Venerdì 20 novembre 2020

Premio alla nascita: 800 euro per gravidanza, affidamento o adozione

a cura di: Meli e Associati
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Premio alla nascita: 800 euro per gravidanza, affidamento o adozione

Il "premio alla nascita" è un beneficio economico di 800 euro riconosciuto, su domanda, alla futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza ovvero alla nascita o al momento dell'affidamento o dell'adozione di minorenne. L'INPS, tramite il messaggio 13 novembre 2020, n. 4252 ha fornito diverse indicazioni per beneficiare di tale incentivo. Le sintetizziamo di seguito:

la prestazione può essere concessa in un'unica soluzione in occasione dei seguenti eventi:

  • compimento del settimo mese di gravidanza (ovvero dall'inizio dell'ottavo mese);
  • nascita avvenuta (anche se antecedente all'inizio dell'ottavo mese di gravidanza);
  • adozione di minorenne, nazionale o internazionale, e nei casi di affidamento preadottivo, nazionale o internazionale.

Il premio viene riconosciuto anche quando, maturato il requisito del settimo mese di gestazione, si verifichi un'interruzione della gravidanza (cfr., in proposito, la circolare n. 78 del 2017).
In caso di parto plurimo, gravidanza gemellare o affidamento/adozione plurimi la richiedente ha diritto ad ottenere una quota di 800 per ogni bambino. Nel caso di parto plurimo dovrà essere presentata una domanda per ogni figlio, mentre negli altri casi sarà possibile indicare i gemelli o minorenni adottati/affidati in un'unica domanda.

Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

  • WEB - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo o SPID collegandosi a questo servizio
  • Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
  • Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.
AUTORE:

Dott. Francesco Confalonieri

Consulente del Lavoro
Meli e Associati
Francesco Confalonieri, classe 1992, si è laureato in Gestione d’Azienda presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza nel 2018. Dal 2017 ha lavorato presso i principali gruppi bancari...
italiani come consulente manageriale. Dal 2020 collabora con lo Studio Meli e Associati e lo Studio Calamari su tematiche relative alla consulenza del lavoro.
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    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il  valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.

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    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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