In un documento precedente avevamo illustrato le disposizioni che sarebbero entrate in vigore il 1° aprile relativamente ai distributori privati di carburante (cisternette) detenute da autotrasportatori od altre imprese, ai fini del rifornimento di carburante dei propri veicoli, essendo stata disposta la riduzione della capacità delle cisterne da 10 mc. a 5 mc. Si rinvia per l'argomento al citato documento precedente.
A seguito dell'emergenza sanitaria il termine del 1° aprile veniva posticipato al 30 giugno, come indicato nella nota TU 94214 del 18.3.2020 dell'Agenzia delle Dogane.
Ora l'Agenzia delle Dogane con circolare n. 47 del 3.12.2020 detta le disposizioni in particolare per i depositi "minori", quelli che nella maggior parte dei casi interessano i piccoli autotrasportatori.
Sono esclusi i depositi sino a 10 mc. e gli impianti di distribuzione automatica sino a 5 mc.; l'impianto di distribuzione automatica viene definito come quello con presenza di attrezzature per il rifornimento, il caso più ricorrente è quello dell'impiano dotato di "pistola erogatrice".
Nel caso in cui l'impianto sia superiore ai 5 mc. occorrerà entro il 31 dicembre, inoltrare la comunicazione di inizio attività all'Agenzia delle Dogane, contenente gli elementi indicati nel modulo e nel paragrafo 2 della circolare, e approntare il registro di carico e scarico (non esistono modelli né il registro va vidimato) che dovrà essere compilato dal 1° gennaio 2021 con riporto della giacenza al 31.12.2020; successivamente entro le ore 09:00 del giorno lavorativo successivo alla consegna sulla scorta del DAS occorre compilare il "carico" del registro, mentre lo scarico viene annotato settimanalmente. Gli esercenti gli impianti minori sono tenuti inoltre a trasmettere la propria PEC all'Agenzia delle Dogane e, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un prospetto riepilogativo delle movimentazioni effettuate l'anno precedente.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni e partecipazioni: pacchetto software in Excel
La legge di bilancio 2024 ha introdotto a regime la possibilità di effettuare la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni in base, rispettivamente, alle disposizioni degli articoli 5 e 7 della Legge 28.12.2001, n. 448.
Questo pacchetto contiene i software in MS Excel per la rivalutazione di terreni e partecipazioni aggiornati alla luce della Legge di Bilancio 2025.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni e partecipazioni: pacchetto software in Cloud
La legge di bilancio 2024 ha introdotto a regime la possibilità di effettuare la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni in base, rispettivamente, alle disposizioni degli articoli 5 e 7 della Legge 28.12.2001, n. 448.
Questo pacchetto contiene i software in versione cloud per la rivalutazione di terreni e partecipazioni aggiornati alla luce della Legge di Bilancio 2025.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
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