E’ entrata in vigore dal 1° gennaio 2024 la riforma del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) in applicazione del cosiddetto DL Anticipi (decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145).
Le nuove disposizioni avranno validità per dodici mesi r confermano alcune novità introdotte nel periodo pandemico come l’importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro, l’ammissibilità per small mid cap (nella nuova definizione di imprese con un numero di addetti compreso tra 250 e 499 unità), l’ammissibilità degli enti del terzo settore e la gratuità per le microimprese. Allo stesso tempo, sono ripristinate alcune misure previste dalla normativa precedente al Covid, come la non ammissibilità delle imprese nella fascia 5 del modello di rating del Fondo e la differenziazione della copertura per le operazioni di liquidità in base alla fascia di rating.
Le percentuali di copertura sono ora:
Il nuovo limite dell’importo ammissibile è di 40 mila euro per ciascun soggetto beneficiario (limite cumulativo per tutte le operazioni in essere) che può arrivare fino a 80 mila euro per le richieste di riassicurazione presentate dai cosiddetti confidi “autorizzati”.
Per gli enti del terzo settore, introdotti per la prima volta tra i beneficiari del Fondo di garanzia delle norme emergenziali, l’importo ammissibile per ciascuna operazione è di 60 mila euro (senza applicazione del modello di rating ai fini dell’ammissibilità), se iscritti al Registro nazionale del Terzo settore e al Repertorio economico amministrativo. Senza l’iscrizione al citato Repertorio, al pari di quanto previsto per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, questa tipologia di soggetti beneficiari è ammissibile solo utilizzando le risorse di una specifica sezione speciale di prossima istituzione.
Anche per le commissioni, infine, la riforma prevede novità e conferme. Le commissioni una tantum, eliminate per le microimprese, rimangono infatti in vigore per piccole e medie imprese (rispettivamente allo 0,5% e all’1% dell’importo garantito) e vengono introdotte per le small mid cap (1,25%).
Le commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni accolte dal Fondo sono eliminate per tutte le richieste di riassicurazione. Per la garanzia diretta queste commissioni, invece, si applicano solo ai soggetti richiedenti (banche, confidi e altri intermediari) che superano la soglia del 5% delle operazioni accolte e non perfezionate nel corso di ciascun anno.
Microcredito: innalzamento dell’importo da 40.000 a 75.000 euro e fino a 100.000 per le S.r.l.
Importanti novità per l’erogazione del microcredito per le imprese ed attività produttive.
Le nuove disposizioni vanno a stravolgere, in positivo, il concetto stesso di Microcredito, ampliandolo ed eliminando quasi tutti i limiti che lo caratterizzavano.
Il Microcredito si va così a collocare come un nuovo strumento di finanza agevolata per chi vuole aprire una attività o potenziare quella già esistente.
Istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto
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