In un documento precedente avevamo illustrato le disposizioni che sarebbero entrate in vigore il 1° aprile relativamente ai distributori privati di carburante (cisternette) detenute da autotrasportatori od altre imprese, ai fini del rifornimento di carburante dei propri veicoli, essendo stata disposta la riduzione della capacità delle cisterne da 10 mc. a 5 mc. Si rinvia per l'argomento al citato documento precedente.
A seguito dell'emergenza sanitaria il termine del 1° aprile veniva posticipato al 30 giugno, come indicato nella nota TU 94214 del 18.3.2020 dell'Agenzia delle Dogane.
Ora l'Agenzia delle Dogane con circolare n. 47 del 3.12.2020 detta le disposizioni in particolare per i depositi "minori", quelli che nella maggior parte dei casi interessano i piccoli autotrasportatori.
Sono esclusi i depositi sino a 10 mc. e gli impianti di distribuzione automatica sino a 5 mc.; l'impianto di distribuzione automatica viene definito come quello con presenza di attrezzature per il rifornimento, il caso più ricorrente è quello dell'impiano dotato di "pistola erogatrice".
Nel caso in cui l'impianto sia superiore ai 5 mc. occorrerà entro il 31 dicembre, inoltrare la comunicazione di inizio attività all'Agenzia delle Dogane, contenente gli elementi indicati nel modulo e nel paragrafo 2 della circolare, e approntare il registro di carico e scarico (non esistono modelli né il registro va vidimato) che dovrà essere compilato dal 1° gennaio 2021 con riporto della giacenza al 31.12.2020; successivamente entro le ore 09:00 del giorno lavorativo successivo alla consegna sulla scorta del DAS occorre compilare il "carico" del registro, mentre lo scarico viene annotato settimanalmente. Gli esercenti gli impianti minori sono tenuti inoltre a trasmettere la propria PEC all'Agenzia delle Dogane e, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un prospetto riepilogativo delle movimentazioni effettuate l'anno precedente.
La nuova classificazione ATECO2025: strumenti utili per lo Studio professionale
La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.
L’individuazione del codice ATECO più adatto a rappresentare l’attività svolta spetta al titolare dell’attività economica che deve comunicarlo, fin dall’inizio attività, all’Agenzia Entrate e, se necessario, alla Camera di Commercio e ad altri enti.
Nuova classificazione ATECO 2025
Il Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione UE del 10 ottobre 2022 ha aggiornato la classificazione statistica delle attività economiche denominata NACE (Nomenclatura generale delle Attività economiche nella Comunità Europea), introducendo nuove classificazioni volte a rappresentare in modo più puntuale l’evoluzione del tessuto produttivo ed economico internazionale.
GESTIONE MIGRAZIONE CLIENTI da 'ATECO 2022' ad 'ATECO 2025'
Lo scorso 11 dicembre 2024, in Italia, l’ISTAT ha pubblicato la struttura della classificazione ATECO 2025, con lo scopo di dettagliare a livello nazionale i contenuti espressi nella classificazione europea delle attività economiche (NACE).
Più recentemente, il 7 febbraio 2025, l’ISTAT ha pubblicato anche le relazioni di corrispondenza tra le classificazioni delle attività economiche ATECO 2025 e la versione precedente (aggiornamento 2022 di ATECO 2007).
La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi