Le imposte anticipate e differite rappresentano un aspetto fondamentale nella contabilità e nella redazione del bilancio d'esercizio, in quanto consentono di allineare gli effetti della tassazione al principio di competenza economica. Le imposte vengono infatti imputate all'esercizio in cui si manifesta la relativa componente reddituale, indipendentemente dal momento in cui avviene il pagamento, il rimborso o l’effettiva tassazione in dichiarazione dei redditi.
In sintesi, le imposte anticipate e differite derivano dalle differenze temporanee tra il valore contabile e il valore fiscale di un'attività o di una passività, e servono a garantire che la tassazione segua il principio di competenza economica. Si riferiscono agli obblighi fiscali che un’azienda dovrà pagare in futuro a causa di proventi che sono stati riconosciuti in contabilità, ma non ancora tassati. Queste imposte si registrano come passivi in bilancio, in quanto rappresentano un costo futuro.
In particolare:
Le imposte anticipate e differite originano quindi dalle differenze temporanee tra il valore contabile e il valore fiscale di un'attività o di una passività. Le differenze temporanee sono destinate ad annullarsi nel corso del tempo, generando un impatto fiscale negli esercizi futuri.
Al contrario, le differenze permanenti non si annullano nel tempo e non danno origine a imposte anticipate o differite.
Esempi di differenze temporanee
Novità per il 2024: differenze di cambio
L'articolo 83, comma 1, del TUIR, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022, prevede che dal periodo d'imposta 2024 la valutazione delle differenze di cambio sia effettuata in base al cambio storico. Questa modifica allinea la normativa fiscale a quella contabile (OIC 21), eliminando la necessità di stanziamento di imposte differite attive o passive per le differenze di cambio da valutazione.
Di conseguenza, le imposte anticipate o differite già accantonate su poste monetarie in valuta estera al 31 dicembre 2023 dovranno essere riassorbite nel 2024.
La corretta gestione delle imposte anticipate e differite è essenziale per un bilancio sano e rappresentativo della realtà economica dell’azienda.
È fondamentale che le aziende collaborino con professionisti esperti in materia fiscale e contabile per garantire un’adeguata contabilizzazione e una corretta gestione fiscale.
Abbiamo pubblicato in AteneoWeb il software in Excel Imposte anticipate e differite per bilanci al 31.12.2024 realizzato per calcolare imposte anticipate e differite per soggetti IRES.
Consente di determinare le imposte anticipate e differite, propone le scritture contabili e un prospetto di riepilogo dei dati inseriti da riportare nella parte “libera” della Nota Integrativa. Inoltre, vengono predisposti i prospetti secondo lo schema “grafico” previsto dagli standard XBRL.
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La loro erogazione comporta specifiche considerazioni fiscali e IVA, soprattutto quando sono destinati a privati consumatori nell'Unione Europea (UE) diversi dall'Italia.
Imposte anticipate e differite per bilanci al 31.12.2024
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Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.
In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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