Giovedì 22 febbraio 2024

Le startup innovative a vocazione sociale

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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Le startup innovative a vocazione sociale

Il Decreto-Legge 179/2012, convertito con Legge 221/2012, che ha introdotto la nozione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico (cd startup innovativa) ha individuato anche la fattispecie particolare delle startup innovative “a vocazione sociale” (“SIAVS”).

Secondo l’art. 25, comma 4, le SIAVS possiedono gli stessi requisiti posti in capo alle altre startup innovative, ma operano in alcuni settori specifici che l’articolo 2, comma 1, del D. Lgs 155/2006 sull’impresa sociale, considera di particolare valore sociale. I settori individuati da tale provvedimento sono:

  • assistenza sociale;
  • assistenza sanitaria;
  • educazione, istruzione e formazione;
  • tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;
  • valorizzazione del patrimonio culturale;
  • turismo sociale;
  • formazione universitaria e post-universitaria;
  • ricerca ed erogazione di servizi culturali;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
  • servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.

Poiché le finalità “sociali” delle SIAVS possono renderle meno “competitive” e “performanti” sul mercato, l’art. 29 del D.L. 179/2012 riconosceva inizialmente benefici fiscali maggiorati a favore di coloro che investono in questa particolare tipologia di startup innovativa. Il vantaggio fiscale è venuto meno con il successivo aumento delle detrazioni destinate a tutte le startup innovative, ma le SIAVS restano avvantaggiate nell’ottenimento di finanza agevolata.

Il riconoscimento della finalità sociale in capo alla SIAVS non è limitato alla corrispondenza con i relativi codici Ateco ma è prevista un’autocertificazione con cui l’impresa:

  • dichiara di operare in via esclusiva in uno o più dei settori elencati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
  • specifica il/i settore/i;
  • dichiara di perseguire una finalità d’interesse sociale;
  • si impegna a dare evidenza dell’impatto sociale così prodotto. Per quest’ultimo requisito è necessario che sia redatto, una volta l’anno, un “Documento di descrizione di impatto sociale”, secondo le linee guida fornite dalla normativa.
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    Programma in Excel che stima in modo semplice, ma senza sacrificare la precisione dei risultati, il diverso trattamento fiscale previsto tra il regime ordinario e il regime forfettario (ex L. 190/2014) applicabile a tutte le persone fisiche, imprese o professionisti, con ricavi o compensi fino a 85.000 euro con due aliquote, a seconda che l’attività sia una "start up” o meno.

    In particolare:

    - 5% per le start up;
    - 15% per gli altri soggetti

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Check-list Iva e terzo settore: scelta tra il regime forfettario e quello della L. n. 398/1991

    Check-list Iva e terzo settore: scelta tra il regime forfettario e quello della L. n. 398/1991

    Dal primo gennaio 2024 le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono optare per un sistema simile a quello previsto per i contribuenti minimi. 

    Nel documento si mettono a confronto i due regimi.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Pacchetto 'Iva e Terzo settore e regime forfettario dei contribuenti minimi'

    Pacchetto 'Iva e Terzo settore e regime forfettario dei contribuenti minimi'

    Il pacchetto contiene due documenti:
    - il primo rubricato contiene la fotografia degli adempimenti legati all’imposta sul valore aggiunto e il terzo settore. Infatti dal 1° gennaio 2025 gli enti di tipo associativo, compresi gli enti sportivi che svolgono attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati, dovranno aprire la partita Iva.  
    - il secondo documento tratta della possibilità (decreto legge n. 146 del 2021) di utilizzare il regime forfettario dei contribuenti minimi (art. 5 comma 15-quinquies del decreto legge n. 146 del 2021) per le operazioni rilevanti ai fini Iva svolte dalle organizzazioni di volontariato (Odv) e dalle associazioni di promozione sociale (Aps).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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