Il Ministro dello Sviluppo economico ha firmato il decreto attuativo del Piano Transizione 4.0 che impegna 7 miliardi di euro di risorse per le imprese che maggiormente punteranno sull'innovazione, gli investimenti green, in ricerca e sviluppo, in attività di design e innovazione estetica, sulla formazione 4.0. Il decreto, oltre a consentire alle imprese di condurre gli investimenti in corso e di programmare quelli successivi con maggiori certezze sul piano operativo e interpretativo, definisce le modalità attuative del nuovo credito d'imposta per il periodo successivo al 31 dicembre 2019.
Si definiscono in particolare i criteri tecnici per la classificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nonché l'individuazione, nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta.
Sono inoltre individuati i criteri per la determinazione e l'imputazione temporale delle spese ammissibili e in materia di oneri documentali.
Con la pubblicazione del decreto, inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, diventeranno attuative le disposizioni delle numerose novità introdotte nella legge di bilancio 2020 per incentivare e supportare la competitività delle nostre imprese e valorizzare il Made in Italy.
La Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), ha previsto uno specifico credito d'imposta per investimenti in attività:
Il nuovo credito d'imposta si applica per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quello per investimenti in ricerca e sviluppo, di cui al D.L. n. 145/2013.
Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti.
Il Credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, in tre quote annuali di pari importo.
Possono beneficiarne tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, così come le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Sono agevolabili le spese sostenute per:
Il credito d'imposta è pari al 12% delle spese sostenute ma il Decreto Rilancio (art. 244) ha successivamente previsto un incremento delle percentuali agevolative in favore delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia):
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Forfetari: calcolo di imposta e contributi 2025
Il programma calcola il carico fiscale e contributivo (per commercianti, artigiani ed iscritti alla gestione separata) per i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario (ex L. 190/2014). Gestisce anche le eventuali perdite pregresse.
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