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Martedì 25 ottobre 2022

Comunicazioni al MISE per i crediti d'imposta entro il 30 novembre 2022

a cura di: Meli e Associati
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Comunicazioni al MISE per i crediti d'imposta entro il 30 novembre 2022

In relazione ad alcuni incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Impresa 4.0”, la L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) ha previsto una comunicazione di dati al Ministero dello Sviluppo economico al fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. In attuazione di tali disposizioni, il Ministero dello Sviluppo economico ha quindi pubblicato sul proprio sito Internet tre DM datati 6.10.2021, i quali approvano i modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione, rispettivamente,

Tutti i suddetti DM 6.10.2021 stabiliscono che l’invio del modello di comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello Sviluppo eco­nomico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative e l’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.

La comunicazione dei dati deve avvenire utilizzando gli appositi modelli approvati dallo specifico DM 6.10.2021, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresatramite PEC agli indirizzi segnalati dai rispettivi decreti:

  • credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0 – PEC benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it
  • credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica – PEC cirsid@pec.mise.gov.it
  • credito d’imposta per le spese di formazione 4.0 – PEC formazione4.0@pec.mise.gov.it

I termini di presentazione con riferimento ai crediti d’imposta maturati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (2020 per i soggetti “solari”), erano fissati al 31.12.2021, mentre con riferimento ai crediti d’imposta maturati nei periodi d’imposta agevolabili successivi al predetto periodo d’imposta, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti (e quindi entro il 30 novembre 2022 per i soggetti “solari” con riferimento ai crediti d’imposta 2021).

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  • Estromissione Agevolata Immobili Strumentali Imprenditori Individuali 2025

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    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere gli immobili strumentali.

    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il  valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    Aggiornato con le tabelle aliquote IRPEF 2025.
    La Legge n. 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) ha modificato la tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non in regime di impresa, rendendo omogeneo il trattamento delle partecipazioni ‘qualificate’ e ‘non qualificate’, ed assoggettando entrambe ad una ritenuta a titolo di imposta del 26%.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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