Il testo del Decreto Legge "crescita" approvato dal Consiglio dei Ministri, ma ad oggi non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contiene modifiche alla disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche. L'obbligo di informativa deve essere adempiuto, da parte degli enti non commerciali, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o analoghi portali, entro il 30 giugno di ogni anno (e non più entro il 28 febbraio).
Gli obblighi di informativa, sia a carico degli enti non commerciali che a carico delle imprese, che devono adempiere nella Nota integrativa, riguardano gli importi "effettivamente erogati" e, quindi, ai fini della rendicontazione, occorre applicare il criterio di cassa.
I soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Questa modalità di adempimento trova applicazione anche in relazione ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata.
Rimane fermo, inoltre, il limite di 10.000 euro che esclude gli obblighi di pubblicazione.
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La nuova versione 2024 del software recepisce le modifiche imposte dagli adeguamenti normativi.
Lettera per volontario dipendente pubblica amministrazione
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono prestare la propria attività in ambito sportivo a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche e della Federazione:
- in qualità di volontari;
- fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio;
- previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.
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