Con la circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024, l’Agenzia Entrate ha fornito le prime indicazioni sulle novità introdotte in materia di Irpef dal decreto legislativo n. 216/2023.
In attuazione della delega fiscale (legge n. 111/2023), il D.lgs. ha previsto, tra l’altro, una temporanea rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni Irpef, delle detrazioni d’imposta, della disciplina del trattamento integrativo e l’abrogazione della normativa relativa all’aiuto alla crescita economica (Ace).
Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito
La circolare illustra, limitatamente al periodo d’imposta 2024, i nuovi scaglioni di reddito e le relative aliquote introdotti dall’articolo 1, comma 1, del decreto in argomento, come di seguito riportati:
Rispetto alla disciplina recata dall’articolo 11, comma 1, del Tuir, pertanto, limitatamente all’anno 2024, la circolare specifica che:
Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato
L’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo, innalza, sempre per il solo anno 2024, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione da lavoro dipendente (articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del Tuir).
Tale modifica si applica ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni e gli assegni a esse equiparati) e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15mila euro.
Il documento di prassi chiarisce, altresì, che con la modifica viene ampliato, fino a 8.500 euro, l’ammontare del reddito escluso da imposizione (la no tax area), previsto per titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati.
L’Agenzia precisa, inoltre, che la modifica riguarda solo il primo periodo dell’articolo 13, comma 1, lettera a), del Tuir, e, pertanto, resta ferma l’applicazione delle altre disposizioni contenute nel medesimo articolo.
In particolare, la circolare ricorda che nel calcolo del reddito complessivo, da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (il reddito di riferimento), deve tenersi conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca e al regime forfetario, e della quota di agevolazione Ace.
Resta fermo anche che il reddito complessivo deve assumersi al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.
Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali
L’articolo 2 del decreto ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni fiscali prevedendo, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50mila euro, una riduzione di un importo pari a 260 euro della detrazione spettante per l’anno 2024, in relazione agli oneri per i quali la detrazione è fissata al 19% (escluse le spese sanitarie), alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici e ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (articolo 119, comma 4, Dl n. 34/2020).
La riduzione, pari a 260 euro, deve essere operata sull’importo della detrazione determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del Tuir.
Abrogazione dell’Ace
La circolare, infine, si sofferma sull’abrogazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (Ace), chiarendo che, sino a esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Tassazione dividendi SRL: analisi di convenienza tra 26% e 'trasparenza': versione Excel
Aggiornato con le tabelle aliquote IRPEF 2025.
La Legge n. 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) ha modificato la tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non in regime di impresa, rendendo omogeneo il trattamento delle partecipazioni ‘qualificate’ e ‘non qualificate’, ed assoggettando entrambe ad una ritenuta a titolo di imposta del 26%.
Calcolo convenienza compensi amministratore o dividendi 2025: versione Excel
Per il socio/amministratore è meglio percepire un compenso, assoggettato ad IRPEF ma che diventa un costo deducibile per la società, o un dividendo, che ha una tassazione inferiore e un minor carico contributivo in capo al percettore?
È un dilemma ricorrente ma molto difficile da risolvere anche perché non esiste una risposta univoca. Sono diverse le variabili che intervengono e che possono cambiare di anno in anno, anche per la stessa società.
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