Giovedì 4 aprile 2024

Il mantenimento dei requisiti 4.0

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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Il mantenimento dei requisiti 4.0

Nella circolare 9/E 2021, l’Agenzia Entrate richiamando la risposta a istanza di interpello n. 394 dell’8 giugno 2021, specificava, anche sulla base del parere tecnico reso dal Mi.S.E. che: “il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell’interconnessione, dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0. Al riguardo, si precisa che, ai fini dei successivi controlli, dovrà essere cura dell’impresa beneficiaria documentare, attraverso un’adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti
richiesti”.

In occasione dei controlli, anche dopo il termine di fruizione del beneficio quindi, l’Agenzia Entrate potrebbe richiedere una dimostrazione, “attraverso un’adeguata e sistematica reportistica”, che la macchina, l’impianto o il software abbiano mantenuto ininterrottamente i requisiti 4.0 per tutta la durata del periodo di godimento del beneficio.

Come chiarito nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E/2017, affinché un bene possa essere definito “interconnesso” , è necessario e sufficiente che:

  • scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
  • sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

La prova del mantenimento dei requisiti potrà quindi avvenire documentando gli avvenuti scambi di informazioni (con tabulati e report identificabili per data) o, nei casi opportuni, da un vero e proprio audit tecnico svolto da un certificatore esterno.

Si ritiene infine che, a prescindere dal tempo utilizzato per compensare il credito d’imposta o per terminare l’ammortamento del bene, l’intero periodo di godimento del beneficio sia da intendersi di 5 o 3 anni, a seconda che si tratti di iperammortamento o credito d’imposta.

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    Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

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