Il DDL Lavoro all’art 19, collegato alla legge di Bilancio inserisce la possibilità di:
Questa possibilità contemplata dal Ddl Lavoro considera la situazione dell’assenza ingiustificata come una dimostrazione della volontà del lavoratore di concludere il contratto di lavoro stipulato con il datore di lavoro. Viene data la possibilità al lavoratore di dare dimostrazione delle cause che portato a tale assenza ingiustificata.
LE MODALITA’ DI DIMISSIONI VOLONTARE COME DA D.LGS. N.151/2015
L’articolo 26 del D.Lgs. n. 151/2015 ha stabilito che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro vanno effettuate, al fine di essere efficaci:
Tali moduli vengono poi inviati al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente attraverso modalità individuate dal Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015, che ha definito le regole e le modalità che un lavoratore deve effettuare, per comunicare le proprie dimissioni. Tali modalità sono esclusivamente telematiche. Queste regole non si applicano solo ad alcune categorie di lavoratori come ad esempio i lavoratori domestici o per le risoluzioni a seguito di conciliazione stragiudiziali.
Va posto in evidenza che, il lavoratore, entro sette giorni dal giorno cui ha trasmesso le dimissioni attraverso il modulo sopraindicato, può annullare le dimissioni e la risoluzione consensuale utilizzando sempre la modalità telematica. Si evidenza che per adempiere alle dimissioni telematiche, può procedere sia direttamente il lavoratore, sia egli si può rivolgere ai Patronati che danno tale possibilità.
LE NOVITA’ INTRODOTTE CON IL DDL LAVORO
IL Ddl Lavoro ha inserito un nuovo comma alla normativa vigente con diverse finalità fra cui:
Il Ddl Lavoro pone l'assenza ingiustificata con il significato di volontà alle dimissioni, se si verificano certe condizioni, stabilite dal decreto: in tal caso il termine del rapporto di lavoro può essere attestato senza:
COSA ACCADE SE UN LAVORATORE E’ ASSENTE INGIUSTIFICATO PER OLTRE 15 GIORNI?
Il nuovo comma 7-dell’art26 del D.Lgs N. 151/2015 afferma che, qualora si verifichi un’assenza ingiustificata da parte del lavoratore che avvenga oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato oppure in mancanza di previsione contrattuale qualora sia superiore a quindici giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore.
ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI ASSENZA INGISUTIFICATA DEL LAVORATORE SUPERIORE A 15 GIORNI
Il datore di lavoro, qualora il lavoratore, senza dare giustificazione, sia assente dal luogo di lavoro per oltre quindi giorni, deve inviare una comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Essa potrà provvedere a verificare quanto comunicato dal datore di lavoro.
POSSIBILITA’ DEL LAVORATORE DI DIMOSTRARE E GIUSTIFICARE LA SUA ASSENZA INGIUSTIFICATA
Il Ddl lavoro dà la possibilità a lavoratore di poter dimostrare l’impossibilità di dare comunicazione delle motivazioni che giustificano la sua assenza:
Fonti normative: Atto del Senato n. 1264, art.26 D. Lgs. n. 81/2015, Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015).
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