n+2

n+6

(art. 57 del

d.P.R. n.

633/1972)

dell'atto

impositivo

III° trimestre

30 novembre anno n

15 dicembre anno n

euro 27,78

(sanzione base di

euro 250

ridotta a

1/9) entro il

28 febbraio anno n+1

euro

31,25

(sanzione base di

euro 250

ridotta a

1/8) entro il

30 aprile anno n+1

euro

35,71

(sanzione base di

euro 250

ridotta a

1/7) entro il

30 aprile anno n+2

euro

41,67

(sanzione base di

euro 250

ridotta a

1/6) entro il 31

dicembre n+6

(art. 57 del

d.P.R. n.

633/1972)

euro

50

(sanzione base di

euro 250

ridotta a

1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo

IV° trimestre

28 (o 29) febbraio anno n+1

15 marzo anno n+1

(anche tramite presentazione, nella

medesima data, della dichiarazione)

euro 27,78

(sanzione base di

euro 250

ridotta a

1/9) entro il

29 maggio anno n+1

euro

31,25

(sanzione base di

euro 250

ridotta a

1/8) entro il

30 aprile anno n+2

euro

35,71

(sanzione base di

euro 250

ridotta a

1/7) entro il

30 aprile anno n+3

euro

41,67

(sanzione base di

euro 250

ridotta a

1/6) entro il 31

dicembre n+7

(art. 57 del

d.P.R. n.

633/1972)

euro

50

(sanzione base di

euro 250

ridotta a

1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo

Tabella B

Scadenza

Adempiment

o

Correzione oltre i 15 giorni

Ravv. ex art. 13,

comma 1, lett. a-bis

Ravv. ex art. 13,

comma 1, lett. b

Ravv. ex art. 13,

comma 1, lett. b-bis

Ravv. ex art. 13,

comma 1, lett. b-ter

Ravv. ex art. 13,

comma 1, lett. bquater

I° trimestre

31 maggio anno n

dal 16 giugno anno n

euro

55,56

(sanzione base di

euro 500

ridotta a

1/9) entro il

29 agosto anno n

euro

62,50

(sanzione base di

euro 500

ridotta a

1/8) entro il

30 aprile anno n+1

euro

71,43

(sanzione base di

euro 500

ridotta a

1/7) entro il

30 aprile anno n+2

euro

83,33

(sanzione base di

euro 500

ridotta a

1/6) entro il 31

dicembre n+6

euro

100

(sanzione base di

euro 500

ridotta a

1/5) fino alla notifica dell'atto

(art. 57 del

d.P.R. n.

633/1972)

impositivo

II° trimestre

16 settembre anno n

dal 2 ottobre anno n

euro

55,56

(sanzione base di

euro 500

ridotta a

1/9) entro il

15 dicembre anno n

euro

62,50

(sanzione base di

euro 500

ridotta a

1/8) entro il

30 aprile anno n+1

euro

71,43

(sanzione base di

euro 500

ridotta a

1/7) entro il

30 aprile anno n+2

euro

83,33

(sanzione base di

euro 500

ridotta a

1/6) entro il 31

dicembre n+6

(art. 57 del

d.P.R. n.

633/1972)

euro

100

(sanzione base di

euro 500

ridotta a

1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo

III° trimestre

30 novembre anno n

dal 16

dicembre anno

n

euro

55,56

(sanzione base di

euro 500

ridotta a

1/9) entro il

28 febbraio anno n+1

euro

62,50

(sanzione base di

euro 500

ridotta a

1/8) entro il

30 aprile anno n+1

euro

71,43

(sanzione base di

euro 500

ridotta a

1/7) entro il

30 aprile anno n+2

euro

83,33

(sanzione base di

euro 500

ridotta a

1/6) entro il 31

dicembre n+6

(art. 57 del

d.P.R. n.

633/1972)

euro

100

(sanzione base di

euro 500

ridotta a

1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo

IV° trimestre

28 (o 29) febbraio anno n+1

dal 16 marzo

anno n+1

(anche tramite presentazione, nella

medesima data, della dichiarazione)

euro

55,56

(sanzione base di

euro 500

ridotta a

1/9) entro il

29 maggio anno n+1

euro

62,50

(sanzione base di

euro 500

ridotta a

1/8) entro il

30 aprile anno n+2

euro

71,43

(sanzione base di

euro 500

ridotta a

1/7) entro il

30 aprile anno n+3

euro 83,33

(sanzione base di

euro 500

ridotta a

1/6) entro il 31

dicembre n+7

(art. 57 del

d.P.R. n.

633/1972)

euro 100

(sanzione base di

euro 500

ridotta a

1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo

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