Il comma 679 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019 n. 160) dispone che la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell'articolo 15 del D.P.R. 917/86 spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del d.lgs. 241/1997; il successivo comma 680 prevede che tale disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici (inclusi gli occhiali, apparecchi acustici, lenti a contatto etc.) nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche (es. ASL) o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
La disposizione di cui al comma 679 circa il pagamento "tracciabile" è entrata in vigore il 1° gennaio 2020 ai sensi dell'articolo 19 della Legge 160/2019; nell'informativa di studio n. 2/2020 davamo notizia di un emendamento che prevedeva che il suindicato obbligo fosse posticipato alle spese sanitarie sostenute a partire dal 1° aprile 2020, emendamento che non ci risulta approvato; critiche erano state sollevate in quanto la Legge 160/2019 era stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, l'articolo 1 si componeva di "soli" 884 commi ed in molti, ad inizio 2020 nulla sapendo in merito a tale novità avevano saldato tali tipologie di spese in contanti.
Risultano anche "latitanti" in materia le istruzioni al modello 730/2021 ed al modello UNICO/2021 PF fascicolo 1 (almeno non ho riscontrato alcuna traccia sull'obbligo della....tracciabilità del pagamento delle spese in questione). Probabilmente a giugno verranno corrette ed integrate le istruzioni, così come di solito capita.
In soccorso, sull'argomento, vengono le indicazioni fornite nella risposta all'istanza di interpello 19/10/2020 N. 484 laddove l'Agenzia delle Entrate ha indicato che il contribuente dimostra l'avvenuto pagamento con sistema tracciabile al CAF o al professionista abilitato (ricevuta bancomat, estratto conto, copia del bollettino postale, mav , sistema pago PA") e in mancanza mediante l'annotazione apposta sulla fattura o documento commerciale da parte del prestatore (ipotesi il medico); giustamente l'anziano sostiene e condivido che"non è obbligatorio possedere una carta bancomat, una carta di credito o, comunque, uno strumento di pagamento tracciabile", da quando non è ammesso il contante ed è stato abolito l'articolo 1277 del Codice Civile " I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato .."?
Il caso prospettato nell'interpello era quello di un signore anziano, che non disponeva di carte di credito/debito e che aveva sostenuto una spesa medica in struttura privata, dietro regolare emissione di fattura, che aveva però pagato con POS e carta di credito intestata al figlio, riferendo che aveva poi rimborso al figlio l'ammontare della spesa; l' Agenzia delle Entrate ritiene che il contribuente istante possa utilizzare la carta bancomat intestata al figlio per pagare le spese detraibili a lei riferite, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa, circostanza nel caso di specie, supportata dalla dichiarazione dell'Istante che riferisce di aver "rimborsato in contanti la spesa sostenuta" al figlio.
NOTE:
1. interessi passivi su mutui abitazione principale, provvigioni per intermediazione immobiliare acquisto prima casa, spese sanitarie, spese veterinarie, spese funebri, tasse universitarie, frequenza scuole, asili nido, premi di assicurazione sulla vita e infortuni, erogazioni liberali, contributi a società di mutuo soccorso, spese per attività sportive dei ragazzi, canoni di locazione studenti universitari, spese per abbonamenti al servizio pubblico di trasporto etc.
2. quindi con bonifico bancario o postale, carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari etc.; in generale sistemi "tracciabili", oppure altri mezzi di pagamento che garantiscano la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere i controlli da parte dell' amministrazione finanziaria - risoluzione 108/E del 3.12.2014.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Tassazione dividendi SRL: analisi di convenienza tra 26% e 'trasparenza': versione Excel
Aggiornato con le tabelle aliquote IRPEF 2025.
La Legge n. 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) ha modificato la tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non in regime di impresa, rendendo omogeneo il trattamento delle partecipazioni ‘qualificate’ e ‘non qualificate’, ed assoggettando entrambe ad una ritenuta a titolo di imposta del 26%.
Ravvedimento speciale da concordato 2025: informativa e liberatoria
Per i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi di imposta 2024 e 2025, è ora possibile adottare il regime di ravvedimento di cui all’ articolo 2-quater del Decreto Legge n.113 del 2024, convertito dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e modificato dal Decreto Legge 155 del 19 ottobre 2024 (cosiddetto “ravvedimento speciale”).
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