Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato in una nota le nuove modalità di erogazione delle agevolazioni previste dalla "Nuova Sabatini". Queste modalità recepiscono le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e sono accompagnate da un aggiornamento delle FAQ (le domande più richieste) e delle statistiche relative all'andamento della misura negli ultimi mesi. Il Mise comunica che per le domande presentate alle banche e agli intermediari finanziari dalle imprese a partire dal primo gennaio 2021, l'erogazione del contributo previsto dalla misura verrà effettuata in un'unica soluzione invece che in sei quote annuali (come era previsto inizialmente). Ciò vale indipendentemente dall'importo del finanziamento deliberato. Viene confermata l'erogazione del contributo in un'unica soluzione anche per le domande presentate dal primo maggio 2019 al 16 luglio 2020 (con finanziamento deliberato non superiore a 100mila euro) e quelle presentate dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 (con finanziamento deliberato di importo non superiore a 200mila euro). Il Mise ricorda come la "Nuova Sabatini" abbia l'obiettivo di "rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI, attraverso l'accesso al credito finalizzato all'acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali o immateriali ad uso produttivo". Così a fronte di un finanziamento per la realizzazione di un programma di investimenti di durata massima di 5 anni e di importo compreso tra 20mila e 4 milioni di euro, il Ministero concede un contributo "pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, sul predetto finanziamento al tasso annuo del 2,75% per la realizzazione di investimenti "ordinari" e del 3,575% per la realizzazione di investimenti in "tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti".
Contestualmente alla nota riportante le novità della misura, il Mise ha pubblicato le statistiche aggiornate al mese di febbraio dedicate all'andamento effettivo della "Nuova Sabatini". La disponibilità contributo risultava essersi ridotta al 15%, a fronte di un 85% già prenotato. In particolare lo stanziamento complessivo riportato risulta ammontare a 2.532.862.734 euro, con un importo prenotato effettivo pari a 2.159.792.688 euro e un importo disponibile pari a 373.070.046 euro. Nel mese di febbraio il contributo prenotato si è fermato a 59,49 milioni di euro, mentre a gennaio 2021 la cifra aveva raggiunto i 78,67 milioni di euro. A febbraio si è invertita una tendenza all'aumento dei contributi richiesti che perdurava da ottobre (dopo la caduta di settembre 2020).
La categoria dimensionale che ha inoltrato più domande è quella delle piccole imprese (51.117 domande) con un investimento complessivo proposto per 10,93 miliardi di euro. Solo dopo vengono le micro imprese (45.805) con un investimento proposto di 5,46 miliardi di euro e, infine, le medie imprese (20.588) con un investimento complessivo di 7,69 miliardi. L'investimento medio invece segue più fedelmente la dimensione dell'azienda, con 119.263 euro per le micro imprese, 213.892 euro per le piccole imprese e 373.506 euro per le medie imprese. Le aziende del Nord Italia hanno presentato il 74% delle domande totali (37% Nord-Ovest e 37% Nord-Est), al Centro il 15% e al Sud e Isole solo l'11%. Ordinando le regioni per Finanziamento deliberato, la Lombardia risulta prima per distacco (ben oltre i 6 miliardi di euro), seguita dal Veneto (meno di 5 miliardi) e dall'Emilia-Romagna (poco più di 3 miliardi).
Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.
In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Estromissione Agevolata Immobili Strumentali Imprenditori Individuali 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere gli immobili strumentali.
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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