Il Decreto-Legge 8 settembre 2020, n. 111 ha introdotto un congedo indennizzato a favore dei genitori lavoratori dipendenti che necessitano di astenersi dal lavoro in conseguenza all'inizio della quarantena del figlio minorenne fino ai tredici anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
Con la circolare n.132 del 20/11/2020, l'INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di presentazione della domanda di congedo, e ha esteso le casistiche di ammissibilità per tale misura. Si sintetizzano di seguito le principali novità:
Ampliamento dei casi in cui è possibile fruire del congedo COVID-19
L'articolo 21-bis del decreto agosto introduce la possibilità di fruire del congedo COVID-19 per quarantena del figlio minore di anni 14, in alternativa allo svolgimento del lavoro in modalità agile, non solo in caso di contatto avvenuto all'interno del plesso scolastico ma anche nell'ambito:
Si specifica che il congedo per quarantena disposto per contatto verificatosi nei luoghi sopra individuati, diversi dal plesso scolastico, potrà essere fruito solo a partire dal giorno 14 ottobre 2020.
Resta ferma la necessità che la quarantena sia stata disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.
Compatibilità con l'altro genitore del congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio e per sospensione dell'attività didattica del figlio in presenza
Il congedo Covid-19 può essere usufruito rispettando alcune condizioni previste dall'articolo 21 bis del decreto agosto:
È tuttavia concesso di usufruire del congedo Covid-19 anche all'altro genitore a condizione che il congedo sia fruito in relazione alla quarantena scolastica di un figlio minore di quattordici anni avuto nell'ambito di un altro rapporto e che non stia fruendo a sua volta di tale congedo.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di congedo per quarantena scolastica del figlio convivente deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
Richiesta dati per la Dichiarazione IVA 2025 (periodo d'imposta 2024)
La dichiarazione IVA 2025, relativa al periodo d’imposta 2024, quest’anno potrà essere presentata a partire dal 1° febbraio 2025 fino al termine ultimo del 30 aprile 2025.
Come per l’esercizio precedente, il credito IVA minore di 5.000 euro può essere utilizzato già a partire dal 1° gennaio 2025.
L’eventuale eccedenza potrà invece essere utilizzata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.
Rispetto al modello dell’anno precedente le modifiche sono limitate.
Il Bonus Natale 2024: informativa e autocertificazione
L’art. 2-bis, del D.L. 113/2024, L. 143/2024, ha introdotto un nuovo bonus, per il solo 2024, per i lavoratori dipendenti. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/2024, ha fornito le prime indicazioni operative.
Entro lunedì 2 dicembre 2024 (la scadenza originaria del 30 novembre quest’anno cade di sabato) dovrà essere versata la seconda rata dell’acconto IRPEF, dell’acconto IRES (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) e dell’acconto IRAP.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, con riferimento quindi ai redditi 2023, oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo, con riferimento quindi ai redditi 2024.
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