Mercoledì 4 novembre 2020

Aliquota IVA agevolata sui beni utili al contenimento delle epidemie

a cura di: Meli e Associati
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Aliquota IVA agevolata sui beni utili al contenimento delle epidemie

Con la circolare n. 26 del 15 ottobre, l'Agenzia Entrate fornisce nuovi chiarimenti in merito al tema dell'aliquota IVA agevolata applicabile alle cessioni di taluni beni utili al contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica.

Redatta sotto forma di risposte ai quesiti, il documento di prassi esamina una serie di casi chiarendo alcuni dubbi interpretativi riguardanti l'ambito applicativo del nuovo regime introdotto dall'articolo 124 del DL n. 34/2020 (DL Rilancio).

Si ricorda che per le cessioni delle mascherine e degli altri dispositivi medici e di protezione individuale espressamente elencati dalla norma, viene prevista:

  • fino al 31 dicembre 2020, l'esenzione da IVA (con mantenimento del diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti a tali operazioni),
  • dal 1° gennaio 2021, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5%.

Viene precisato che l'elenco dei beni agevolabili contenuto nell'articolo 124, comma 1, è un elenco tassativo e non esemplificativo; quindi solo i beni ivi indicati possono essere ceduti sino al 31 dicembre 2020 in esenzione da IVA e con applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Viene inoltre sottolineato che per usufruire del regime di maggior favore le cessioni dei beni in commento devono rispettare la finalità sanitaria che, tenendo conto della natura dei beni elencati, è ragionevole ritenere rispettata nella generalità dei casi. Non può tuttavia escludersi che alcuni dei beni in commento possano prestarsi a usi e impieghi diversi da quello sanitario. Le soluzioni idroalcoliche, ad esempio, possono essere cedute anche per finalità cosmetiche o alimentari e in tali casi la relativa cessione non potrà usufruire del regime di favore di cui all'articolo 124. La finalità della cessione è in genere desumibile dall'acquirente e dal suo settore di attività.

Viene chiarito, inoltre, che il trattamento IVA agevolato si applica sia alle cessioni/acquisti interni, sia alle importazioni, nonchè agli acquisti intracomunitari di beni. Ne emerge un regime agevolativo con un ambito soggettivo di applicazione molto ampio nel senso che è applicabile a qualsiasi cedente e acquirente, nonché stadio di commercializzazione.

Rientrano nell'agevolazione anche le cessioni onerose e quelle gratuite nonché le prestazioni di servizi di cui all'articolo 16, comma 3, del DPR n. 633/72 (contratti d'opera, di appalto, locazione finanziaria, noleggio e simili).

Si riportano alcuni tra i beni agevolati:

  • termoscanner
  • detergenti disinfettanti per mani; nello specifico, i soli prodotti per le mani con potere disinfettante che contengono i biocidi (BPR) o i presidi medico chirurgici (PMC), autorizzati in genere dal Ministero della salute o dall'ISS, che obbligatoriamente riportano in etichetta il numero di registrazione/autorizzazione. Non rientrano i comuni igienizzanti per le mani, per i quali, al pari dei detergenti non è prevista alcuna autorizzazione.
  • le mascherine chirurgiche, le mascherine Fp2 e Fp3 oppure le mascherine chirurgiche "autorizzate in deroga" dall'Istituto Superiore di Sanità o dall'INAIL ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3 del d.l. n. 18 del 2020. Il beneficio si può estendere anche a quelle riutilizzabili, vendute unitamente al relativo filtro. La cessione del filtro, invece, può fruire del beneficio fiscale anche se venduto singolarmente, trattandosi dell'elemento principale della mascherina che ne garantisce la sicurezza.
  • dispenser a muro per disinfettanti, comprese le piantane dotate di sistemi di fissaggio.
  • tra la strumentazione per diagnostica per COVID-1 rientrano anche i Saturimetri (pulsossimetri e ossimetri) ed i test sierologici
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie.

Le operazioni relative ai beni elencati nell'articolo 124, comma 1, vanno riportate nella Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA secondo le modalità di seguito descritte:

  1. il cedente indica l'ammontare delle cessioni nel rigo VP2;
  2. il cessionario indica l'ammontare degli acquisti nel rigo VP3.
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    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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