Il patto di famiglia è uno strumento utilizzato per "passare", con certe garanzie successorie, l'azienda e/o le partecipazioni ad uno o più figli, non al coniuge, tacitando gli altri eredi legittimari (coniuge ed altri figli) con delle assegnazioni, in assenza di una eventuale esplicita rinuncia, non tassata.
La liquidazione agli eredi legittimari spetta al figlio assegnatario.
Può questi essere sostituito dal disponente, richiamandosi anche alla relazione al disegno di legge, che appunto così anche prevedeva?
Ove questo fosse ritenuto possibile, è evidente che si pone la problematica della valutazione dell'azienda e/o delle azioni o quote societarie . Questa, ai fini del patto famiglia, deve avere come riferimento la data della stipula dello stesso patto di famiglia. Se la liquidazione è effettuata dal disponente, si potranno porre evidenti problemi all'apertura della successione.
Infatti dapprima si dovrà determinare il valore dei beni oggetto della liquidazione (azienda e/o partecipazioni), dopodiché si dovranno calcolare le correlate quote spettanti ai legittimari per legge ed infine determinare le modalità di liquidazione (denaro e/o natura).
Da non sottovalutare anche l'aspetto temporale. Il legittimario assegnatario viene, di norma, in possesso dell'azienda (in tutto o in parte) dal momento della stipulazione del patto, salvo accordi diversi; gli altri eredi potrebbero trovarsi nella condizione di dover attendere. Al di là dell'aspetto garanzie, è evidente che potrebbero crearsi situazioni non sostenibili, proprio per impossibilità pratica di raffrontare valori temporali molto diversi tra loro, e con rendimento differito dei quali non si è tenuto conto, salvo esplicito accordo in tal senso. Troppa diseguaglianza per i legittimari non assegnatari.
Se la compensazione è effettuata dal disponente stesso si ha il cosiddetto patto verticale, opposto allo schema orizzontale nel quale l'imprenditore attribuisce l'azienda o le partecipazioni ad un discendente e spetterà poi a quest'ultimo a compensare i legittimari. In definitiva, nel patto verticale l'imprenditore assegna l'azienda o le partecipazioni societarie ad un discendente e provvede a liquidare gli altri ; caso, da taluno ritenuto non corretto, e che può dare origine a problematiche di assegnazione agli eredi.
Una volta stabilito il valore dell'impresa, valore che appunto si considera quale parametro per la liquidazione della legittima spettante ai non assegnatari, al momento della stipula del patto di famiglia, i mutamenti di valore dell'azienda successivamente intervenuti non potranno ovviamente acquisire rilievo alcuno.
La base di calcolo è coincidente con la massa patrimoniale costituita dai soli beni alienati tramite il patto e il valore della massa è da intendersi ancorato, anche nei confronti di legittimari sopravvenuti, alla valutazione effettuata dai contraenti al momento della stipula del patto stesso.
E questo mal si concilia, ovviamente, con ipotesi di future azioni di riduzione, essendo necessariamente diversa la base di riferimento temporale.
Nel documento sono riportati, in forma sintetica, gli effetti fiscali (imposte dirette, indirette e ipocatastali) delle operazioni di cessione, donazione e successione, sia di aziende che di partecipazioni societarie.
Sono sintetizzati i profili di imposizione, diretta ed indiretta, per le seguenti fattispecie:
- cessione di azienda;
- donazione di azienda;
- successione di azienda;
- cessione di partecipazione societaria;
- donazione di partecipazione societaria;
- successione di partecipazione societaria.
Sono esporti, inoltre, i tratti salienti dei patti di famiglia, con rimando alla relativa normativa.
Il documento è aggiornato gennaio 2025.
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: check list e liberatoria
Il nuovo Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.
Il concordato preventivo biennale: la richiesta di dati e l'analisi della proposta
Il nuovo Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.
Il Concordato Preventivo Biennale è disciplinato dal D. Lgs. 13/2024 del 12 febbraio 2024; tuttavia, al fine di renderlo operativo, sono stati successivamente pubblicati ulteriori provvedimenti per definire le metodologie di calcolo del reddito e del valore della produzione proposti dall’Agenzia Entrate e infine, il D.Lgs n. 108 del 5 agosto 2024 ha apportato significative modifiche riguardanti le cause di esclusione, la determinazione del redito, il calcolo degli acconti d’imposta e la tassazione sostitutiva del reddito incrementale.
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