Giovedì 2 marzo 2023

Antiriciclaggio: dalla UIF le autorità, regole e controlli

a cura di: Studio Valter Franco
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Antiriciclaggio: dalla UIF le autorità, regole e controlli

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il quaderno n. 20 n materia di antiriciclaggio di 308 pagine dal Titolo “La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli”. È nostro personale parere che, per i professionisti, sia quantomeno consigliabile la lettura del Capitolo 3 e del paragrafo 5 dell’appendice.

Di seguito la sintetica “struttura” del quaderno, soffermandoci, appunto sul capitolo 3 e sul paragrafo 5 dell’appendice, che coinvolgono la figura del professionista. 

Il capitolo 1 tratta del contrasto del riciclaggio nel contesto internazionale, dell’evoluzione della disciplina internazionale, del finanziamento del terrorismo. 

Il capitolo 2 tratta delle Autorità preposte (Ministero dell’Economia, Comitato di Sicurezza Finanziaria, UIF, Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, degli Organi Investigativi). 

Il Capitolo 3 tratta dell’analisi e della valutazione del rischio, dell’adeguata verifica, del Titolare Effettivo e dell’astensione.  Per ciò che riguarda l’adeguata verifica basata sul ricorso sistematico all’approccio basato sul rischio, si evidenzia la discrezionalità del soggetto obbligato, in quanto i controlli e le risorse vanno calibrati sulle diverse situazioni, in funzione del rischio che ciascuna di esse presenta. Il paragrafo 3.3. illustra e riepiloga il contenuto e le modalità degli obblighi di adeguata verifica, rammentando la figura dell’esecutore e l’obbligo di individuare il titolare effettivo. 

Nel paragrafo 7 del capitolo 3 (pagina 130 del Quaderno – Autore R. Tiberi) si rammenta che nel caso in cui non si possa espletare l’adeguata verifica (quindi identificare o verificare le generalità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, acquisire le opportune informazioni sullo scopo o natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale) la norma, cioè il D.lgs. 231/2007, impone l’obbligo di astenersi dall’instaurazione del rapporto o della prestazione professionale e di procedere ad inoltrare una segnalazione di operazioni sospette.

Il paragrafo 8 del capitolo 3 tratta degli obblighi di conservazione (Autore P. Bianchi) che debbono consentire di ricostruire in modo univoco la data di instaurazione del rapporto o del conferimento dell’incarico, i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore, le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione, la data, l’importo e la causale dell’operazione, i mezzi di pagamento utilizzati; viene sottolineato che i sistemi adottati debbono prevenire qualsiasi perdita dei dati.

Il Capitolo 4 tratta la Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS), mentre il capitolo 5 tratta dei presidi organizzativi, il 6 tratta degli altri obblighi, il 7 della prevenzione e del contrasto del finanziamento del terrorismo, il capitolo 8 delle disposizioni sanzionatorie, mentre nell’appendice vengono illustrati gli obblighi ricadenti sui vari soggetti, inclusi i professionisti. 

Proprio nell’appendice, al paragrafo 5, l’Autore (S.Pace) illustra gli obblighi di adeguata verifica sia nel caso di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per una prestazione professionale che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ai 15.000 euro e rammentando che  

Nell’adempimento dell’obbligo di adeguata verifica il professionista deve inoltre acquisire e valutare le informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale ed eseguire un controllo costante del rapporto con il cliente, attraverso l’analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante il rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all’origine dei fondi.

Rammenta l’Autore che è stato abolito l’obbligo della tenuta di registri ed introdotto, com’è noto, l’istituzione di un fascicolo antiriciclaggio, nel quale conservare i documenti acquisiti in occasione dell’adeguata verifica; rammenta inoltre l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

Il paragrafo 3 dell’appendice tratta inoltre degli obblighi per i revisori legali e le società di revisione legale.

AUTORE:
Autore AteneoWeb: Dott.ssa Valentina Serra

Dott.ssa Valentina Serra

Dottore Commercialista
Studio Valter Franco
Nel 2018 ha conseguito la laurea magistrale in Economia Aziendale, indirizzo Professioni Contabili presso l’Università degli Studi di Torino. Ha svolto il periodo di praticantato presso Studio Franco...
di Fossano. Nel 2020 ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Dottore Commercialista ed è iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cuneo.
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    - che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, inclusi i Trust, comunichino a quest’ultimo le informazioni relative ai titolari effettivi in via telematica, in esenzione da imposta di bollo, da inserirsi in una apposita sezione del Registro delle Imprese;
    - che le informazioni contenute nella predetta sezione possono essere consultate gratuitamente da autorità preposte al sistema antiriciclaggio, nell’ambito di investigazioni e anche per il contrasto all’evasione fiscale, mentre possono essere consultate dietro pagamento di diritti di segreteria da parte di qualsiasi soggetto.

    Il Titolare Effettivo si comunica al Registro delle Imprese solo per via telematica. L’istanza deve essere firmata digitalmente e inviata:

    • da almeno un amministratore dell’impresa, senza possibilità di deleghe o procure
    • dal fondatore o dai soggetti con la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private
    • dal fiduciario, nel caso dei Trust.

    Con decreto MIMIT del 12 aprile 2023, sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per la comunicazione della titolarità effettiva, il tutto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2023. In attesa della pubblicazione degli ultimi Decreti previsti per il completamento dell’iter, abbiamo predisposto una lettera informativa per la clientela.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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