Il decreto Rilancio ha introdotto delle agevolazioni fiscali per i contribuenti che, durante l'emergenza epidemiologica, hanno adottato misure di adeguamento degli ambienti di lavoro, di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione. Con il provvedimento del 10 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità per la fruizione dei crediti d'imposta e per la relativa cessione (sul tema leggi anche Operativi i crediti di imposta per le spese di sanificazione, acquisto di dispositivi e adeguamento degli ambienti di lavoro).
Per poter accedere a questo credito d'imposta i contribuenti devono trasmettere la comunicazione, esclusivamente in modalità telematica, sia direttamente sia avvalendosi di un intermediario, utilizzando l'applicativo web dedicato disponibile in area riservata (Entratel/Fisconline) o i tradizionali canali telematici dell'Agenzia.
La comunicazione relativa al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro può essere presentata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. La comunicazione per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione va invece inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.
Il credito sanificazione spetta in relazione alle spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Più in generale, con riferimento alle attività di "sanificazione", l'Agenzia Entrate ha precisato che deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID-19. Tale condizione risulta soddisfatta, secondo l'Agenzia, qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti (circolare 20/E del 10 luglio 2020).
Il modello di istanza richiede la separata indicazione delle spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione e delle spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020 (trattasi in questo caso di spese previsti e non vincolanti).
Il credito d'imposta è pari al 60% delle spese complessive. In ogni caso, il credito d'imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro. Le risorse stanziate sono però limitate per cui l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile sarà pari al credito d'imposta richiesto (60%) moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro l'11 settembre 2020. La percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Solo nel caso, altamente improbabile, in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100% e il credito riconosciuto sarà quindi pari al 60% delle spese.
Il credito d'imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all'importo massimo fruibile:
Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d'imposta possono inoltre optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell'importo fruibile. La comunicazione della cessione avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata (Entratel/Fisconline).
Modello e istruzioni sono disponibili sul sito dell'Agenzia Entrate.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Forfetari: calcolo di imposta e contributi 2025
Il programma calcola il carico fiscale e contributivo (per commercianti, artigiani ed iscritti alla gestione separata) per i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario (ex L. 190/2014). Gestisce anche le eventuali perdite pregresse.
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