I professionisti che, in qualità di ausiliari del Giudice, si propongono per il ruolo di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) o di Periti, nelle materie di propria competenza, a partire dal 4 gennaio 2024 e sino al 4 marzo 2024, anche se già iscritti agli albi tenuti in modalità cartacea dal Tribunale di competenza, devono ripresentare una nuova domanda di iscrizione.
La procedura di iscrizione è gestita in modalità esclusivamente telematica attraverso il nuovo Portale all’indirizzo https://alboctuelenchi.giustizia.it/gestione-albi .
Per i colleghi che si stanno cimentando nell’operazione di reiscrizione si tratta di un’attività complessa, lunga e laboriosa, che non si può risolvere in tempi brevi.
Ad aggiungere il disagio vi è inoltre la necessità di allegazione OBBLIGATORIA di alcuni documenti, che potrebbero essere evitati o inviati almeno sotto forma di autocertificazione.
Ci si riferisce:
Vi sono poi alcuni documenti da allegare obbligatoriamente che non si comprendono, come ad esempio:
Senza l’invio di tali documenti, non è possibile completare il processo di iscrizione.
Sul tema della semplificazione il Consiglio nazionale ha emanato in data odierna un comunicato stampa con il quale riferisce di aver inviato una lettera al Ministero della Giustizia per chiedere di consentire ai professionisti di allegare autocertificazioni anche per l’ulteriore documentazione richiesta.
AGGIORNAMENTO:
Il consiglio nazionale dottori commercialisti, con comunicato dell’8 gennaio 2024, ha precisato che il Ministero della Giustizia ha accolto le istanze del Consiglio nazionale dei commercialisti relativamente al nuovo “Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale”, consentendo ai professionisti di allegare la documentazione a corredo della domanda con dichiarazioni sostitutive ex art. 46 DPR 445/2000 in luogo dei documenti in originale.
Dallo scorso 4 gennaio, infatti, la procedura di iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti presso il tribunale è gestita in modalità esclusivamente telematica attraverso il nuovo Portale e i consulenti tecnici d’ufficio e i periti già iscritti negli albi circondariali, tenuti in modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024, devono ripresentare la domanda di iscrizione attraverso la procedura telematica entro il prossimo 4 marzo.
Gli iscritti all’albo avevano segnalato al Consiglio nazionale che, all’atto di compilazione della domanda, il sistema richiedeva di caricare obbligatoriamente la documentazione in originale, permettendo di allegare autocertificazioni esclusivamente con riferimento al certificato di iscrizione ad associazione professionale e al certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale.
I commercialisti potranno ora allegare con le modalità semplificate anche la ulteriore documentazione richiesta per il perfezionamento della domanda.
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali, per eccepire in innanzi gli organi della giustizia tributaria, l’annullamento degli avvisi di intimazione (o ingiunzioni fiscali) recanti somme richieste a titolo di tasse automobilistiche.
In particolare le eccezioni riguardano:
La conversione in Legge del DL 112/2008 ha attribuito agli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il ruolo di intermediari per il deposito presso il Registro Imprese degli atti di cessioni di quote di SRL sottoscritti dalle parti mediante firma digitale, in alternativa alla tradizionale sottoscrizione con autentica notarile.
Versione aggiornata con la nuova procedura per la registrazione telematica presso l’Agenzia Entrate.
Abbiamo predisposto una check list per la raccolta delle informazioni e dei documenti che consentano una corretta gestione dell’operazione.
Ricorso avverso avviso di intimazione o ingiunzione fiscale
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali, per eccepire in innanzi gli organi della giustizia tributaria, l’annullamento degli avvisi di intimazione (o ingiunzioni fiscali) qualora l’Agente di riscossione non dimostri, attraverso la produzione delle iscrizioni a ruolo, il rituale perfezionamento della notificazione delle cartelle presupposte al contestato atto di riscossione.
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