(Corte di Cassazione - V sezione penale - sent. 1311/2021)
Non sono rari i casi che si riscontrano di accesso a sistemi ed a Banche Dati "abusivi", non finalizzati ai compiti cui è preposto chi accede pur essendo magari legittimato, in ragione del proprio ufficio, l'accesso ai sistemi, senza violazioni di password o credenziali, spesso attuato per pura "curiosità" ma con successiva diffusione dei dati. E' ancora latente il concetto del rispetto dei dati personali e della riservatezza delle persone, in passato abbiamo assistito a diffusioni temporanee di dati delle dichiarazioni dei redditi, durate alcune ore ed occorre un'educazione al rispetto dei dati, anche se non "particolari" o "sensibili", specie tra i giovani: ad esempio per diffondere ad un terzo un numero di cellulare un comportamento corretto sarebbe quello di chiedere al titolare dell'utenza un preventivo consenso, anche telefonico.
Questa la storia del finanziere X che in servizio ad Aosta, abusando della qualità di pubblico ufficiale, si introduceva nel sistema dell'anagrafe tributaria e dell'Aci, rilevando migliaia di notizie concernenti la sfera privata di superiori e colleghi, utilizzando tali dati per redigere scritti anonimi inviati alla Procura Militare di Verona, attribuendo al Capitano Z ed ai marescialli Y e Z reati di peculato e di falso. Vale la pena di sottolineare, come riportato in sentenza, che il finanziere X non ha carpito password o credenziali, essendo autorizzato, in ragione del proprio ufficio, ad accedere ai predetti sistemi; peraltro osserva la Corte che il finanziere X ha effettuato gli accessi, cui era abilitato in ragione del proprio ufficio, senza alcuna autorizzazione e senza che ricorresse alcuna ragione di servizio, non essendo inoltre assegnato a compiti operativi e quindi "in assenza di potere" (qualora fosse stato autorizzato si sarebbe trattato di "sviamento deli potere").
Forse c'è un errore di fondo nella concessione da parte del Comando della Guardia di Finanza che consiste nell'aver rilasciato le credenziali di accesso ai sistemi ad un militare che non era assegnatario di compiti operativi e che, quindi, non aveva alcuna ragione per consultare tali dati; il rilascio di password ed accessi dovrebbe essere quindi "graduato" in ragione dei compiti assegnati e ciò avrebbe evitato l'insorgere della questione.
Scoperto veniva imputato del reato di cui all'articolo 615 ter del Codice Penale, che testualmente si riporta:
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici d'interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque d'interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
Il Tribunale di Aosta condannava il finanziere X e la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza del primo grado.
Tra l'altro il finanziere X sosteneva che la Banca dati dell'ACI è un sistema aperto, in quanto chiunque, pagando i diritti relativi, può estrarre visure dei veicoli (dimenticando, però, che le interrogazioni all'ACI possono essere effettuate con l'inserimento della targa del veicolo e non con il nominativo o altri dati del proprietario del medesimo); in questo caso il finanziere X ha inoltre dimenticato che non ha effettuato l'accesso come privato, pagando i diritti dovuti, ma utilizzando il servizio concesso gratuitamente al Corpo Militare.
Calcolo convenienza compensi amministratore o dividendi 2025: versione Excel
Per il socio/amministratore è meglio percepire un compenso, assoggettato ad IRPEF ma che diventa un costo deducibile per la società, o un dividendo, che ha una tassazione inferiore e un minor carico contributivo in capo al percettore?
È un dilemma ricorrente ma molto difficile da risolvere anche perché non esiste una risposta univoca. Sono diverse le variabili che intervengono e che possono cambiare di anno in anno, anche per la stessa società.
AUDIT-TOOLS: lo strumento elettronico per gestire la revisione legale. Versione 2025
Questa nuova versione di AUDIT-TOOLS, utile per la revisione dei bilanci 2024, raccoglie il testimone dalle versioni precedenti e, in un unico “tool”, gli strumenti minimi necessari per l’impostazione del lavoro di revisione sia per il revisore individuale che, da questa versione, per il sindaco e il collegio sindacale.
Attraverso Excel, il software consente di gestire in locale la revisione seguendo una metodologia collaudata del Dott. Antonio Cavaliere.
Ogni carta di lavoro (già referenziata) potrà, a scelta dell’utente, essere stampata ed archiviata oppure salvata in locale in formato elettronico.
RAVVEDIMENTO SPECIALE 'TOMBALE': versione Excel
Programma in Microsoft Excel per la gestione del ravvedimento speciale da concordato preventivo biennale ex art. 2-Quater, DL 113/2024, con le seguenti funzionalità:
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- calcolo degli importi delle rate, con determinazione degli interessi;
- produzione degli F24 dei versamenti in pdf (con possibilità di scelta di effettuare i versamenti delle imposte sostitutive sul reddito, per i soggetti in “trasparenza”, da parte dei soci o della società).
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