Di conseguenza si rende necessario indicare tali redditi in dichiarazione, in quanto per le persone fisiche residenti la base imponibile include tutti i redditi ovunque prodotti (principio della world wide taxation).
Il lavoro dipendente all'estero è disciplinato da specifiche disposizioni da parte del Testo Unico delle Imposte sui redditi e dalle convenzioni OCSE contro le doppie imposizioni, stipulate dall'Italia con 96 Paesi.
In particolare, l'art. 51 comma 8-bis del TUIR, stabilisce che il reddito da lavoro dipendente:
è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Queste ultime sono retribuzioni determinate sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse qualifiche (operai, impiegati, dirigenti ecc..), raggruppati per settori di riscontrata omogeneità (es. industria, commercio ecc.). Alcune qualifiche vengono ulteriormente suddivise in fasce di reddito, per le quali la retribuzione convenzionale è definita dalla fascia di reddito effettivo in cui ricade il lavoratore.
Questa modalità di determinazione del reddito sostituisce quella analitica basata sulle voci in busta paga, che rimane applicabile nei casi in cui non siano rispettati i requisiti di cui sopra. In caso di determinazione analitica, vanno applicate le regole previste dall'art. 51 del TUIR.
In ogni caso si pone il problema della doppia tassazione, in quanto anche lo Stato nel quale si svolge l'attività lavorativa applicherà le imposte previste dal proprio ordinamento. Le norme nazionali, all'art. 165 del TUIR, disciplinano le modalità di recupero delle imposte pagate all'estero, che vengono riconosciute nella forma di credito d'imposta.
Sono tuttavia previste delle limitazioni per evitare che lo Stato italiano finisca per finanziare le pretese tributarie di un altro Stato:
Il calcolo del rapporto richiede la determinazione della retribuzione estera effettiva secondo le regole del TUIR (in particolare dell'art. 51 TUIR, che prevede la non imponibilità di alcune voci di busta paga quali i contributi previdenziali).
Il lavoro dipendente è trattato anche dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. In particolare esse stabiliscono che i salari e stipendi che un residente di uno Stato contraente riceve per un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. In quest'ultimo caso, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili anche in detto altro Stato se, alternativamente:
In tali casi è dunque riconosciuta la potestà impositiva di entrambi i paesi e le convenzioni prevedono il riconoscimento di un credito d'imposta che però non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile al reddito in esame nella proporzione in cui lo stesso concorre alla formazione del redito complessivo.
Se i redditi prodotti all'estero non vengono inseriti in dichiarazione sono previste pesanti sanzioni.
In particolare, nel caso in cui nell'anno vengano conseguiti solo redditi esteri e non si presenti alcuna dichiarazione, si incorre in una sanzione dal 160% al 320% delle imposte dovute o del maggior credito utilizzato, con un minimo di 333 €.
Se invece sono stati prodotti dei redditi in Italia ed è stata presentata una dichiarazione, si incorre comunque nella sanzione prevista per la dichiarazione infedele, dal 120% al 240% delle maggiori imposte dovute o del maggior credito utilizzato.
[1] I 183 giorni di soggiorno possono essere conseguiti anche a cavallo di due anni solari.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Tassazione dividendi SRL: analisi di convenienza tra 26% e 'trasparenza': versione Excel
Aggiornato con le tabelle aliquote IRPEF 2025.
La Legge n. 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) ha modificato la tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non in regime di impresa, rendendo omogeneo il trattamento delle partecipazioni ‘qualificate’ e ‘non qualificate’, ed assoggettando entrambe ad una ritenuta a titolo di imposta del 26%.
Calcolo compenso lordo lavoro autonomo 2025
Il software consente di determinare il compenso lordo da corrispondere ad un lavoratore autonomo in base al regime di determinazione delle imposte adottato (Ordinario, Forfetario “Start Up”, Forfetario, Imprenditoria Giovanile), in modo che lo stesso possa percepire, una volta determinate le imposte Irpef/sostitutive, addizionali regionale e comunale (se dovute), Irap (se dovuta) e i contributi previdenziali, un importo netto prestabilito.
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