a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
DOC | ID 238555 | pub. 11/11/2021 | 76.29 KBLe Organizzazioni di Volontariato sono Enti del Terzo Settore costituiti in forma di Associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre Organizzazioni di Volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività, avvalendosi in modo predominante delle prestazioni dei volontari associati.
Per costituire un’Odv è richiesto:
- un numero di persone fisiche non inferiore a sette oppure;
- un numero di almeno tre Odv.
Alle Odv socie si possono aggiungere, sempre in qualità di soci, altri Ets a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Odv.
Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.
Segnaliamo
Per dar vita ad una organizzazione di volontariato, serve un numero minimo di costituenti pari a sette. La carenza di tale numero minimo iniziale non consente all’ente in questione, rebus sic stantibus, di conseguire la qualifica di Ente del terzo settore con l’iscrizione al Registro unico del terzo settore, nemmeno se nel corso del tempo gli associati aumentino il loro numero, in quanto al momento della costituzione dell’associazione i costituenti ben sapevano (o avrebbero dovuto sapere) della necessità della contestuale sussistenza di un numero minimo di associati. Questo è il principio contenuto nella nota direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 maggio 2019 n. 4995. I tecnici del ministero del lavoro sostengono che se tuttavia, in un momento successivo, con una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo di cui rispettivamente agli artt. 32, comma 1 o 35, comma 1 del Codice, dopo aver preso atto della precedente carenza del requisito numerico, si affermi o si ribadisca la volontà di essere organizzazione di volontariato ai sensi della vigente normativa in materia, dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione, potrà ritenersi che, grazie a tale secondo atto che, intervenendo prima della richiesta di iscrizione, integra la volontà espressa nell’atto costitutivo, vengono a sussistere in maniera contestuale entrambi i presupposti necessari ai fini della qualificabilità dell’associazione attraverso l’iscrizione al Registro.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi