Lunedì 8 marzo 2021

Contributi Inps artigiani e commercianti: spigolature in attesa dell'esonero

a cura di: Studio Valter Franco
PDF
Contributi Inps artigiani e commercianti: spigolature in attesa dell'esonero

L'articolo 1, commi 201 e 22 della Legge 178 del 30.12.2020 (legge di bilancio) ha istituito un fondo di iniziali 1 miliardo di euro, destinato a finanziare l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per il 2021 di

  • artigiani
  • commercianti
  • professionisti Inps gest. separata
  • professionisti iscritti in Casse di Previdenza

La Legge di bilancio 2021 prevede che le categorie di cui sopra siano esentate per il 2021 dal pagamento dei contributi previdenziali qualora nel 2019:

  • abbiano un reddito complessivo non superiore ad euro 50.000 nel 2019
  • abbiano subito un calo di fatturato/corrispettivi nel 2020 superiore al 33% rispetto all'anno 2019.

Le modalità attuative erano e sono  delegate all'emanazione di un decreto attuativo da emanarsi di concerto tra  Ministero delle Finanze e Ministero del Lavoro, decreto che puntualmente non è stato emanato.

L'Inps, peraltro, ha emanato la circolare  09.02.2021 n. 17 circa la contribuzione 2021 dovuta da artigiani e commercianti, senza un minimo accenno alle disposizioni di cui sopra.

In attesa dell'emanazione del Decreto Interministeriale di cui sopra, si pongono sin da ora alcuni interrogativi e dubbi, sui quali dovrà comunque fare chiarezza tale decreto od apposita circolare dell'Inps.

In primo luogo l'esonero dovrà essere concesso su domanda, essendo evidente che quantomeno né l'Inps né l'Agenzia delle Entrate possano essere a conoscenza di dati relativi al calo di fatturato 2019/2020.

In secondo luogo il comma 20 della Legge di Bilancio prevede una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro, che costituisce il relativo limite di spesa, sicché l'esonero potrà non essere totale qualora le richieste superino tale limite (anche se si era ventilato un aumento di tale fondo da parte del precedente Governo sino a 5 milioni di euro).

Il requisito del reddito

Occorre poi che vengano chiariti i termini utilizzati dal legislatore, sempre nel comma 20, nel quale si fa riferimento ad un REDDITO COMPLESSIVO non superiore ai 50.000 euro nel 2019: il reddito complessivo è quello indicato al rigo RN1 - colonna 5 - del modello Unico 2020? in questo caso a tale reddito vanno aggiunti (ma il legislatore non accenna minimamente a tale caso) i redditi, ad esempio, i redditi dei forfetari ed i redditi da cedolare secca?

Inoltre  nell'esaminare il caso di un cliente di studio, titolare di impresa individuale strutturata sotto la forma di impresa familiare è risultato che il Titolare abbia un reddito complessivo  superiore ai 50.000 euro nel 2019, mentre il collaboratore dell'impresa familiare ha un  reddito inferiore: in questo caso dovrebbe (l'ultra condizionale è d'obbligo) spettare al collaboratore l'esonero, pur essendo obbligato il Titolare al versamento dei contributi per conto del collaboratore.

Il requisiti del fatturato

A tale termine non si può dare altro significato: il fatturato corrisponde alla sommatoria delle fatture emesse (o dei corrispettivi) realizzati nel periodo di imposta 2020, quindi per riferirsi al fatturato un punto di riferimento può essere il volume di affari dichiarato ai fini iva. In alcuni casi il riferimento al "fatturato" (che quindi ricomprende acconti etc.etc.) e non ai "ricavi" può creare effetti distorsivi sull'applicazione dell'esonero in questione.

Note:
1. art. 1 c. 20.  Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

AUTORE:
Autore AteneoWeb: Rag. Valter Franco

Rag. Valter Franco

Ragioniere commercialista, revisore contabile
Studio Valter Franco
Collabora con Ateneoweb dal 2003. Dal 1978 lo studio assiste i propri clienti in tutti gli adempimenti societari, contrattuali, fiscali, contabili, durante le fasi di accertamento e quelle del contenzioso...
tributario. Lo studio ha maturato inoltre significative esperienze nel campo del trattamento dei dati personali (privacy) e della normativa antiriciclaggio per professionisti, tenendo convegni in diverse località italiane sul tema.
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Registro IVA Associazioni Sportive Dilettantistiche 2025

    Registro IVA Associazioni Sportive Dilettantistiche 2025

    Cartella di lavoro Excel per la per la gestione del registro dei corrispettivi, conforme al D.M. 11/2/1997, di società ed associazioni sportive dilettantistiche. Il registro dei corrispettivi, conforme al D.M. 11/2/1997, può essere utilizzato dalle associazioni sportive dilettantistiche per annotare mensilmente le somme percepite nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata fruendo del regime forfetario di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 16 dicembre 1991.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Forfetari: calcolo di imposta e contributi 2025

    Forfetari: calcolo di imposta e contributi 2025

    Il programma calcola il carico fiscale e contributivo (per commercianti, artigiani ed iscritti alla gestione separata) per i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario (ex L. 190/2014). Gestisce anche le eventuali perdite pregresse.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025

    Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025

    Nuova versione dell'applicazione Excel per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal  Dl 118/2024.

    Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).

    Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
Attenzione: la pubblicazione dell'articolo risale ad oltre 180 giorni fa, le informazioni e gli eventuali link contenuti potrebbero non essere aggiornati.

Documenti correlati:

Altri approfondimenti

tutti gli approfondimenti

Gli approfondimenti più letti

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS