L'Agenzia delle Entrate sta inviando ad alcuni dei nostri assistiti inviti all'adempimento spontaneo derivante dall'incrocio dei dati con lo spesometro fornitori.
L' Agenzia delle Entrate mette a confronto le operazioni imponibili dichiarate dalla Società che definiremo XXX con le comunicazioni ricevute dai clienti di questa, che chiameremo CLIENTE, riferendosi alle operazioni imponibili (quelle risultanti dai righi VE24 + VE37 +VE39), non sono quindi comprese nelle operazioni imponibili, ad esempio, quelle soggette a reverse charge.
Tra l'altro nell'invito all'adempimento spontaneo si ha modo di leggere che..... dai dati delle fatture elettroniche da lei inviate (nel 2018 non esistevano le fatture elettroniche!) e nel prospetto di dettaglio allegato all'invito documentate da fatture elettroniche da lei emesse.
Prendendo atto delle situazioni che sotto vengono esemplificate si ha modo di constatare che lo spesometro ha fallito il proprio scopo, l'invito all'adempimento spontaneo non può comportare l'obbligo in capo al contribuente di ricostruire analiticamente per ogni cliente l'ammontare delle operazioni imponibili o non soggette ad imposta (tornino, semmai, i vecchi elenchi clienti e fornitori), creando in capo al contribuente un obbligo aggiuntivo, cioè quello di analizzare cosa abbiano non correttamente comunicato i propri clienti, che evidentemente hanno fatto un po' di confusione tra operazioni imponibili e operazioni non soggette all'imposta, soprattutto per ciò che riguarda le operazioni in reverse charge.
In questo senso abbiamo prodotto all'Agenzia delle Entrate solo alcune esemplificazioni, oltre all'intero registro iva delle fatture emesse dell'anno 2018, dichiarando la disponibilità a produrre, a richiesta dell'Ufficio, fatture od i documenti che reputerà opportuni.
Concludiamo così il riscontro all'Agenzia delle Entrate
E' quindi evidente che non si tratta di errori nei quali è incorsa la scrivente ma piuttosto in errori nei quali sono incorsi i clienti della scrivente nel correttamente compilare la comunicazione dati fatture, lasciando al Vs. Ufficio la possibilità di incrociare i dati da noi forniti con i dati comunicati dai clienti, ricomprendendo eventualmente nelle operazioni anche quelle emesse in regime di reverse charge; a tale riscontro, a parte i dettagli dei clienti forniti, alleghiamo l'intero registro iva delle fatture emesse dell'anno 2018 (qualche paginetta!) in modo che l'Ufficio, qualora voglia, possa effettuare ulteriori riscontri.
Verbale di riunione del consiglio di amministrazione per l’individuazione del titolare effettivo
L’art. 22 comma 2, del D.LGS 21 novembre 2007, n. 231 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, prevede espressamente:
- che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengano e conservino, per un periodo non inferiore a 5 anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscano ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela;
- che le suddette informazioni siano acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni di legge nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.
Il 9 ottobre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che prevede l’adempimento di prima iscrizione nella Sezione dei Titolari Effettivi del Registro Imprese da parte dei soggetti obbligati, da effettuarsi entro il prossimo 11 dicembre 2023.
Le lettere del professionista alla clientela: la comunicazione del titolare effettivo
Modello di lettera da inviare alla clientela dello Studio Professionale per informarla del nuovo adempimento e per comunicare le procedure operative e le condizioni economiche adottate dallo Studio.
La comunicazione del titolare effettivo al Registro Imprese
Il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con decreto del 29 settembre 2023 ha fissato il termine dell’11 dicembre 2023 per procedere alla comunicazione al Registro Imprese del Titolare effettivo.
Versione aggiornata alle FAQ dell'UIF del 20 novembre 2023.
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