Mercoledì 26 febbraio 2025

Conversione in Legge del Decreto Milleproroghe 2025

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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Conversione in Legge del Decreto Milleproroghe 2025

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (24 febbraio 2025, n. 45) la Legge 21 febbraio 2025, n. 15 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (il cosiddetto Decreto Milleproroghe 2025).
Tra i principali provvedimenti in ambito fiscale segnaliamo:

  • l’estensione a tutto il 2025 del divieto di emissione fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio al Sistema tessera sanitaria;
  • la proroga al 1° gennaio 2026 dell’operatività del nuovo regime di esenzione IVA previsto per gli enti associativi;
  • la proroga dal 31.12.2024 al 31.03.2025 il termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia sono tenute alla stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali, di cui all’art. 1, c. 101 L. 213/2023, a danno dei beni materiali da queste detenuti;
  • la riammissione alla “rottamazione quater” per i contribuenti decaduti al 31 dicembre 2024. Possono essere riammessi alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1.01.2000 al 30.06.2022 i debitori che, al 31.12.2024, siano incorsi nell’inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla procedura medesima. La riammissione in oggetto opera limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni rese ai fini della predetta adesione. È possibile beneficiare della riammissione presentando, entro il 30.04.2025, l’apposita dichiarazione con le modalità, esclusivamente telematiche, pubblicate dall’agente della riscossione nel proprio sito Internet. Nella medesima dichiarazione, il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 10.
  • il rinvio del termine (in favore dell’Agenzia Entrate), dal 28 febbraio al 17 marzo 2025, entro cui è prevista l’approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli dichiarativi 2025 e delle relative istruzioni e specifiche tecniche e conseguentemente della data a partire dalla quale sarà possibile presentare detti modelli, che slitta dal 15 al 30 aprile 2025;
  • l’estensione del credito d’imposta per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, con un limite di spesa di 80 milioni di euro;
  • il riconoscimento del credito d’imposta Transizione 5.0 anche per gli investimenti sostenuti precedentemente alla presentazione della domanda di accesso, a condizione che siano effettuati dal 1° gennaio 2024;
  • l’estensione al 2025 degli incentivi fiscali per contrastare l’aumento dei costi di energia elettrica, gas e carburanti;
  • la proroga fino al 31 dicembre 2025 del termine previsto per l’accesso al 5 per mille da parte delle ONLUS;
  • L’applicazione fino al 21/12/2025 delle norme disposte dall’art. 106 D.L. 18/2020 relative allo svolgimento delle assemblee ordinarie delle Spa, Sapa, Srl, società cooperative, mutue assicuratrici, associazioni e fondazioni. Ciò consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In particolare, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie è consentito prevedere che:
    • – il voto sia espresso in via elettronica o per corrispondenza;
    • – l’intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
    • – l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. In aggiunta, con esclusivo riferimento alle Srl, l’art. 106, c. 3 consente che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
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