Secondo gli ultimi dati Istat, nel mese di gennaio 2023 l’inflazione avrebbe rallentato ulteriormente rispetto a dicembre. Valori sempre a doppia cifra ma che di fatto sancirebbero il superamento del picco nella crescita dei prezzi. Stando all’Istituto di statistica, nel primo mese dell’anno l’indice dei prezzi al consumo è passato dall’11,6% al +10,1% tendenziale, con una crescita mensile del paniere di prodotti che si limita a +0,1%.
A guidare la discesa dell’inflazione è lo stesso elemento che nel corso del 2022 ne ha guidato la fiammata, ovvero i beni energetici. La categoria dei regolamentati è passata da un pesantissimo +70,2% a -12,0% mentre quella dei non regolamentati da +63,3% a +59,3%. La tendenza dei prezzi energetici è particolarmente evidente sul mercato all’ingrosso. I dati GME, il gestore dei mercati energetici, registra per febbraio un Prezzo Unico Nazionale di poco superiore ai 160 €/MWh nel mese di febbraio 2023. Un valore decisamente più elevato rispetto alla media storica (nel 2019, prima della pandemia, un MegaWattora costava circa 52 €) che però costituisce un fondamentale passo avanti rispetto alle quotazioni record del 2022. L’anno scorso il PUN ha sfiorato i 300 €/MWh a dicembre 2022 e superato i 543 €/MWh in agosto. La stessa dinamica si registra anche sul mercato del gas osservando l’andamento del PSV, riferimento per il mercato italiano. La media di febbraio è inferiore ai 60 €/MWh, con una costante discesa nelle ultime settimane. Nel mese di dicembre 2022 le quotazioni erano circa il doppio (116 €/MWh), in agosto 2022 addirittura quasi il quadruplo (233 €/MWh). Sebbene le tensioni strutturali sul mercato rimangano (rigidità nell’offerta di energia elettrica e gas naturale), una stagione invernale eccezionalmente “calda” e il livello degli stoccaggi di gas decisamente superiori a quelli del 2022 ha portato una relativa calma con un equilibrio dei prezzi su un livello inferiore.
Mentre i beni energetici rifiatano, l’inflazione di fondo accelera ulteriormente da +5,8% a +6,0%. Questo indicatore, al netto di componenti volatili come gli alimentari freschi e (appunto) l’energia, è più affine alla realtà dei consumatori e dei beni di più comune acquisto. Essendo questa inflazione trascinata soprattutto dai beni energetici, l’indicatore di fondo segue il tasso di inflazione vero e proprio con un leggero ritardo.
Resta notevole il differenziale inflazionistico tra i beni e i servizi. I primi vedono il loro prezzo salire del 14,1% mentre quello dei secondi soltanto del 4,2%. A dicembre il differenziale tra i due insiemi era del 13%, questo mese solo di 9,9 punti percentuali.
Come recita il commento dell’Istat: “A gennaio, l’inflazione evidenzia un netto rallentamento, scendendo a +10,0%. La discesa risente dell’andamento delle componenti più volatili dell’indice dei prezzi al consumo, fortemente condizionato dall’inversione di tendenza dei Beni energetici regolamentati (-12,0% su base annua). Restano diffuse, tuttavia, le tensioni sui prezzi al consumo di diverse categorie di prodotti, quali gli alimentari lavorati, gli altri beni (durevoli e non durevoli) e i servizi dell’abitazione, che contribuiscono alla lieve accelerazione della componente di fondo”.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Estromissione Agevolata Immobili Strumentali Imprenditori Individuali 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere gli immobili strumentali.
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.
In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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