Da alcuni anni (Legge n. 205/2017 ) per i dividendi di S.r.l. percepiti da persone fisiche non in regime di impresa Persone fisiche non in regime di impresa è possibile optare per la tassazione del reddito per trasparenza, in alternativa alla ritenuta a titolo di imposta del 26%.
La tassazione per trasparenza consiste quindi nella possibilità, anche per le S.r.l., di trasferire l’imposizione del reddito d’impresa sui soci, in proporzione alle quote di partecipazione, come avviene normalmente per le società di persone.
Sono quindi due alternative a contendersi il campo:
La scelta tra queste due opzioni richiede un'attenta analisi, considerando le specificità di ogni società e dei suoi soci.
Tassazione al 26%
In questo regime, l’utile viene assoggettato ad IRES in capo alla società e i dividendi netti distribuiti ai soci sono soggetti a una ritenuta d'imposta del 26% a titolo definitivo. Ciò significa che il socio non dovrà dichiarare tali dividendi nella propria dichiarazione dei redditi e non saranno soggetti ad ulteriori imposte. E’ dunque una soluzione vantaggiosa per i soci che hanno un'aliquota fiscale marginale IRPEF piuttosto alta.
Regime di trasparenza IRPEF
In alternativa, la SRL può optare per il regime di trasparenza. In questo caso, il reddito prodotto dalla società non viene assoggettato ad IRES e viene "imputato" ai singoli soci proporzionalmente alle loro quote di partecipazione e tassato secondo le aliquote IRPEF personali di ciascun socio. Questo regime può essere più favorevole per i soci con aliquote fiscali marginali IRPEF più basse.
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IRES al 24% |
Ritenuta 26% |
IRPEF in capo ai soci |
26% |
Su utile imponibile |
Solo sui dividendi effettivamente distribuiti |
Non prevista |
trasparenza |
Non prevista |
Non prevista |
Su utile imponibile della società (proquota) |
Analisi di convenienza
La scelta tra i due regimi dipende dunque da diversi fattori, tra cui:
La scelta tra la tassazione dei dividendi al 26% e il regime di trasparenza IRPEF è una decisione complessa che richiede un'attenta valutazione delle specificità di ogni SRL e dei suoi soci. Non esiste una risposta univoca, in quanto la soluzione migliore dipende da una serie di fattori individuali.
E’ oltremodo opportuno coinvolgere sempre il Commercialista di fiducia per un'analisi personalizzata e una scelta consapevole.
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La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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