I soggetti passivi IVA sono tenuti a presentare entro il prossimo 28 febbraio la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al quarto trimestre 2022.
Sono, però, esonerati i soggetti che non sono tenuti:
Tuttavia, la comunicazione è dovuta qualora nel corso dell'anno vengano meno le suddette condizioni di esonero. Sono esonerati, tra gli altri:
Sono altresì esonerati dalla comunicazione coloro che nel trimestre di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, e che non devono indicare dati per il medesimo trimestre nel quadro VP del modello.
L’obbligo di invio della comunicazione però sussiste, anche in assenza di operazioni da rilevare nel periodo, qualora debba essere data evidenza del riporto di un credito dal trimestre precedente (art. 21-bis comma 3 del DL 78/2010).
Sulla base di quanto sopra, per i soggetti passivi IVA è prevista la facoltà di comunicare i dati delle liquidazioni IVA relativi al quarto trimestre direttamente all'interno della dichiarazione IVA annuale che, in tal caso, dovrà essere presentata entro il mese di febbraio successivo a tale trimestre (art. 12-quater del DL 34/2019 convertito).
La presentazione dei dati delle liquidazioni periodiche del quarto trimestre nell'ambito della dichiarazione IVA annuale, pertanto, avviene compilando il quadro VP del modello, che ha contenuto analogo all'omonimo quadro della comunicazione delle liquidazioni.
In tal caso, quindi, la dichiarazione deve essere presentata entro il 28 febbraio 2023, anziché entro il termine ordinario del 2 maggio 2023 (si ricorda, infatti, che il 30 aprile è domenica e il 1° maggio è altresì un giorno festivo).
Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell’autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento.
Il Bonus Natale 2024: informativa e autocertificazione
L’art. 2-bis, del D.L. 113/2024, L. 143/2024, ha introdotto un nuovo bonus, per il solo 2024, per i lavoratori dipendenti. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/2024, ha fornito le prime indicazioni operative.
ACCESSO SITI FISCALI (accesso diretto con credenziali utente)
Il software permette di accedere, tramite il browser “Chrome”, alle aree riservate dei siti fiscali (Area Riservata Agenzia Entrate / Cassetto Fiscale / Dichiarazioni Precompilate / Fatture Consumatori Finali / Fatture e Corrispettivi / Agenzia Entrate Riscossioni) utilizzando le credenziali dell’utente.
Questa versione del software è aggiornata per consentire l'accesso al nuovo cassetto fiscale.
N.B. Per l'utilizzo del software è richiesto il browser Google Chrome e una configurazione dell’ambiente per consentire il “dialogo” tra il programma Excel e Chrome. Fare riferimento alle istruzioni per la configurazione iniziale.
Entro lunedì 2 dicembre 2024 (la scadenza originaria del 30 novembre quest’anno cade di sabato) dovrà essere versata la seconda rata dell’acconto IRPEF, dell’acconto IRES (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) e dell’acconto IRAP.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, con riferimento quindi ai redditi 2023, oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo, con riferimento quindi ai redditi 2024.
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