Sono recentemente state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea due importanti novità nel campo del regime Iva delle vendite a distanza:
A decorrere dal 1° gennaio2021 nelle vendite a distanza di beni fino a 150 euro importati con spedizioni da territori o Paesi terzi e realizzate tramite un'interfaccia elettronica - un marketplace o un portale sul web - i beni dovranno essere considerati ricevuti e poi ceduti dalla piattaforma. Stesso principio si applicherà per le cessioni tramite piattaforma web di prodotti all'interno dell'Ue da parte di un operatore economico non stabilito in Ue ad un privato consumatore.
La nuova direttiva chiarisce che in questi casi:
Il regolamento di esecuzione n. 2019/2026 del 21 novembre 2019 chiarisce inoltre che nel caso di un soggetto passivo che faciliti una vendita a distanza tramite un'interfaccia elettronica, di beni importati da Paesi terzi con spedizioni fino a 150 euro, i beni devono essere considerati spediti o trasportati da o per conto del fornitore anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni.
In particolare i beni saranno considerati spediti o trasportati da o per conto del fornitore alternativamente quando:
I beni non si considereranno invece spediti o trasportati da o per conto del fornitore quando l'acquirente effettuerà da sé il trasporto dei beni o ne organizzerà la consegna con un terzo e il fornitore non interverrà direttamente o indirettamente per effettuare la spedizione o il trasporto dei beni o per coadiuvarne l'organizzazione.
Documento riepilogativo fatture inferiori a Euro 300,00 (anno 2025)
Foglio MSExcel per generare i documenti riepilogativi mensili vendite e/o acquisti (art. 6 comma 1 del D.p.r. 695/1996). Utile per i soggetti che hanno rapporti con il pubblico, per importi ridotti, o che devono registrare numerose fatture di modico importo (es. spese ristoranti).
N.B: il file è utilizzabile in “scrittura” fino a 14 mesi dalla data di acquisto ed in sola “lettura” superato l’anno di acquisto.
Decisione non collegiale mediante consenso espresso per iscritto di Srl sportiva dilettantistica
La clausola di un atto costitutivo che preveda che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base di un consenso espresso per iscritto non deve necessariamente disciplinare le modalità concrete di attuazione della consultazione o della formazione del consenso; in tal caso sono legittimi tutti i metodi che garantiscano la partecipazione della totalità dei soci alla decisione (anche al fine di richiedere un’eventuale devoluzione all’assemblea ai sensi del comma 4 dell’art. 2479 c.c.) e che siano idonei a documentare con chiarezza l’oggetto della stessa ed il consenso espresso.
È opportuno che detta clausola stabilisca un termine entro il quale la procedura deve essere ultimata, a pena di decadenza dell’attività svolta, non essendo legittimo che i singoli soci prestino il loro consenso a notevole distanza di tempo l’uno dall’altro. A tal fine si reputa congruo prevedere un procedimento decisionale di durata non superiore ai trenta giorni.
Verbale di assemblea dei soci di S.r.l. per la nomina del revisore
L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
Ai sensi dell’art. 2477 del Codice Civile la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
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