Lunedì 10 febbraio 2025

Sulla tassazione del preliminare un piccolo passo verso il contribuente, un grande passo per il fisco

a cura di: Notaio Gianfranco Benetti
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Sulla tassazione del preliminare un piccolo passo verso il contribuente, un grande passo per il fisco

Registrare il contratto preliminare immobiliare da quest’anno è più vantaggioso.
Sconta infatti in sede di registrazione, un’imposta fissa di 200 euro e una proporzionale pari all’ 0,5% su quanto si prevede sia versato prima del rogito.

Prima l’imposta era differenziata 0,5 % sulla caparra cofirmataria, 3 % sugli acconti 
Al rogito l’imposta si recupera, scontandola da quella prevista per il contratto definitivo, ma se gli acconti erano rilevanti e la tassazione avveniva sul valore catastale si andava spesso in passivo. Vero che entro 3 anni si può chiedere il rimborso della differenza, ma si tratta di un procedimento lungo e laborioso. Si ricorreva così spesso a caparre sproporzionate per ridurre l’imposta, sbilanciando pesantemente l’assetto contrattuale, perché, come sappiamo, se poi il promissario acquirente non compra deve lasciare la caparra al venditore e nel caso inverso il promittente venditore deve restituire il doppio (art. 1385 c.c.).

Dal primo gennaio di quest’anno “se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria o il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto […] si applica l'aliquota dello 0,5 per cento o la minore imposta applicabile per il contratto definitivo. In entrambi i casi l'imposta pagata è imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo” (art.2 c., 1 D. Lgs. 18 settembre 2024 , n. 139, ha modificato il citato art. 10 TUR a decorrere dal primo gennaio 2025).

Si riduce così l’ingerenza del fisco nella contrattazione, consentendo una più serena valutazione degli interessi in gioco.? Un piccolo grande passo…

AUTORE:
Autore AteneoWeb: Notaio Gianfranco Benetti

Notaio Gianfranco Benetti

Notaio iscritto al collegio notarile di Milano.

Notaio iscritto al collegio notarile di Milano dal 1999, in precedenza avvocato civilista. 
Docente presso la scuola di notariato della Lombardia e presso la scuola di specializzazione per le...

professioni legali dell’università di Parma e al Master di I livello presso Ance Como e Politecnico di Milano. 
Autore di pubblicazioni in materia di diritto delle successioni e donazioni, di diritto societario e passaggio generazionale.
Appassionato di vela e istruttore al centro velico di Caprera.

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    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

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