Lunedì 15 giugno 2020

Approvato il decreto operativo per il credito d'imposta ricerca e sviluppo 2020

a cura di: Meli e Associati
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Approvato il decreto operativo per il credito d'imposta ricerca e sviluppo 2020

Il Ministro dello Sviluppo economico ha firmato il decreto attuativo del Piano Transizione 4.0 che impegna 7 miliardi di euro di risorse per le imprese che maggiormente punteranno sull'innovazione, gli investimenti green, in ricerca e sviluppo, in attività di design e innovazione estetica, sulla formazione 4.0. Il decreto, oltre a consentire alle imprese di condurre gli investimenti in corso e di programmare quelli successivi con maggiori certezze sul piano operativo e interpretativo, definisce le modalità attuative del nuovo credito d'imposta per il periodo successivo al 31 dicembre 2019.

Si definiscono in particolare i criteri tecnici per la classificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nonché l'individuazione, nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta.

Sono inoltre individuati i criteri per la determinazione e l'imputazione temporale delle spese ammissibili e in materia di oneri documentali.

Con la pubblicazione del decreto, inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, diventeranno attuative le disposizioni delle numerose novità introdotte nella legge di bilancio 2020 per incentivare e supportare la competitività delle nostre imprese e valorizzare il Made in Italy.

La Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), ha previsto uno specifico credito d'imposta per investimenti in attività:

  • di ricerca e sviluppo (R&S);
  • innovazione tecnologica;
  • design e innovazione.

Il nuovo credito d'imposta si applica per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quello per investimenti in ricerca e sviluppo, di cui al D.L. n. 145/2013.

Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti.

Il Credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, in tre quote annuali di pari importo.

Possono beneficiarne tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, così come le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Sono agevolabili le spese sostenute per:

  • Personale (ricercatori, tecnici, ecc.);
  • strumentazioni e attrezzature;
  • immobili e terreni;
  • ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza;
  • servizi di consulenza e servizi equivalenti;
  • spese generali supplementari e altri costi di esercizio.

Il credito d'imposta è pari al 12% delle spese sostenute ma il Decreto Rilancio (art. 244) ha successivamente previsto un incremento delle percentuali agevolative in favore delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia):

  • al 25% per le imprese con minimo 250 occupati, con fatturato annuo almeno pari a 50 milioni di euro oppure con totale di bilancio almeno pari a 43 milioni di euro;
  • al 35% per le imprese con minimo 50 occupati e con fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
  • al 45% per le piccole imprese con meno di 50 occupati e con fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
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